Difesa, nuovo regolamento su stemmi e simboli militari: uso esclusivo, tutele e sanzioni

Difesa, nuovo regolamento su stemmi e simboli militari: uso esclusivo, tutele e sanzioni

Col Decreto n. 223/2025 il Ministero della Difesa ridefinisce in modo organico le regole sull’utilizzo di denominazioni, stemmi, emblemi e segni distintivi delle Forze armate. Maggiore tutela del patrimonio identitario militare, nuove norme per licenze, sponsorizzazioni e divieti.

Nuovo quadro normativo per la tutela dei simboli militari

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2026 è stato pubblicato il Decreto Il Ministero della Difesa11 novembre 2025, n. 223, che introduce un regolamento aggiornato per l’individuazione e la gestione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate italiane, compresa l’Arma dei carabinieri.

Il nuovo impianto normativo si colloca nell’ambito dell’articolo 300 del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 66/2010) e sostituisce integralmente il precedente decreto del 2012 e le sue successive modifiche. L’obiettivo è aggiornare e uniformare la disciplina, anche alla luce delle evoluzioni organizzative e dell’integrazione di simboli legati alla Guardia Costiera nel patrimonio della Marina militare.

Cosa prevede il decreto: definizioni chiare e catalogazione ufficiale

Il regolamento introduce una classificazione precisa dei segni simbolici delle Forze armate:

Denominazioni

Sono i nomi ufficiali — anche sotto forma di logo — che identificano:

  • Esercito italiano
  • Marina militare
  • Aeronautica militare
  • Arma dei Carabinieri
  • Frecce Tricolori / Pattuglia Acrobatica Nazionale
  • Le storiche espressioni “Carabinieri”, “La Benemerita”

Stemma

Contrassegno araldico tradizionale, completo di figure e parole, riferito a forze, reparti, enti e strutture, anche soppressi.

Emblema

Contrassegno non araldico, rappresentato su fondi diversi dallo scudo, anch’esso riferito a strutture in attività o storiche.

Segno distintivo

Fregi, scudetti, mostreggiature, copricapi, distintivi e accessori che identificano specifiche professionalità o reparti militari.

Il decreto stabilisce che gli allegati grafici, pubblicati sui siti ufficiali della Difesa e degli Stati maggiori, costituiscono parte integrante del regolamento.

Uso esclusivo e tutela giuridica, cosa cambia

Il Ministero della Difesa riafferma il principio secondo cui Forze armate e singoli reparti hanno il diritto esclusivo all’uso delle loro denominazioni e dei loro simboli.
È quindi vietato a terzi:

  • fabbricare
  • vendere
  • esporre
  • usare a fini industriali e commerciali

i segni identificativi militari senza autorizzazione, pena sanzioni amministrative da 1.000 a 5.000 euro.

Il decreto punta a tutelare il prestigio, la storia e l’immagine delle Forze armate, impedendo utilizzi impropri o fuorvianti di stemmi e simboli ufficiali.

Uso a titolo oneroso: licenze, sponsorizzazioni e royalties

Il regolamento prevede che il Ministero possa consentire a pagamento l’uso temporaneo dei simboli, tramite:

  • contratti di sponsorizzazione
  • contratti assimilabili
  • convenzioni con enti pubblici e privati

I contratti devono stabilire:

  • cosa può essere utilizzato
  • limiti e modalità d’uso
  • eventuali royalty calcolate sul fatturato derivante dal prodotto
  • obblighi di documentazione
  • controlli e verifiche dell’Amministrazione
  • divieti di cessione a terzi senza autorizzazione
  • clausole di risoluzione in caso di nocumento all’immagine delle Forze armate

La gestione economica può essere affidata alla società Difesa Servizi S.p.A., già attiva in altri ambiti di valorizzazione del brand militare.

Uso gratuito e patrocinio della Difesa

Il Ministero può autorizzare l’uso gratuito dei simboli solo in casi specifici, tra cui:

  • eventi patrocinati
  • manifestazioni senza scopo di lucro
  • iniziative di interesse pubblico

È dunque confermato un controllo rigoroso, per evitare uso improprio a fini politici, commerciali o sindacali.

Associazioni tra militari, cosa è consentito

Il regolamento distingue tra:

Associazioni tra militari (ex articolo 941 T.U.)

Possono inserire nella denominazione:

  • nome della categoria
  • specialità della Forza armata

Ma non possono utilizzare stemmi, emblemi o segni distintivi ufficiali senza autorizzazione.

Associazioni professionali sindacali tra militari (APCSM)

Devono rispettare i limiti dell’art. 1476-quater del Codice:

  • divieto di adottare simboli che richiamino categorie non pertinenti,
  • uso estremamente limitato di elementi iconografici militari.

Proventi e flussi economici

I soggetti autorizzati all’uso oneroso dei simboli devono versare i proventi:

  • alla Tesoreria dello Stato, su capitolo dedicato
  • o, ove previsto, a Difesa Servizi S.p.A.

Il Ministero conserva poteri di controllo e verifica.

Abrogazioni e aggiornamento del quadro normativo

Il decreto abroga:

  • DM Difesa n. 162/2012
  • DM n. 144/2017
  • DM n. 149/2023

Si tratta di un riordino completo, che aggiorna e razionalizza più di dieci anni di normativa e pratiche amministrative.

Tutela più forte dell’identità militare italiana

Il Decreto n. 223/2025 rappresenta un passo decisivo nella protezione del patrimonio simbolico delle Forze armate. In un contesto in cui emblemi e loghi militari sono spesso oggetto di uso commerciale o improprio, la nuova disciplina rafforza le tutele, garantisce uniformità amministrativa e consente, quando appropriato, la valorizzazione del brand militare sotto stretto controllo istituzionale.