Appalti pubblici, stop al mini-affidamento del PFTE: il MIT vieta il frazionamento della progettazione sopra soglia UE

Appalti pubblici, stop al mini-affidamento del PFTE: il MIT vieta il frazionamento della progettazione sopra soglia UE

Appalti pubblici. Nuovo chiarimento del Ministero delle Infrastrutture sul divieto di frazionamento artificioso negli incarichi tecnici. Se il valore complessivo della progettazione supera la soglia europea, non è possibile affidare direttamente il solo PFTE separandolo da progettazione esecutiva e direzione lavori.

Il chiarimento del MIT sul frazionamento degli incarichi

Nuovo intervento interpretativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul tema degli affidamenti nei servizi di ingegneria e architettura. Con il parere del Servizio supporto giuridico (quesito n. 4139, pubblicato il 2 marzo 2026), il MIT ha affrontato una questione operativa rilevante per le stazioni appaltanti: la possibilità di affidare direttamente il solo progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) quando il valore complessivo della progettazione supera la soglia europea.

Il chiarimento arriva in risposta a un quesito presentato da una stazione appaltante che intendeva procedere con affidamento diretto per il PFTE, rinviando invece a una gara pubblica la progettazione esecutiva e la direzione lavori.

Il rischio di frazionamento artificioso

Secondo il Ministero, questa impostazione rischia di configurare un frazionamento artificioso dell’appalto. Le stazioni appaltanti, infatti, devono dare priorità all’affidamento complessivo e unitario degli incarichi tecnici relativi alla realizzazione di un’opera.

Il principio è già stato chiarito dall’Autorità nazionale anticorruzione, che in un comunicato del luglio 2024 ha sottolineato come la progettazione e gli incarichi tecnici collegati alla stessa opera debbano essere affidati congiuntamente, anche nel rispetto della corretta programmazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici.

Quando è possibile suddividere l’appalto

La suddivisione dell’appalto in più parti è ammessa solo in presenza di un requisito fondamentale: ogni frazione deve avere autonomia funzionale.

In altre parole, ciascun segmento dell’appalto deve poter essere utilizzato autonomamente e avere una propria utilità anche senza il completamento delle altre fasi. La giurisprudenza amministrativa considera invece illegittima la suddivisione quando le parti risultano prive di autonomia funzionale o non possono essere utilizzate indipendentemente dalle altre.

PFTE, progettazione esecutiva e direzione lavori

Applicando questi principi al caso concreto, il MIT osserva che il progetto di fattibilità tecnico-economica, la progettazione esecutiva e la direzione lavori costituiscono normalmente fasi integrate di un’unica prestazione tecnica.

Se il valore complessivo di queste attività supera la soglia europea, non è quindi possibile procedere con l’affidamento diretto del solo PFTE per rientrare nelle soglie più basse previste per questa procedura. In tali casi, l’intervento deve essere considerato nel suo complesso e affidato tramite una procedura di gara coerente con l’importo totale.

Un orientamento consolidato

Il parere del MIT richiama anche un precedente provvedimento del presidente dell’ANAC del 22 gennaio 2025, relativo a una fattispecie analoga. Il documento conferma così un orientamento ormai consolidato volto a prevenire il frazionamento artificioso degli appalti pubblici.

Per le amministrazioni pubbliche il criterio decisivo resta l’unitarietà dell’opera da realizzare: quando le attività tecniche fanno parte di un’unica prestazione progettuale, non possono essere scomposte artificialmente per aggirare le soglie previste dal Codice degli appalti.