Misc Nuove regole sul porto d’armi fuori servizio, cosa cambia Laura Biarella 06 February 2026 Il Ministero dell’Interno chiarisce le modalità applicative dell’art. 28 del D.L. 48/2025: esteso agli agenti di Polizia Locale il diritto di portare armi proprie per difesa personale senza licenza, con precisi limiti territoriali e obblighi di tracciabilità. L’evoluzione delle smart city non passa solo attraverso la tecnologia, ma anche attraverso l’aggiornamento del quadro normativo che garantisce la tutela di chi la sicurezza deve presidiarla quotidianamente. Con la circolare del 5 febbraio 2026, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha sciolto le riserve interpretative sull’articolo 28 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, introducendo una svolta significativa per migliaia di operatori. Presunzione legale di autotutela La novità centrale risiede nel riconoscimento agli agenti di pubblica sicurezza della facoltà di portare, senza licenza e quando non sono in servizio, le armi previste dall’art. 42 del TULPS (armi comuni da sparo). Il legislatore ha introdotto una vera e propria presunzione legale dell’esigenza di autotutela. In passato, l’agente che intendeva portare un’arma privata fuori servizio doveva dimostrare un “bisogno” specifico; oggi, tale necessità è considerata intrinseca allo status di agente, con l’obiettivo di rafforzare sia la protezione personale che la capacità operativa sul territorio. Polizia Locale, estensione e limiti territoriali Il chiarimento più atteso riguarda la Polizia Locale. La circolare conferma che il nuovo regime si applica anche agli agenti dei Corpi e servizi di polizia locale riconosciuti dal Prefetto. Tuttavia, viene ribadito un principio cardine: ambito territoriale: il porto dell’arma fuori servizio è consentito primariamente entro i confini dell’Ente di appartenenza, eccezioni: il porto oltre tali confini è ammesso solo se l’agente è autorizzato a proiezioni operative esterne, che trascinano con sé l’esigenza di sicurezza. Questa distinzione sottolinea il legame indissolubile tra l’operatore di polizia locale e il territorio che presidia, un pillar fondamentale nel modello di sicurezza integrata delle moderne aree urbane. Acquisto e tracciabilità, nuove procedure Per l’acquisto di un’arma comune da destinare alla difesa personale, l’agente non avrà più bisogno di titoli autorizzativi specifici (come il porto d’armi per difesa personale), bensì dovrà esibire la tessera personale di servizio. Per gli appartenenti alla Polizia Locale, qualora la tessera non specifichi la qualità di agente di P.S., sarà necessaria un’attestazione rilasciata dal proprio Comune. Restano però fermi alcuni pilastri della pubblica sicurezza: obbligo di denuncia: ogni arma acquistata deve essere denunciata all’Autorità di P.S. secondo l’art. 38 del TULPS per l’inserimento nel CED interforze, limiti quantitativi: rimane invariato il limite massimo di detenzione di 3 armi comuni da sparo, cessione tra privati: la vendita o cessione dell’arma può avvenire solo verso soggetti muniti di regolare licenza o nulla osta. Impatti sullo status professionale Il diritto al porto d’armi senza licenza non è un privilegio assoluto, ma è strettamente legato al “sinallagma” tra l’Amministrazione e il dipendente. In ipotesi di sospensione cautelare, disciplinare o destituzione, la franchigia decade immediatamente, rendendo il porto dell’arma privata non più giustificato e soggetto a possibili provvedimenti ablativi da parte dell’Autorità. La circolare in disamina invita gli Enti Locali a una rivalutazione dei requisiti per la dotazione dell’arma d’ordinanza, garantendo che l’aggiornamento normativo si traduca in un reale avanzamento della sicurezza urbana, senza rinunciare ai necessari controlli di legalità e tracciabilità. SFOGLIA LA CIRCOLARE