Decreto Sicurezza 2026: più poteri ai Comuni, fondi e deroghe per la polizia locale, governance data‑driven per le smart city

Decreto Sicurezza 2026: più poteri ai Comuni, fondi e deroghe per la polizia locale, governance data‑driven per le smart city

l Decreto Sicurezza 2026 (DL 24 febbraio 2026 n. 23) rimodella la sicurezza urbana: nascono le Zone a vigilanza rafforzata, si estende il DASPO urbano, arrivano fondi aggiuntivi e ampie deroghe assunzionali per la polizia locale, con la possibilità di utilizzare anche gettito IMU e proventi CdS per assumere e finanziare straordinari. Per le smart city: accelerazione su videosorveglianza intelligente, sensoristica IoT e centri di controllo integrati, grazie a maggiori risorse e a una cornice procedurale più flessibile. Il decreto è in vigore dal 25 febbraio 2026, eventuali modifiche potranno intervenire in sede parlamentare nel corso dell’iter di conversione in legge.

Obiettivi e perimetro del provvedimento

Il decreto interviene su quattro assi: sicurezza urbana e ordine pubblico (Capo I), indagini e funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’Interno (Capi II e III), tutela delle vittime e immigrazione e protezione internazionale (Capo IV). Per i Comuni, le ricadute più impattanti sono: nuove misure amministrative di prevenzione in città, potenziamento degli organici e degli straordinari, finanziabilità ampliata e strumenti tecnologici per il controllo del territorio.

1) Zone a vigilanza rafforzata e DASPO urbano, come cambiano gli strumenti in città

Zone a vigilanza rafforzata (Art. 4, modifiche al DL n. 14/2017)

  • Il Prefetto può individuare aree urbane con gravi o ripetuti episodi di criminalità/illegalità e disporre l’allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi 5 anni per reati contro persona o patrimonio (inclusi quelli aggravati ex art. 604‑ter c.p., stupefacenti artt. 73/74 DPR n. 309/1990, reati su armi ex L. n. 110/1975) se tengono condotte violente/minacciose/moleste che impediscono la libera fruizione dell’area e creano pericolo concreto. La validità della zona è max 6 mesi, rinnovabile entro 18 mesi, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con il Procuratore invitato.
  • La violazione dell’ordine di allontanamento è sanzionata ai sensi dell’art. 10 del DL n. 14/2017, come novellato.

Divieto di accesso (DASPO urbano) esteso (Art. 4, art. 10 DL 14/2017)

  • Il divieto può essere disposto non solo per le fattispecie già previste ma anche verso chi denunciato/condannato negli ultimi 5 anni per reati in occasione di manifestazioni pubbliche, per reati ex L. 152/1975 artt. 5 e 5‑bis, ed ex L. 110/1975 artt. 4 e 4‑bis in stazioni, mezzi, infrastrutture (luoghi ex art. 4‑bis, c.2, lett. c) e d)), se dalla condotta può derivare pericolo per la sicurezza. Il divieto può includere i luoghi in cui i reati sono stati commessi, con modalità compatibili con mobilità, salute, lavoro, studio.

Implicazioni pratiche per i Comuni

  • Più leva amministrativa per bonificare aree sensibili (stazioni, movida, parchi).
  • Necessità di mappare micro‑aree critiche e produrre evidence‑base (reportistica di eventi e denunce) per supportare la proposta prefettizia.
  • Opportunità per integrare regia videosorveglianza‑polizia locale‑forze di polizia nei Centri Operativi Comunali (COC) e nelle sale integrate.

2) Più fondi, più straordinari, più assunzioni: la leva finanziaria dei Comuni

Fondo sicurezza urbana e risorse statali (Art. 6)

  • +29 milioni al Fondo ex art. 35‑quater DL n. 113/2018 per il 2026; le risorse possono finanziare straordinari della polizia locale, in deroga ai limiti di legge e contrattuali.
  • Proroga e rafforzamento delle iniziative su sicurezza urbana ex L. n. 197/2022 art. 1, c.676, estese al 2026.

Uso del gettito addizionale IMU per la sicurezza (Art. 6, c. 4; D.lgs. n. 23/2011 art.4)

  • Il gettito può finanziare iniziative in materia di sicurezza urbana, incluse: assunzioni a TD di polizia locale e straordinari, in deroga all’art. 23, c.2, D.Lgs. n. 75/2017 e ai limiti L. n. 296/2006 (commi 557, 557‑quater, 562). Per enti in dissesto/predissesto, possibile assunzione previa autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria in deroga ai limiti dell’art. 259, c.6, TUEL.

Proventi del Codice della Strada (Art. 6, c. 5 e c. 6; art. 208 CdS)

  • Gli incentivi collegati a obiettivi di sicurezza urbana/stradale finanziati con la quota percentuale delle sanzioni CdS possono essere destinati nello stesso esercizio agli straordinari della polizia locale, anche oltre i limiti contrattuali e dell’art. 23, c.2, D.lgs. n. 75/2017.
  • Le assunzioni stagionali ex art. 208, c. 5‑bis CdS avvengono in deroga al DL n. 78/2010 art. 9, c.28; per enti in difficoltà finanziaria, ammessa autorizzazione della Commissione di stabilità.

Cosa significa operativamente per un Comune

  • Pianificare nel DUP e nel PEG capitoli dedicati a straordinari e assunzioni flessibili, con fonti: Fondo statale, IMU, sanzioni CdS.
  • Programmare turnazioni serali/notturne e task force stagionali (turismo, eventi).
  • Integrare i Piani di sicurezza urbana con progetti smart city (telecamere, analytics, lettori targhe, sensoristica).

3) Manifestazioni pubbliche: nuove regole, sanzioni amministrative e flussi digitali

Testo Unico di Pubblica Sicurezza (Art. 9, modifiche all’art. 18 e 24 R.D. n. 773/1931)

  • Sanzioni amministrative (non più penali) per mancato preavviso di riunioni pubbliche: da 1.000 a 10.000 € (promotori anche via piattaforme digitali/gruppi chiusi).
  • Violazione di limitazioni a circolazione/itinerario con pericolo per sicurezza/incolumità: 1.000–10.000 €.
  • Ostacolo ai soccorritori: sanzione amministrativa; turbativa del pacifico svolgimento: 500–3.000 €, che sale a 2.000–10.000 € se travisati o con strumenti ex L. n. 152/1975 art. 5 e 5‑bis.
  • Reiterazione nel biennio o tre violazioni in 5 anni: aumento da un terzo alla metà; competenza al Prefetto (no pagamento in misura ridotta).
  • Art. 24 TULPS: sanzione 2.000–20.000 € (no pagamento ridotto).

Implicazioni per i Comuni

  • Necessità di linee guida con Questura/Prefettura per preavviso digitale, itinerari, gestione eventi e soccorso pubblico.
  • Integrazione dei sistemi informativi comunali con canali PEC e gestione notifiche (utile anche per art. 30 su immigrazione/PEC).

4) Sicurezza stradale e “fuga pericolosa”: nuovo reato e arresto in flagranza differita

  • Codice della Strada, art. 192, c.7‑bis: chi non si ferma all’alt e si dà alla fuga con modalità pericolose è punito con reclusione 6 mesi–5 anni, sospensione patente 1–2 anni e confisca del veicolo (se non di terzi).
  • CPP, art. 382‑bis: flagranza differita applicabile anche a questa fattispecie quando l’arresto immediato non sia possibile per ragioni di sicurezza/incolumità. Effetto: maggior efficacia delle pattuglie miste e delle sale operative con supporto video.

5) Contrasto a spaccio e microcriminalità hi‑tech

  • Art. 5: in caso di condanna ex art. 73 T.U. Stupefacenti, prevista confisca anche di autoveicoli e beni usati per il reato (salvi terzi estranei).
  • Art. 3: inasprita la disciplina per furto con destrezza high‑tech (su mezzi di pagamento elettronici, documenti, device), con adeguamento delle rubriche e nuova rapina aggravata di gruppo (art. 628‑bis c.p.): 10–25 anni (fino a 12–25 anni con ulteriori aggravanti), con attribuzione a DDA per taluni profili procedurali. Questo impatta su bancomat, trasporto valori, depositi e luoghi sensibili urbani.

Per i Comuni/smart city

  • Incentivare progetti di illuminazione intelligente, CCTV con analisi video e LPR per deterrenza e investigazioni post‑evento.
  • Collaborare con esercenti/banche per hardening ATM e piani anti‑spaccata.

6) Governance e risorse umane: polizia locale e integrazione con forze statali

Il decreto, pur incidendo direttamente su Polizia di Stato, Carabinieri, GdF e Polizia Penitenziaria (concorsi, corsi, avanzamenti), ha ricadute indirette per i Comuni perché alleggerisce i carichi e favorisce sinergie sul territorio (maggiore presenza statale, più coordinamento in sala operativa).

  • Esempi: nuove procedure concorsuali, corsi abbreviati, arruolamenti mirati (ispettori/marescialli anche con lauree tecniche), tutela legale in indagini con cause di giustificazione. Ciò aumenta la capacità di risposta sul territorio e il coordinamento con la polizia locale.

7) Immigrazione, accoglienza e notifiche digitali: effetti sulle città hub

Deroghe per potenziare centri di accoglienza e CPR (Art. 30)

  • Fino al 31/12/2028, il Ministero dell’Interno può derogare a norme (salvo penale, antimafia e vincoli UE) per localizzare/costruire/adeguare strutture di assistenza, accoglienza e trattenimento, con possibilità di vigilanza collaborativa ANAC. Estesa al 2028 la disciplina accelerata delle sezioni specializzate per l’asilo.

Notifiche via PEC ai richiedenti protezione (Art. 30, mod. D.lgs. n. 25/2008, art. 11 c.3‑bis)

  • Le comunicazioni possono essere effettuate anche tramite PEC, inclusa quella del legale rappresentante eletto a domicilio; l’invio all’indirizzo PEC dichiarato vale ai fini di notifica. Impatto: flussi amministrativi più rapidi per i Comuni sede di centri/hub.

8) Focus Smart City: tecnologie, dati e priorità progettuali 2026–2028

Alla luce di fondi, deroghe e nuovi poteri, ecco le linee di intervento per città e unioni di Comuni:

A. Infrastrutture di “smart security”

  • Centrali di comando e controllo integrate (polizia locale + forze statali).
  • CCTV intelligente (ricerca persona/veicolo, rilevazione comportamenti anomali), LPR per targhe, sensoristica IoT (rumore, affollamento, qualità dell’aria, vibrazioni su vetrine/ATM).
  • Mappe di rischio dinamiche per le Zone a vigilanza rafforzata (alimentate da open data comunali, segnalazioni e statistiche reato).

B. Sicurezza degli spazi pubblici e grandi eventi

  • Piani itinerari con vincoli dinamici e alert (integrazione con TPL e mobilità).
  • Layer di priorità per viabilità soccorsi e IoT semaforico per “green route” d’emergenza.
  • Dashboard per gestione PEC e atti in caso di manifestazioni (allineate alla nuova disciplina TULPS).

C. Data governance e privacy/security by design

  • Registro trattamenti per videosorveglianza; policy DPO e DPIA su analytics; retention differenziate; accordi di contitolarità con Prefettura/Questura dove necessario.
  • Audit sui sistemi (log, accessi, watermarking video) in ottica di flagranza differita e prova digitale.

9) Checklist operativa per i Comuni (primi 120 giorni)

  1. Mappare le aree critiche e avviare il tavolo con Prefettura per proposta Zone a vigilanza rafforzata; predisporre dossier con indicatori (eventi, denunce, accessi Pronto Soccorso, segnalazioni).
  2. Riprogrammare il bilancio: capitoli dedicati a straordinari e assunzioni TD polizia locale, con fonti Fondo statale, IMU, art. 208 CdS.
  3. Piani assunzionali flessibili (stagionali e a progetto) e accordi decentrati per incentivi/straordinari.
  4. Aggiornare il Regolamento di polizia urbana per allinearlo a DASPO urbano e nuove sanzioni TULPS; definire protocolli per eventi.
  5. Progettare/adeguare la sala operativa: integrazione CCTV+LPR+IoT, SOP per fuga pericolosa e flagranza differita.
  6. Workflow digitale con PEC per notifiche (anche filiere accoglienza) e integrazione con SUAP/Polizia Locale.
  7. Programmi scuole/comunità su violenza giovanile, strumenti atti ad offendere, divieto vendita ai minori (artt. 1–2–4-quater, L. n. 110/1975 novellata); controlli e campagne.

10) KPI per misurare l’impatto (12 mesi)

  • Δ interventi polizia locale in fasce serali/notturne (grazie agli straordinari).
  • Tempo medio di risposta in aree a vigilanza rafforzata.
  • Indice di recidiva su soggetti colpiti da DASPO urbano.
  • Deterrenza e detection: % eventi rilevati da CCTV/analytics utilizzati in flagranza differita/indagini.
  • Efficacia spesa: rapporto € spesi in straordinari/assunzioni vs riduzione eventi in hot‑spot.

11) Contrasto alla violenza giovanile e fenomeni di “baby gang”

Il decreto interviene in modo mirato sui fenomeni di devianza minorile e violenza giovanile attraverso un rafforzamento degli strumenti di prevenzione amministrativa e responsabilizzazione familiare.

Estensione dell’ammonimento del Questore

Le modifiche alla Legge 29 maggio 2017 n. 71 e alla disciplina in materia di strumenti atti ad offendere ampliano l’ambito di applicazione dell’ammonimento del Questore anche in presenza di condotte reiterate poste in essere da minori che integrano atti di violenza, minaccia, porto di oggetti pericolosi o condotte assimilabili a fenomeni di branco. L’ammonimento:

  • può precedere l’avvio del procedimento penale,
  • comporta un richiamo formale con effetti preventivi,
  • costituisce presupposto per aggravamenti in caso di recidiva.

Sanzioni ai genitori in caso di recidiva

In caso di reiterazione delle condotte dopo l’ammonimento, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria (200–1.000 euro) nei confronti dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale, con finalità di responsabilizzazione educativa.

La misura si applica anche a condotte di cyberbullismo e violenza digitale.

Inasprimento su porto di armi e oggetti atti ad offendere

Le modifiche alla Legge 18 aprile 1975 n. 110:

  • aggiornano l’elenco di strumenti vietati (incluse tipologie di coltelli a scatto/blocco e lame particolari),
  • introducono divieti di vendita ai minori,
  • prevedono sanzioni accessorie prefettizie (es. sospensione patente, revoca porto d’armi).

Tali interventi incidono direttamente sui contesti urbani in cui si registrano fenomeni di aggressioni di gruppo, in particolare in aree di aggregazione giovanile.

Implicazioni per i Comuni

Per le amministrazioni locali, le misure comportano:

  • coordinamento rafforzato con Questura e servizi sociali;
  • programmi di prevenzione nelle scuole e nei centri di aggregazione;
  • integrazione dei regolamenti di polizia urbana con controlli su vendita e detenzione di oggetti vietati;
  • utilizzo delle Zone a vigilanza rafforzata in aree con elevata presenza di gruppi giovanili problematici.

Lettura sistemica

Il decreto adotta un approccio multilivello:

  • prevenzione amministrativa (ammonimento),
  • responsabilizzazione familiare,
  • controllo sugli strumenti potenzialmente offensivi,
  • rafforzamento della presenza territoriale.

L’intervento non introduce nuove fattispecie penali specificamente denominate “baby gang”, bensì rafforza l’arsenale preventivo e sanzionatorio applicabile ai fenomeni di violenza minorile organizzata.

Appendice normativa, misure chiave

  • Art. 1–4 della L. n. 110/1975 (armi e strumenti atti ad offendere): nuove soglie e tipologie (lame, “a farfalla”, scatto, blocco), sanzioni accessorie prefettizie (sospensione patente, porto d’armi), divieto vendita ai minori, obblighi e‑commerce (verifica età, vigilanza AGCOM, fino al blocco della piattaforma).
  • Art. 2 (violenza giovanile): ammonimento del Questore esteso e sanzioni ai genitori (200–1.000 €) in caso di recidiva post‑ammonimento, anche per cyberbullismo ex L. n. 71/2017.
  • Art. 4 (zone vigilanza/DASPO): come sopra, con durate e competenze dettagliate.
  • Art. 5 (stupefacenti): confisca mezzi e beni usati.
  • Art. 6 (risorse ai Comuni): Fondo + IMU + CdS + deroghe assunzionali/straordinari.
  • Art. 7–11: disciplina ordine pubblico, accompagnamento per accertamenti fino a 12 ore in specifiche operazioni (con P.M. informato), nuovo reato su fuga pericolosa, aggravanti lesioni a docenti/dirigenti e personale ferroviario.
  • Capo II–III: indagini con cause di giustificazione (iscrizione preliminare separata e termini rapidi per archiviazione), tutela spese legali forze di polizia, concorsi e formazione accelerata.
  • Capo IV (immigrazione): obbligo cooperazione detenuti stranieri all’identificazione; deroghe per reti CAS/CPR fino al 2028; PEC per notifiche richiedenti; accordo quadro con Svizzera per 20 mln CHF su infrastrutture di accoglienza.

Conclusioni

Il Decreto Sicurezza 2026 è una piattaforma operativa per i Comuni: con fondi dedicati, deroghe assunzionali, strumenti amministrativi più incisivi e una spinta chiara a integrare tecnologia e dati nella sicurezza urbana. Per le smart city italiane la traiettoria è netta: sorveglianza intelligente, sale di controllo integrate, procedure digitali e governance data‑driven per prevenzione, gestione eventi e tutela degli spazi pubblici.