Polizia locale, il trattenimento in servizio oltre i 67 anni

Polizia locale, il trattenimento in servizio oltre i 67 anni

La legge bilancio 2025 (l. 30 dicembre 2024, n. 207) all’art. 1, c. 165, ha introdotto la possibilità, per tutte le pubbliche amministrazioni, di trattenere in servizio il personale che altrimenti andrebbe in quiescenza, del quale si renda necessario continuare ad avvalersi, anche per far fronte ad attività di tutoraggio e di affiancamento ai nuovi assunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili.

Lo scopo della norma

Lo scopo della norma è evidentemente quello di aiutare gli enti in un passaggio fluido di competenze fra chi sta per concludere il rapporto lavorativo e chi invece lo sta iniziando, ovvero di creare un supporto per chi, già in servizio da tempo, dovrà ricoprire poi la funzione della persona prossima alla pensione.

Questo può essere particolarmente interessante per la Polizia Locale, anche per il precipuo servizio, che più difficilmente di altri servizi comunali può essere automatizzato, esternalizzato o più semplicemente ridotto.

Le limitazioni

Precisato che le pubbliche amministrazioni sono quelle di cui di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che quindi i Comuni (e la Polizia Locale) rientrano pienamente in questa norma, vi sono alcune limitazioni.

Dal punto di vista numerico può essere trattenuta in servizio al massimo un’aliquota di personale corrispondente al dieci per cento delle facoltà assunzionali dell’ente.

Con riferimento all’età l’operazione è possibile a condizione che non si superi il settantesimo anno di età del soggetto, che può appartenere tanto al personale dirigenziale quanto non dirigenziale.

La norma parla infatti genericamente di “personale dipendente”.

Deve infine essere acquisita la disponibilità del dipendente, non essendo possibile altrimenti il trattenimento in servizio.

Le funzioni per le quali si può procedere al trattenimento in servizio

La norma specifica “anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili”.

Dunque il legislatore lascerebbe intendere che il trattenimento possa essere adottato tanto per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento di neoassunti quanto (altrimenti non vi sarebbe prima la parola “anche”) per altre attività.

La clausola finale delle “esigenze funzionali non diversamente assolvibili” conferma il concetto lasciando aperta la porta a qualsivoglia esigenza che non si abbia modo di risolvere altrimenti, quanto meno sul breve periodo.

La norma, interpretata in senso letterale, sembrerebbe pertanto lasciare aperte ampie possibilità.

Le specificazioni del Ministro per la pubblica amministrazione

Riguardo il trattenimento in servizio è intervenuta una circolare del Ministro della pubblica amministrazione, datata 21 gennaio 2025, che specifica alcuni punti chiave concernenti l’applicazione dell’istituto del “trattenimento in servizio” oltre i 67 anni.

In particolare:

  • il lavoratore non ha alcun “diritto” al trattenimento in servizio e quindi non può presentare richieste in tal senso, può solamente esprimere un consenso una volta interpellato;
  • l’individuazione del personale per il quale si ritiene necessario il trattenimento è rimessa all’amministrazione;
  • le esigenze per le quali si può procedere al trattenimento sono sia quelle di tutoraggio e di affiancamento di neoassunti, sia altre che erano espletate dal personale individuato;
  • il trattenimento è subordinato a valutazione del merito non potendo essere trattenuti in servizio dipendenti che non abbiano conseguito una valutazione della performance ottima o eccellente ovvero equivalenti;
  • prima di procedere l’amministrazione deve valutare, attraverso gli atti di programmazione annuale e pluriennali (PIAO), la sussistenza e la quantificazione dell’esigenza potendo andare all’individuazione del personale da trattenere solamente all’esito di tale valutazione.

Il trattenimento in servizio per gli appartenenti alla Polizia Locale

Premesso che per le “Forze di polizia” il trattenimento in servizio non è assolutamente possibile, lo è invece per la Polizia Locale, non risultando, assurdamente, compresa fra le vere e proprie “Forze di polizia”.

Vi sono però delle condizioni da rispettare, tenuto conto sia della circolare ministeriale, sia dello spirito della norma e infine del fatto che si tratta di un organo di polizia, i cui dipendenti hanno caratteristiche diverse rispetto agli altri dipendenti comunali.

Tenuto conto che l’esigenza del trattenimento deve essere valutata e quantificata prima dell’individuazione dei lavoratori da trattenere in servizio, è evidente come la norma in questione mirasse essenzialmente a:

  • trasmettere il patrimonio esperienziale di chi sta per andare in pensione a chi dovrà sostituirlo (nella stessa funzione), in affiancamento;
  • in alternativa, e in questo senso va letta l’accezione “esigenze funzionali non diversamente assolvibili”, e in questo caso per tempi brevi, per dare modo all’amministrazione di esperire le procedure per rimpiazzare la specifica figura.

Dal momento che si tratta di un organo di polizia, con requisiti di operatività anche fisici (e per questo il legislatore ha escluso dalla norma le Forze di polizia), è banale osservare che si dovrebbe fare il minimo ricorso possibile all’istituto del trattenimento in servizio che, se adottato, deve essere strettamente giustificato e delimitato, tanto nel tempo quanto nelle funzioni da svolgersi.

In questo senso l’eventuale trattenimento in servizio per il personale della Polizia Locale, a tutti i livelli, ben potrebbe vedere una riconfigurazione delle funzioni svolte dal lavoratore, circoscrivendole a quelle effettivamente necessarie per quelle attività di affiancamento e tutoraggio previste primariamente dalla norma, escludendo attività operative.

Sergio Bedessi