Enforcement Sinistro stradale e spese di causa, quando il giudice non può compensarle Laura Biarella 26 March 2026 Cds News&Trend Sinistro stradale e spese di causa. Chi vince parzialmente in appello su un’unica domanda risarcitoria, il giudice non può compensare le spese processuali invocando una “reciproca soccombenza” che non esiste. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7173 della III Sezione Civile, pubblicata il 25 marzo 2026, in un caso di sinistro stradale risalente al 2006. La pronuncia consolida un trend già fissato dalle Sezioni Unite nel 2022 e che ha conseguenze concrete per chiunque sia coinvolto in un giudizio civile per danni da sinistro. Un tamponamento con autocarro in avaria, vent’anni di giudizi La vicenda origina da un sinistro stradale del 7 giugno 2006. Un autocarro si era fermato per un’avaria al motore sulla corsia di destra della carreggiata, vicino al guard-rail, lasciando libera la corsia di sinistra per il sorpasso. Una Skoda sopraggiungente percorreva inizialmente proprio la corsia sinistra, libera da ostacoli, bensì a velocità elevata e non adeguata alle condizioni dei luoghi, caratterizzati da una curva e dalla presenza di veicoli fermi più avanti. L’auto deviava all’improvviso verso destra, invadeva la corsia occupata dall’autocarro e finiva per incastrare la parte anteriore sotto la parte posteriore sinistra del mezzo pesante, con un impatto violento. Il proprietario dell’autocarro adiva il Giudice di Pace chiedendo il risarcimento dei danni al proprio mezzo. Il Giudice di Pace, con sentenza dicembre 2017, rigettava le domande, compensando integralmente le spese. Il Tribunale in appello, con sentenza del 2022, riformava parzialmente la decisione: attribuiva il 90% della responsabilità al conducente della Skoda (velocità eccessiva e traiettoria anomala) e il 10% al proprietario dell’autocarro (per non aver provato di aver fatto tutto il possibile per evitare la fermata in prossimità della curva). Liquidava il danno in € 2.693,97 oltre interessi, ma compensava integralmente le spese di causa invocando la “soccombenza reciproca”. I cinque motivi del ricorso in Cassazione: quattro inammissibili, uno accolto Avverso la sentenza del Tribunale, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato su cinque motivi. I primi quattro, pur formalmente rubricati come nullità per motivazione apparente/contrasto irriducibile, violazione delle norme sulla causalità, errata applicazione dell’art. 2054 c.c. e dell’art. 157 del Codice della Strada, e omesso esame di fatto decisivo, venivano dichiarati inammissibili dalla Cassazione. Tutti e quattro si risolvevano, nella sostanza, in una richiesta di nuova ricostruzione della dinamica del sinistro e di differente graduazione delle responsabilità. Si chiedeva cioè al giudice di legittimità di riesaminare la posizione dell’autocarro, la traiettoria e la velocità della Skoda, l’attribuzione del 10% di colpa al ricorrente, aspetti che costituiscono un giudizio di mero fatto, sottratto al sindacato della Cassazione quando il ragionamento del giudice di merito risulti completo, corretto e logicamente coerente. Il quinto motivo, invece, veniva accolto. Il ricorrente contestava la decisione del Tribunale di compensare le spese processuali invocando una “soccombenza reciproca” che, per la Cassazione, non era configurabile nella vicenda concreta. Accoglimento ridotto di una domanda unica non è soccombenza reciproca L’hub giuridico dell’ordinanza n. 7173/2026 risiede in un principio consolidato, ribadito dalla Corte: l’accoglimento in misura ridotta, pure sensibilmente ridotta, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza. La soccombenza reciproca è configurabile solamente in due situazioni: quando nel medesimo processo tra le stesse parti siano state formulate più domande contrapposte, e alcune di esse siano state accolte e altre rigettate; quando vi sia parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi distinti. Nella vicenda de qua, il Tribunale aveva liquidato una somma inferiore a quella richiesta, ma su un’unica domanda risarcitoria complessiva. In questa situazione, la parte che ha ottenuto anche solo parzialmente ragione è la parte vittoriosa: non può essere condannata a pagare le spese al soccombente, né le spese possono essere automaticamente compensate per il solo fatto che il ristoro ottenuto è stato inferiore alle aspettative. La compensazione delle spese rimane possibile, ma solo in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c., che richiede gravi ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente in sentenza. Motivare la compensazione unicamente richiamando una soccombenza reciproca che non sussiste rende la statuizione sulle spese illegittima per difetto di motivazione. Precedente delle Sezioni Unite, Cass. n. 32061/2022 L’ordinanza n. 7173/2026 si inserisce in un trend giurisprudenziale consolidato, inaugurato da Cass., Sezioni Unite, 31 ottobre 2022, n. 32061. Con quella pronuncia, destinata a diventare un pillar per tutti i giudizi civili, le Sezioni Unite avevano chiarito in modo definitivo i confini della soccombenza reciproca e le condizioni che legittimano la compensazione delle spese processuali. Il principio risulta applicato in modo uniforme dalle sezioni semplici: il giudice che compensa le spese deve motivare esplicitamente le ragioni di quella scelta, e non può limitarsi a richiamare una soccombenza reciproca inesistente o a formula generiche sull’esito “parziale” della lite. Cassazione sul punto delle spese, decisione nel merito Accogliendo il quinto motivo, la Cassazione cassa la sentenza del Tribunale limitatamente alla statuizione sulle spese. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide direttamente nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condannando i controricorrenti e la loro compagnia assicuratrice, in solido, a rifondere al ricorrente: le spese del grado d’appello, liquidate in € 2.900,00 per compensi; le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 1.875,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi; in ogni caso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Cosa significa per chi è coinvolto in un sinistro stradale L’ordinanza n. 7173/2026 ha un impatto pratico diretto per chiunque sia parte in un giudizio civile per danni da sinistro stradale. Se un giudice d’appello accoglie parzialmente la vostra domanda risarcitoria, liquidando una somma inferiore a quella richiesta, ma pur sempre riconoscendo il diritto al risarcimento, non può poi compensare le spese semplicemente perché “avete vinto poco”. Quella compensazione, se non supportata da motivazione adeguata, è impugnabile in Cassazione con concrete possibilità di successo. Il principio tutela la parte che ha ragione nel merito, evitando che la “penalizzazione processuale” sui costi vanifichi di fatto il risultato ottenuto. Una sentenza che riconosce 2.693 euro di danni ma non condanna gli sconfitti alle spese può trasformarsi in un sostanziale pareggio economico, e questo, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite del 2022 e la conferma dell’ordinanza in commento, non è più tollerato dall’ordinamento.