Guida in stato di ebbrezza invadendo la corsia, nessuno sconto di pena

Guida in stato di ebbrezza invadendo la corsia, nessuno sconto di pena

Guida in stato di ebbrezza, la Suprema Corte conferma la responsabilità: nessuna particolare tenuità del fatto e corretto riconoscimento dell’aggravante del sinistro stradale

Ricorso rigettato e condanna confermata

La Corte Suprema di Cassazione, IV Sezione Penale, ha rigettato il ricorso presentato da un imputato condannato per guida in stato di ebbrezza con sinistro stradale, confermando integralmente la sentenza della Corte d’Appello.

L’uomo, alla guida di un veicolo, era risultato positivo all’alcoltest con valori pari a 1,93 g/l e 1,94 g/l, significativamente oltre i limiti di legge.

Il sinistro, avvenuto nel settembre 2022, aveva coinvolto un secondo veicolo ed era stato ricondotto alla condotta dell’imputato, che procedeva a velocità elevata invadendo la corsia opposta.

Aggravante dell’incidente, ampia interpretazione della Corte

La Cassazione ribadisce un principio consolidato: l’aggravante prevista dal comma 2-bis dell’art. 186 C.d.S. si applica quando la guida in stato di ebbrezza produce qualsiasi anomalia della marcia, non solo collisioni gravi o danni rilevanti.

È sufficiente che l’incidente sia causalmente connesso allo stato di alterazione del conducente.

Nel caso specifico, le contestazioni difensive sulla larghezza della carreggiata, sulle presunte difficoltà di incrocio e sulla posizione del punto d’urto sono state ritenute mere questioni di fatto, non idonee a scalfire la ricostruzione operata dai giudici di merito.

Nessuna particolare tenuità del fatto, motivazione confermata

La difesa aveva invocato l’applicazione dell’art. 131‑bis c.p., sostenendo che le precedenti condanne dell’imputato fossero state estinte per esito positivo della messa alla prova e dei lavori di pubblica utilità, e quindi non idonee a integrare l’“abitualità” ostativa.

La Cassazione riconosce l’errore giuridico della Corte d’Appello su tale punto, ma conferma comunque la decisione:

  • il tasso alcolemico era molto elevato;
  • la condotta di guida era pericolosa;
  • la personalità dell’imputato evidenziava una reiterazione di comportamenti analoghi, pur non ostativi ai sensi dell’art. 131‑bis.

La particolare tenuità del fatto è quindi esclusa per disvalore complessivo della condotta.

Pena e motivi di appello, nessuna attenuante generica

La Corte ha confermato la pena originaria:

  • 8 mesi di arresto
  • 1.700 euro di ammenda,
  • sostituiti dalla detenzione domiciliare per 8 mesi e 7 giorni.

La richiesta di attenuanti generiche è stata rigettata: secondo la Cassazione, l’assenza di elementi positivi e la pericolosità della condotta impediscono la concessione del beneficio.

Anche la richiesta di sospensione condizionale della pena è stata respinta, poiché la pena sostitutiva applicata (detenzione domiciliare ex art. 20‑bis c.p.) è incompatibile con la sospensione secondo l’art. 61‑bis della legge n. 689/1981, introdotto dal d.lgs. n. 150/2022.

Conclusioni

La sentenza n. 149/2026 della Corte di Cassazione conferma un orientamento rigoroso in materia di guida in stato di ebbrezza, soprattutto quando essa comporti un sinistro stradale, anche lieve.

La Corte ribadisce la centralità della sicurezza stradale e l’importanza della valutazione complessiva della condotta del conducente.