T-Red, per installarlo non occorre omologazione né prova di sinistri stradali pregressi

T-Red, per installarlo non occorre omologazione né prova di sinistri stradali pregressi

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sez. I, sentenza n. 147, depositata il I° aprile 2026) ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto da un Comitato contro la riattivazione del sistema di rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche installato da un Comune. La sentenza fornisce un orientamento per tutti i Comuni italiani che impiegano dispositivi T-Red nei centri abitati: il sistema è legittimo, correttamente autorizzato e non soggetto all’obbligo di omologazione previsto per gli autovelox.

Un Comitato sorto contro la riattivazione del T-Red

Tutto origina nell’ottobre 2024, quando un Comune umbro aveva attivato per la prima volta il sistema T-Red a un incrocio, uno dei nodi viari più trafficati del territorio.

Nel gennaio 2025, a seguito di alcune contestazioni tecniche e dell’accoglimento di ricorsi da parte del Giudice di Pace, il Comune disponeva una sospensione temporanea del sistema per un periodo di monitoraggio e ottimizzazione. L’esito del test confermava la necessità di mantenere i controlli: nel secondo trimestre del 2025 si registravano infatti in media ancora sei infrazioni semaforiche al giorno, con un grave sinistro stradale. Con deliberazione della Giunta comunale e successiva determinazione dirigenziale, il Comune disponeva quindi la riattivazione del T-Red a decorrere dal gennaio 2026.

Il Comitato cittadino impugnava i provvedimenti innanzi al TAR, deducendo vizi di istruttoria, difetto di motivazione, mancanza di omologazione del dispositivo e finalità meramente finanziarie dell’iniziativa.

Ricorso irricevibile e (comunque) infondato nel merito

In questi giorni il TAR Umbria si è quindi pronunciato in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dichiarando:

  • irricevibili i motivi aggiunti per tardività. La determinazione dirigenziale, l’atto concretamente lesivo, era stata infatti pubblicata all’Albo Pretorio dal 29 dicembre 2025 al 13 gennaio 2026 ma il ricorso per motivi aggiunti era stato notificato il 20 marzo 2026, quindi dopo il termine ultimo del 14 marzo 2026;
  • inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di interesse, in quanto, decaduto il termine per impugnare l’atto effettivamente lesivo, l’impugnazione della deliberazione di Giunta, atto di indirizzo privo di lesività attuale, non avrebbe potuto rimuovere il provvedimento operativo.

Il Collegio ha altresì esaminato il merito, concludendo che le censure non sarebbero state comunque fondate.

Legittimazione del Comitato, carattere occasionale e interessi non omogenei

Il TAR ha rilevato seri dubbi sulla legittimazione processuale del Comitato ricorrente. Costituito il 3 gennaio 2025, quindi a seguito dell’installazione del T-Red, e con uno statuto esplicitamente collegato a quella specifica vicenda, il Comitato presenta un carattere occasionale e reattivo, privo del collegamento stabile con il territorio che la giurisprudenza richiede ai comitati spontanei per riconoscerne la legittimazione ad agire.

Oltre a ciò, il TAR ha rilevato che l’incrocio risulta dotato di pulsante di chiamata per pedoni e di dispositivi di segnalazione acustica per ipovedenti e non vedenti: all’interno della medesima collettività territoriale coesistono, dunque, interessi contrapposti, quelli degli automobilisti sanzionati e quelli dei pedoni, che escludono la presenza di un interesse collettivo omogeneo e unitario in capo al Comitato.

Motivazione della deliberazione comunale, istruttoria puntuale e prevenzione prima che sanzione

Il Comune ha illustrato in giudizio l’iter tecnico-amministrativo che aveva preceduto la riattivazione:

  1. prima attivazione del sistema in modalità “smart” (con spire induttive adattive), sospesa nel gennaio 2025 a causa della percezione di malfunzionamento da parte degli utenti, dovuta alla variazione adattiva delle fasi semaforiche;
  2. monitoraggio e ottimizzazione con aumento dei tempi del verde sulla direttrice principale e riduzione su quella secondaria;
  3. verifica della persistenza, nel secondo trimestre del 2025, di circa sei infrazioni semaforiche al giorno;
  4. verifica dell’accadimento di un ulteriore sinistro stradale nell’intersezione;
  5. decisione di riattivare il sistema fino alla realizzazione della rotatoria, già programmata quale soluzione infrastrutturale definitiva.

Il TAR ha confermato che una deliberazione in tal modo strutturata soddisfa pienamente l’obbligo di motivazione: il T-Red è, anzitutto, uno strumento di prevenzione, e la relativa installazione non richiede la preesistenza di un elevato numero di sinistri gravi, bensì può fondarsi sulla persistenza di comportamenti pericolosi e sul rischio rilevato in concreto.

T-Red e omologazione, approvazione ministeriale è sufficiente

Il focus giuridicamente più rilevante afferisce al regime di legittimità del dispositivo T-Red rispetto all’obbligo di omologazione. Il Comitato sosteneva che, in assenza di omologazione (e non soltanto di approvazione ministeriale), il sistema fosse illegittimo, richiamando la giurisprudenza della Cassazione e la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015 in ambito di autovelox.

Il TAR ha respinto la tesi su basi normative e sistematiche.

Distinzione tra omologazione e approvazione nel Codice della Strada

L’art. 45, comma 6, e l’art. 201, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, Codice della Strada, fanno riferimento ai dispositivi “omologati ovvero approvati”: le categorie sono ambedue giuridicamente rilevanti e previste dall’ordinamento. La tesi dell’equivalenza necessaria tra approvazione e omologazione, che parte della giurisprudenza ritiene valida per gli autovelox, che misurano grandezze fisiche (la velocità) ai sensi dell’art. 142, comma 6, C.d.S., non può essere trasferita ai dispositivi T-Red.

Natura diversa del T-Red rispetto all’autovelox

Il T-Red non misura una grandezza fisica variabile, bensì documenta fotograficamente e video-fotograficamente il passaggio del veicolo in rapporto allo stato della lanterna semaforica. Non è uno strumento metrico, bensì un dispositivo di rilevazione visiva. La giurisprudenza di legittimità lo conferma in modo espresso (Cass. Civ., Sezione II, ordinanza n. 16064/2020): “I dispositivi T-Red non costituiscono strumenti di misurazione; la loro efficacia probatoria perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso”.

Decreto ministeriale di approvazione

Il dispositivo installato è risultato essere stato approvato con decreto dirigenziale ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato previo parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, all’esito della verifica della documentazione tecnica e dei rapporti delle prove eseguite ai sensi della norma UNI 10772:2016. Il decreto ha approvato espressamente il dispositivo ai sensi dell’art. 45 C.d.S. e ne ha autorizzato l’impiego per il rilevamento delle violazioni di cui all’art. 146, commi 2 e 3, C.d.S..

Il TAR ha rimarcato, inoltre, che per i dispositivi T-Red non è previsto un autonomo procedimento di omologazione distinto da quello di approvazione.

Questo perché il dispositivo non è uno strumento di misurazione; inoltre non rientra nella previsione dell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 45 C.d.S..

Finalità di cassa, argomento respinto

Il Comitato ricorrente aveva prospettato che la riattivazione del T-Red rispondesse a finalità di bilancio comunale, rilevando che le previsioni di incasso da sanzioni erano state solo marginalmente ridotte malgrado i minori introiti del 2025. Il TAR ha chiarito che, in presenza di concrete e serie ragioni di sicurezza stradale, documentate da dati di sinistrosità e dal numero costante di infrazioni giornaliere, il riferimento a una pretesa finalità di cassa risulta inidoneo a dimostrare alcun vizio di legittimità.

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Perché questa sentenza è importante per i Comuni

La decisione del TAR Umbria offre una lettura importante per le amministrazioni locali che impiegano o intendono impiegare sistemi T-Red:

1. La deliberazione di riattivazione (e dunque anche quella di prima attivazione) è atto di indirizzo, non lesivo. L’atto impugnabile è solamente la determinazione dirigenziale attuativa e i termini per ricorrere decorrono dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, a prescindere dall’esistenza di ricorsi contro atti presupposti.

2. La motivazione riguardo l’installazione di tale sistema si fonda sulla prevenzione, non solo sui sinistri già accaduti. Per giustificare l’installazione del T-Red risulta dunque sufficiente documentare la persistenza di comportamenti pericolosi (infrazioni semaforiche costanti, rischio concreto), senza necessità di provare l’effettivo accadimento di incidenti stradali.

3. L’approvazione ministeriale è requisito sufficiente per i T-Red e non è richiesta alcuna omologazione. Il T-Red non misura grandezze fisiche, bensì documenta il comportamento del veicolo rispetto alla segnaletica.

4. La coesistenza con un progetto infrastrutturale (rotatoria) è ampiamente compatibile e dunque il T-Red può essere legittimamente installato anche come misura temporanea e preventiva in attesa di una soluzione definitiva.

Sergio Bedessi