Guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti post Corte Costituzionale

Guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti post Corte Costituzionale

Guida sotto l’effetto di stupefacenti sotto la lente di costituzionalità. La recentissima sentenza n. 10/2026 sul giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, ha posto, per ora, un primo punto fermo sul tema.

Il reato di cui all’art. 187 cds dopo l’ultima riforma del codice della strada

Va ricordato che le modifiche al codice della strada avevano introdotto un nesso eziologico tra assunzione e alterazione, del quale il legislatore aveva sentito la necessità tenuta presente l’estrema difficoltà di accertamento del reato, con la conseguenza di una sostanziale impunità per comportamenti oltremodo pericolosi.

Con la nuova norma il reato si determinerebbe non più per gli effetti negativi, sullo stato psicofisico del conducente, dovuti all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, capaci di compromettere la sicurezza della circolazione stradale, ma per la semplice successione cronologica tra assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e il mettersi alla guida.

La questione di legittimità costituzionale

La questione di legittimità costituzionale era stata quindi posta da vari giudici per le indagini preliminari (Macerata, Siena, Pordenone).

I remittenti, chi in un modo, chi in un altro lamentavano la totale genericità della disposizione e dunque l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 25 Cost..

Configurata così la norma verrebbe a mancare secondo i remittenti la precisa contornazione della fattispecie astratta, con una lesione del principio di necessaria offensività del reato dal momento.

La norma infatti andrebbe ad applicarsi anche a condotte assolutamente prive di pericolo per la circolazione, come sarebbe per chi avesse assunto stupefacenti molto tempo prima, cosa rilevabile in particolare nelle urine per le quali il tempo di permanenza è ben superiore che nella saliva e nel sangue.

Sostanza Livello di cut-off Tempi di permanenza nelle urine in giorni Tempi di permanenza nella saliva / sangue

(diverso in caso di consumi massicci e protratti nel tempo)

Anfetamine (AMP) 1,000 ng/mL 2-4 1-3 Giorni
Barbiturici (BAR) 300ng/mL 4-7
Benzodiazepines (BZO) 300ng/mL 3-7
Cocaina(COC) 300ng/mL 2-4 1-3 Giorni
Ecstasy (MDMA) 500ng/mL 1-3
Metadone(MTD) 300ng/mL 3-5
Metanfetamine (MET) 1,000 ng/mL 3-5 1-3 Giorni
Oppiacei(MOR) 300ng/mL 2-4 1-3 Giorni
Oppiacei(OPI) 2,000ng/mL 2-4 1-3 Giorni
Phencyclidine-Polvere d’Angelo (PCP) 25ng/mL 7-14 1-3 Giorni
Marijuana(THC) 50ng/mL 15-30 6-12 Ore
Tricyclic Antidepressants (TCA) 1,00ng/mL 7-10 poche ore
Propxyphene(PPX) 300ng/mL 1-2 poche ore
Oxycodone(OXY) 100ng/mL 2-4 poche ore
Anfetamine (AMP300) 300ng/mL 2-4 poche ore
Cocaina(COC150) 150ng/mL 2-4 poche ore
Metanfetamine(MET500) 500ng/mL 3-5 poche ore

Guida sotto effetto di stupefacenti, la mancanza della prova della potenziale offensività

In effetti così come formulata la fattispecie incriminatoria risulterebbe priva di una prova sulla potenziale offensività dell’interesse tutelato.

Nelle quasi trenta pagine di sentenza la Corte costituzionale, dopo amplissime premesse e considerazioni, pur riconoscendo, di fatto, che la norma è malcongegnata, alla fine dichiara comunque l’infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate dai tre GIP.

Non fornisce però indicazioni operative, e del resto non potrebbe, essendo le sentenze della Corte costituzionale, a differenza di quelle della Corte di Cassazione, non inerenti al caso pratico, ma alla formulazione normativa in astratto.

La necessità di un futuro decreto ministeriale

La sentenza 10/2026 è comunque importante perché diviene un sollecito all’esecutivo per adottare norme regolamentari specifiche in relazione all’art. 187 del codice della strada.

Infatti, dapprima rileva la necessità “…che l’ambito applicativo dell’incriminazione sia circoscritto in via ermeneutica in modo da evitare che il riscontro della mera successione cronologica tra assunzione e guida sia ritenuta sufficiente a configurare la responsabilità penale del conducente.”.

Quindi, tenuto conto che “Il nuovo thema probandum sarà unicamente la presenza della sostanza nei liquidi corporei” connessa peraltro a una necessaria “…valutazione della generale idoneità di tale sostanza – in base alla qualità e quantità riscontrata – a determinare in un assuntore medio l’alterazione psico-fisica.“, sembra esplicitare uno specifico invito all’autorità amministrativa sull’adozione di criteri che stabiliscano a quali misurazioni corrispondano determinati effetti in via generale (in quel senso “assuntore medio”).

Cosa dovrebbe contenere il futuro DM

Concludendo è necessaria l’adozione di un decreto ministeriale (un regolamento) di specificazione della norma dell’art. 187 CdS, che stabilisca una corrispondenza fra rilevazioni nello specifico liquido biologico, e le qualità/quantità di sostanza, a fronte delle quali si presume l’effetto sull’assuntore medio.

Solo in questo modo si potrà veramente, conformemente allo spirito della legge, ridurre il tutto a una vera e propria misura, come per l’alcol.

Sergio Bedessi