Riforma della Polizia Locale, cosa cambia con gli emendamenti approvati il 25 marzo in Commissione alla Camera

Riforma della Polizia Locale, cosa cambia con gli emendamenti approvati il 25 marzo in Commissione alla Camera

Dopo quarant’anni di attesa la riforma della Polizia Locale entra nella fase decisiva. Il 25 marzo 2026 la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato una serie di emendamenti alla legge delega del Governo Meloni (C. 1716). Approderà in Aula ad aprile. In parallelo, al Senato giace un disegno di legge ancora più radicale, firmato da Gasparri e cofirmatari di Forza Italia. Lo stato dell’arte, le differenze tra i due testi, le novità introdotte dagli emendamenti approvati.

40 anni e una legge da riscrivere

Il 7 marzo 2026 ricorreva il quarantesimo anniversario della legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale. Una norma che ha retto quattro decenni di sicurezza urbana italiana ma che oggi mostra tutti i suoi limiti: nata in un’Italia senza immigrazione di massa, senza criminalità diffusa nei quartieri, senza la complessità delle metropoli contemporanee.

Il panorama della sicurezza urbana in Italia sta attraversando una fase di profonda trasformazione normativa che punta a ridefinire il ruolo della Polizia Locale nel corso del 2026. Al centro del cantiere legislativo ci sono due binari paralleli: uno alla Camera, già in corsa; l’altro al Senato, ancora fermo al palo. Capire la differenza è fondamentale per comprendere dove va davvero questa riforma.

Il binario principale, la legge delega del Governo alla Camera (C. 1716)

Il provvedimento più avanzato è il disegno di legge delega del Governo Meloni, il C. 1716, che scorre nella I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, unificato con ulteriori 5 progetti parlamentari (C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Bergamini, C. 1727 Paolo Emilio Russo e C. 1862 Caramiello).

Si tratta di una legge delega: il Parlamento non riscrive direttamente le norme, bensì autorizza il Governo a farlo con successivi decreti legislativi, entro criteri e principi direttivi definiti dalla legge stessa.

La relatrice del provvedimento, la vicecapogruppo di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli, ha dichiarato che l’obiettivo è approvare non solamente il testo di riforma, bensì arrivare anche all’attuazione della delega coi relativi decreti entro il termine della legislatura.

Il cuore del lavoro in Commissione punta su migliore formazione, più tutele, contratto integrativo e separato, fondo specifico, meno burocrazia e più strumenti per gli agenti.

Contenuto

L’articolo 1 reca disposizioni per il conferimento della delega e per l’esercizio della stessa.

L’articolo 2 reca i princìpi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega relativi alle funzioni fondamentali della polizia locale anche con riferimento alla distinzione con le funzioni e i compiti delle Forze di polizia statali.

L’articolo 3 elenca ulteriori principi e criteri direttivi aventi ad oggetto specifici profili di disciplina, tra i quali:

  • l’attribuzione agli agenti di polizia locale della qualità di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza;
  • le funzioni del comandante del corpo di polizia locale e i requisiti di accesso alla relativa qualifica;
  • la disciplina delle forme di collaborazione con le Forze di polizia dello Stato;
  • l’armamento individuale e di reparto e la disciplina relativa all’addestramento, all’uso e al porto delle armi.

L’articolo 4 prevede princìpi e criteri direttivi specifici relativi ai regolamenti di servizio della polizia locale stabilendone i contenuti indefettibili.

L’articolo 5, al comma 1, indica le fonti di copertura finanziaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), in materia assicurativa e infortunistica. Il comma 2 prevede che i decreti legislativi emanati siano corredati di una relazione tecnica che dia conto delle relative coperture finanziarie. Con riferimento all’attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera g), ove tale attuazione determini nuovi o maggiori oneri non compensabili al loro interno o mediante l’utilizzo delle risorse indicate al comma 1, si prevede che i decreti legislativi siano emanati solo allorquando siano in vigore i provvedimenti legislativi che stanzino le risorse finanziarie necessarie. Il comma 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria per le altre disposizioni.

Gli emendamenti approvati il 25 marzo, cosa cambia articolo per articolo

La seduta del 25 marzo 2026 ha segnato una svolta concreta nell’iter del provvedimento: sono stati votati i 9 emendamenti presentati dai parlamentari agli articoli 2 (n. 3 proposte emendative) e 3 (n. 6 proposte emendative) del disegno di legge nel testo unificato, con i componenti della Commissione che hanno anche espresso la volontà di aprire una ulteriore analisi coi soggetti rappresentativi del settore.

Ecco il dettaglio delle modifiche approvate.

All’articolo 2, una nuova denominazione delle funzioni

Il primo emendamento approvato riguarda la definizione medesima delle funzioni della Polizia Locale.

La dicitura “funzioni fondamentali della polizia locale” è stata sostituita con la più precisa e inclusiva: “funzioni di polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane”.

Un cambiamento apparentemente tecnico, ma di rilievo politico e istituzionale: estende in modo esplicito il perimetro della riforma anche alle province e alle città metropolitane, evitando una lettura riduttiva che avrebbe relegato la Polizia Locale al solo livello comunale.

La modifica è stata approvata attraverso tre emendamenti distinti: il 2.3 firmato da Colucci, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Urzì, De Corato (maggioranza); il 2.4 (Nuova formulazione) firmato da Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro (opposizione); il 2.5 (Nuova formulazione) firmato da Paolo Emilio Russo e Gentile (maggioranza). Un segnale di convergenza trasversale sul punto.

All’articolo 3, valorizzazione dell’esperienza pregressa

Sul fronte del personale, due emendamenti di maggioranza aggiungono, nei criteri per l’accesso alle qualifiche, la valorizzazione dell’esperienza maturata con pieno merito nel corpo di polizia locale di appartenenza da parte degli agenti in possesso dei requisiti professionali e formativi richiesti.

In pratica: chi ha già servito con dedizione non riparte da zero.

Il 3.13 (Nuova formulazione) è firmato da Paolo Emilio Russo e Gentile; il 3.20 (Nuova formulazione) da Bordonali, Iezzi, Bof, Ravetto, Ziello.

Sempre all’art. 3, viene ridefinita la disciplina del conferimento dell’incarico a tempo determinato, sostituendo il precedente testo con una formulazione più netta.

Su questo punto si registra anche la firma dell’opposizione: l’emendamento 3.24 (Nuova formulazione) è sottoscritto da Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, oltre al 3.21 di Paolo Emilio Russo.

All’articolo 3, il DVR sui rischi da aggressione (novità rilevante)

Questa è forse la modifica più concreta per la sicurezza degli agenti in servizio. L’emendamento 3.70 (firmato da Bordonali, Iezzi, Bof, Ravetto, Ziello) introduce il criterio direttivo per cui le amministrazioni locali, in quanto datori di lavoro, dovranno includere nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) capitoli specifici dedicati ai rischi da aggressione fisica, colluttazione e minaccia a mano armata. Le situazioni espressamente citate sono:

  • TSO e ASO (trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori)
  • Attività di presidio del territorio, posti di controllo e rilievo di sinistri stradali
  • Interventi di concorso nel mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana
  • Contrasto al degrado urbano e allo spaccio di stupefacenti

Si tratta di una misura che replica a un’esigenza reale e sovente ignorata: gli agenti di Polizia Locale sono esposti quotidianamente a situazioni di pericolo fisico che le attuali valutazioni del rischio tendono a sottostimare.

All’articolo 3, armi: porto anche fuori dal servizio e fuori dal territorio

L’emendamento 3.93 (Bordonali, Iezzi, Colucci, Paolo Emilio Russo, Urzì, De Corato) ridefinisce la disciplina relativa ad addestramento, impiego e porto delle armi. La modifica più significativa: gli agenti dotati della qualifica di agente di pubblica sicurezza potranno portare l’arma di servizio senza licenza non solo durante il servizio, bensì pure fuori dal servizio, purché nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza. L’autorizzazione si estende inoltre al di fuori di tale ambito per esigenze di mobilità connesse al servizio e al luogo di dimora abituale. Viene regolamentata anche la revoca o sospensione dell’affidamento delle armi.

Prossime tappe

Il disegno di legge n. 1716​ e abbinate (Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale) approderà nell’Aula della Camera nel mese di aprile prossimo.

Il binario parallelo al Senato, il DDL S. 883 di Gasparri

Il DDL S. 883, presentato il 20 settembre 2023 dal senatore Maurizio Gasparri insieme a 11 cofirmatari di Forza Italia-Berlusconi-PPE, è intitolato “Nuovo ordinamento della polizia locale”.

Che cos’è e dove si trova nell’iter

Questo disegno di legge è una proposta parlamentare di iniziativa autonoma, originata in seno al gruppo FI-BP-PPE del Senato, non un atto governativo. Assegnato il 24 ottobre 2023 alla 1° Commissione permanente (Affari Costituzionali) del Senato in sede redigente, non ha ancora iniziato il proprio esame. Di fatto è congelato, in attesa che si chiarisca la sorte dell’iter alla Camera.

Cosa propone di diverso

Il DDL S. 883 appare molto più ambizioso e più radicale rispetto alla legge delega governativa. Non è una delega al Governo, bensì una legge che vorrebbe riscrivere direttamente l’ordinamento della Polizia Locale articolo per articolo. I punti qualificanti:

  • I corpi di polizia locale vengono qualificati come “Forze di polizia del territorio a ordinamento civile”, equiparandoli formalmente alle altre forze dell’ordine.
  • Viene stabilito che il trattamento economico del personale debba corrispondere a quello degli appartenenti alla Polizia di Stato, nei ruoli e qualifiche corrispondenti.
  • Il personale entra nel comparto sicurezza, con contratto collettivo nazionale di diritto pubblico, attraverso un processo graduale in due fasi: prima l’istituzione di un’Agenzia di rappresentanza della polizia locale, poi il definitivo accesso al comparto.
  • L’abrogazione integrale della legge quadro del 1986 (l. n. 65).
  • I comuni con meno di cinque addetti alla polizia locale hanno l’obbligo di costituire consorzi intercomunali.
  • Le regioni assumono un ruolo centrale: istituiscono il dipartimento della polizia locale, redigono i piani dei consorzi, finanziano almeno il 35% degli oneri.

Qual è il rapporto con i lavori alla Camera?

I due binari perseguono lo stesso obiettivo, ovvero la modernizzazione della Polizia Locale, bensì con strategie legislative e velocità diverse:

  • Il C. 1716 alla Camera è una legge delega governativa che sta avanzando concretamente, col sostegno della maggioranza e un metodo graduale. È il veicolo principale della riforma.
  • Il DDL S. 883 al Senato è una proposta parlamentare più radicale, firmata da Forza Italia, che attende di vedere come si conclude l’iter camerale prima di essere esaminata. In caso di approvazione di una legge delega alla Camera, il Senato potrebbe integrare il DDL S. 883 nel testo, oppure lasciarlo decadere, oppure utilizzarlo come base di emendamento nella fase senatoriale.

In sostanza, il DDL S. 883 contiene proposte più avanzate, soprattutto sul fronte economico e previdenziale, che potrebbero confluire nei decreti attuativi della delega o alimentare il dibattito nella seconda lettura al Senato.

Lo scenario complessivo, una riforma che può cambiare le città

La proposta chiede l’adozione di una nuova legge quadro capace di definire in modo più chiaro ruolo e funzioni della Polizia Locale, garantire standard uniformi su formazione, dotazioni e organizzazione, rafforzare le tutele giuridiche e professionali degli operatori e migliorare il coordinamento col sistema nazionale di sicurezza pubblica.

Per le città italiane la posta in gioco è alta. Una Polizia Locale meglio dotata, tutelata e riconosciuta giuridicamente significa più presidio dei quartieri, migliore governance del degrado urbano, più efficace coordinamento con le altre forze dell’ordine. Per i sindaci, significa anche più responsabilità e oneri finanziari: la riforma ridisegna anche la ripartizione dei costi tra Stato, regioni e comuni.

Il percorso è ancora lungo. Ma il 25 marzo 2026 ha segnato uno step in avanti concreto verso il cambiamento.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO Polizia Locale, la riforma 2026: guida completa agli emendamenti del 25 marzo, alla legge delega Piantedosi e al DDL al Senato