Legal Proroga tecnica illegittima, il Consiglio di Stato annulla l’estensione del contratto per il personale nelle Questure Laura Biarella 20 March 2026 Italia Proroga tecnica illegittima. Il Ministero dell’Interno aveva esteso per 9 mesi un accordo quadro già oltre i limiti: per i giudici mancavano i presupposti di legge Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di due società, annullando la proroga tecnica disposta dal Ministero dell’Interno per la somministrazione di 550 lavoratori destinati alle procedure di regolarizzazione e rilascio dei permessi di soggiorno nelle Questure. La posticipazione, adottata il 14 aprile 2025, è stata giudicata illegittima perché non ricorrevano i presupposti previsti dall’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici. Come si legge nella sentenza, la protrazione tecnica può essere utilizzata solo per «il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente» . Un affidamento durato 18 mesi, poi esteso di altri 9, superati i limiti della proroga tecnica L’Accordo quadro, firmato il 31 ottobre 2023, aveva una durata iniziale di sette mesi, prorogabile di ulteriori sei. Il Ministero aveva già utilizzato integralmente questa proroga contrattuale, estendendo il servizio fino all’8 marzo 2025. Successivamente: è stato applicato il quinto d’obbligo (art. 106, comma 12) fino al 15 aprile 2025; il 14 aprile 2025 è stata disposta una nuova proroga tecnica di nove mesi, per un valore di 15,8 milioni di euro. Il Consiglio di Stato ha rilevato che l’amministrazione aveva già “consumato” tutte le opzioni contrattuali e che la proroga tecnica non poteva essere utilizzata come ulteriore estensione ordinaria. La sentenza sottolinea che la proroga tecnica è un istituto di carattere eccezionale e non può essere impiegata per sopperire a ritardi nella programmazione della gara successiva. La nuova gara non era ancora in corso, condizione essenziale mancante Elemento decisivo: al momento della proroga tecnica, la nuova gara non era stata ancora avviata. Il Ministero ha delegato Invitalia a bandire la gara solo il 7 aprile 2025, a sette giorni dalla scadenza del contratto. Il bando è stato pubblicato il 7 maggio 2025, quindi dopo la scadenza del contratto e dopo la proroga tecnica. Per i giudici, ciò viola il presupposto essenziale della proroga tecnica: la gara deve essere già in corso. La determina del 14 aprile 2025 è stata quindi adottata senza che fosse in atto alcuna procedura di affidamento. LEGGI ANCHE Finge la malattia per mesi, Corte dei Conti condanna il poliziotto ma “assolve” l’amministrazione dal danno da disservizio Il principio di continuità del servizio non giustifica proroghe reiterate Il Consiglio di Stato richiama un principio consolidato: la posticipazione tecnica serve solo a garantire la continuità del servizio nel passaggio tra un contratto e il successivo, non può diventare uno strumento per prolungare affidamenti scaduti. La sentenza ricorda che l’amministrazione avrebbe potuto ricorrere a una procedura ponte d’urgenza, come già riconosciuto dalla giurisprudenza (Cons. Stato 2009, 2020), evitando di imporre all’operatore uscente un’estensione non prevista. LEGGI ANCHE Codice dei Contratti Pubblici, le FAQ ANAC aggiornate che ogni operatore deve conoscere Proroga annullata e spese compensate Il Consiglio di Stato: accoglie l’appello delle due società; annulla la proroga tecnica del 14 aprile 2025; condanna il Ministero dell’Interno al pagamento di 5.000 euro di spese di lite. La sentenza ribadisce che l’uso improprio della proroga tecnica compromette i principi di concorrenza, trasparenza e buon andamento dell’amministrazione. Perché questa decisione è rilevante per PA e operatori Questa pronuncia ha un impatto diretto su: 1. Programmazione delle gare nella PA Le amministrazioni devono avviare per tempo le procedure di rinnovo, evitando affidamenti “a trascinamento”. 2. Utilizzo corretto della proroga tecnica La proroga tecnica: non è una proroga ordinaria, non può essere programmata, non può coprire ritardi amministrativi. 3. Settore della somministrazione di lavoro Il caso riguarda un ambito particolarmente sensibile: il supporto alle Questure per le procedure di regolarizzazione e permessi di soggiorno.