Poliziotto sanzionato per un post su Facebook. Per il Consiglio di Stato “nessuna violazione, era libertà di espressione”

Poliziotto sanzionato per un post su Facebook. Per il Consiglio di Stato “nessuna violazione, era libertà di espressione”

Poliziotto pubblica un commento su un gruppo Facebook chiuso e prende avvio il procedimento disciplinare

Un commento in un gruppo Facebook chiuso si trasforma in procedimento disciplinare

Un assistente capo coordinatore della Polizia di Stato era stato sanzionato nel 2020 con una pena pecuniaria di 5/30 dello stipendio per aver condiviso, nel gruppo Facebook chiuso “Noi santarcangiolesi”, un post ritenuto non conforme alla “dignità delle funzioni” prevista dall’art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 782/1985.

Il contenuto contestato era una frase ironica sui politici:

“Basta con questi politici nemmeno laureati che non hanno mai lavorato in vita loro (cit.)”, accompagnata da una emoticon sorridente e dal curriculum di un candidato regionale.

Nel gruppo era in seguito seguito un breve scambio, tra cui la frase: “Lei crede che in Italia ci sia democrazia?”.

Secondo la Questura di Rimini, quel comportamento violava le regole di riserbo e correttezza previste dalla circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza sull’utilizzo dei social.

Il ricorso e la decisione del TAR

L’agente aveva impugnato la sanzione davanti al TAR Emilia-Romagna, sostenendo che:

  • il profilo era privato, senza alcun riferimento alla Polizia di Stato;
  • il gruppo Facebook era chiuso, quindi non accessibile alla generalità degli utenti;
  • il contenuto era moderato, non offensivo, e rientrava nella libertà di manifestazione del pensiero.

Il TAR aveva però respinto il ricorso nel 2024.

Consiglio di Stato, “nessuna gravità, nessuna riconoscibilità come poliziotto”

Con la sentenza n. 1097/2026, il Consiglio di Stato accoglie l’appello e annulla la sanzione.

Alcuni passaggi della motivazione sono decisivi:

1. L’agente non era riconoscibile come appartenente alla Polizia di Stato

Il Collegio rimarca che il gruppo era chiuso e che non esisteva alcuna prova che gli utenti potessero collegare il profilo all’amministrazione: “Non si comprende come il Ma. avrebbe potuto essere identificato come agente della Polizia di Stato, atteso che il gruppo Facebook era di quelli di tipo ‘chiuso’ e quindi inaccessibili a terzi.”

2. Le frasi non erano offensive né lesive del decoro

Il Consiglio di Stato evidenzia che il post aveva toni pacati e ironici: “Le espressioni utilizzate nel post […] assumono una connotazione constatativa, piuttosto che valutativa, e a tratti addirittura ironica, ma certamente non offensiva.”

3. Manca la “gravità” necessaria per una sanzione disciplinare

La norma richiede che la condotta risulti realmente idonea a ledere la dignità delle funzioni: “Non vengono in emersione profili di gravità tali da poter ritenere che sia stata posta in pericolo la dignità delle funzioni proprie di un agente della Polizia di Stato.”

Libertà di espressione e limiti per il personale in divisa

La pronuncia dedica un ampio passaggio ai principi costituzionali ed europei sulla libertà di manifestazione del pensiero, rammentando che:

  • l’art. 21 Cost. tutela la libertà di opinione;
  • l’art. 10 CEDU ammette limitazioni solo se necessarie e proporzionate;
  • anche per militari e forze di polizia esiste uno “zoccolo duro” di libertà che non può essere compresso senza adeguata motivazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato:

  • accoglie l’appello,
  • annulla la sanzione disciplinare,
  • condanna Ministero dell’Interno e Questura di Rimini al pagamento di 7.000 euro di spese.

La decisione è destinata a fare giurisprudenza in materia di utilizzo dei social da parte degli operatori di polizia, specie nei contesti privati e non riconducibili alla funzione istituzionale.