Tech Legal Smart Road Gare telematiche, il Consiglio di Stato chiarisce i limiti dell’autoresponsabilità digitale. Cosa cambia per piattaforme, PA e operatori economici Laura Biarella 23 February 2026 AI Italia Gare telematiche sotto la lente del Consiglio di Stato. La III Sezione ribadisce che, nelle gare telematiche, l’operatore economico è responsabile del corretto caricamento dell’offerta. Non basta dimostrare di aver tentato l’invio: occorre seguire puntualmente le regole tecniche della piattaforma. La decisione ha impatti diretti su procurement digitale, interoperabilità delle piattaforme e gestione dei servizi pubblici. Una decisione destinata a incidere sul procurement digitale Con la sentenza n. 661 del 27 gennaio 2026, il Consiglio di Stato affronta un tema cruciale per tutte le stazioni appaltanti che utilizzano piattaforme telematiche: quando un errore tecnico è imputabile al sistema e quando, invece, ricade sull’operatore economico. Il caso riguarda una gara multilotto gestita tramite la piattaforma regionale START Sanità, nella quale un’impresa non è riuscita a finalizzare l’invio dell’offerta entro il termine. La società ha chiesto la riapertura dei termini o la rimessione in termini, sostenendo che il sistema avesse rifiutato file firmati digitalmente in formato CAdES (.p7m). La stazione appaltante ha respinto l’istanza. Il TAR ha confermato. Il Consiglio di Stato ha chiuso il cerchio. Il punto centrale: nelle gare telematiche vale il principio di autoresponsabilità Il Consiglio di Stato ribadisce un principio ormai consolidato: L’operatore economico è responsabile del corretto utilizzo della piattaforma telematica, incluse le modalità di firma digitale e caricamento dei documenti. Non basta dimostrare di aver tentato l’invio: occorre seguire le istruzioni tecniche, rispettare i formati richiesti, operare con congruo anticipo, verificare la correttezza dei file caricati. Nel caso concreto, la piattaforma funzionava regolarmente. I log hanno mostrato che l’impresa aveva utilizzato in modo errato la funzione di import massivo, caricando un archivio .zip firmato digitalmente, ma senza firmare i singoli file PDF contenuti al suo interno, come richiesto dal manuale operativo. Firma digitale: CAdES e PAdES sono equivalenti, ma non sempre intercambiabili La ricorrente sosteneva che la firma digitale in formato CAdES (.p7m) fosse equipollente a quella PAdES. Il Consiglio di Stato chiarisce un punto importante: l’equivalenza giuridica dei formati non elimina l’obbligo di rispettare le regole tecniche della piattaforma; se la lex specialis richiede la firma dei singoli file, la firma dell’intero archivio .zip non è sufficiente. Il principio è semplice: la firma digitale è valida, ma deve essere apposta nel modo richiesto dalla piattaforma. Perché la PA non deve riaprire i termini Il Consiglio di Stato conferma che non vi erano malfunzionamenti del sistema: nessun altro concorrente ha segnalato problemi; i log mostrano errori imputabili all’operatore; la segnalazione è arrivata solo 11 minuti prima della scadenza; l’operatore ha iniziato il caricamento dei documenti solo due ore prima del termine. In questo contesto, la riapertura dei termini avrebbe violato: par condicio certezza del procedimento principio di autoresponsabilità. Implicazioni per le smart city e il procurement digitale La decisione ha un impatto che va oltre il singolo caso. Nelle smart city, dove i servizi pubblici sono sempre più digitalizzati, la qualità delle piattaforme e la capacità degli operatori di usarle correttamente diventano elementi essenziali. 1. Le piattaforme devono essere chiare, documentate e trasparenti Manuali, guide e messaggi di errore devono essere facilmente comprensibili. 2. Gli operatori devono investire in competenze digitali La digitalizzazione non è solo tecnologia: è anche formazione. 3. Le PA devono garantire sistemi affidabili e verificabili I log diventano strumenti probatori fondamentali. 4. La firma digitale deve essere gestita con rigore Non basta “firmare”: occorre farlo nel formato e nella modalità richiesti. Una sentenza che rafforza la cultura digitale della PA La decisione del Consiglio di Stato conferma una linea chiara: la digitalizzazione degli appalti richiede precisione, competenza e rispetto delle regole tecniche. Per gli operatori economici, significa adottare procedure interne più solide.Per le PA, significa progettare piattaforme intuitive e documentate.Invece, per le smart city, significa garantire che l’innovazione digitale sia accompagnata da responsabilità e trasparenza.