Telemarketing selvaggio, nel Decreto Bollette 2026 arriva lo stop alle chiamate moleste

Telemarketing selvaggio, nel Decreto Bollette 2026 arriva lo stop alle chiamate moleste

Telemarketing selvaggio, stop dal Decreto Bollette 2026. Il Senato ha dato il via libera definitivo l’8 aprile 2026 alla conversione del Decreto Bollette (D.L. n. 21/2026). Tra le pieghe del testo, una delle novità più attese dai cittadini non riguarda solo il portafoglio, bensì la privacy e la tranquillità domestica: il comma 5-bis dell’articolo 1 riscrive le regole del gioco per i contratti di luce e gas, dichiarando guerra al telemarketing aggressivo. Ecco cosa cambia per i consumatori italiani e perché questa norma promette di essere più efficace delle precedenti.

Divieto generale, la rivoluzione del “silenzio assenso”

La novità principale è l’introduzione, nel Codice del Consumo, di un divieto generale di sollecitazioni commerciali telefoniche. Non basterà più non essere iscritti al Registro delle Opposizioni, ma il principio si inverte.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, le aziende non potranno più chiamare o inviare messaggi per proporre contratti energetici, a meno che non si verifichi una delle seguenti condizioni:

  1. Richiesta diretta del cliente: è il cliente a contattare l’azienda o a richiedere informazioni tramite il loro sito web.

  2. Clienti già acquisiti: il fornitore può contattare i propri attuali clienti solo se questi hanno espresso uno specifico consenso a ricevere nuove proposte commerciali.

Il punto chiave: l’onere della prova spetta al professionista, sarà l’azienda a dover dimostrare che il contratto è valido e che il contatto è avvenuto nel rispetto della legge.

Numeri trasparenti e contratti nulli

Per porre fine al fenomeno dei numeri “fantasma” o camuffati, la legge stabilisce che le chiamate debbano provenire esclusivamente da un numero univoco che identifichi il professionista.

Lo strumento di tutela a disposizione del cittadino è la sanzione sulla validità del rapporto: i contratti stipulati violando le nuove norme sono considerati nulli. Se una società vi estorce un “sì” con una chiamata illegale, quel contratto non ha valore legale.

Segnalazioni e “blackout” delle linee per i trasgressori

Il tetso rafforza il potere di vigilanza, creando un asse tra Garante della Privacy e AGCOM. I cittadini possono segnalare le violazioni direttamente a queste autorità.

Le conseguenze per le aziende scorrette risultano pesanti:

  • Sospensione delle linee: ove l’AGCOM accerti che la chiamata proviene da numeri non assegnati al professionista (pratica del cli spoofing), ordina al gestore telefonico l’immediata sospensione delle linee.

  • Intervento del Garante Privacy: in ipotesi di segnalazioni massicce, il Garante può chiedere il blocco preventivo delle attività di contatto dell’azienda.

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Come difendersi in caso di controversia

Se malgrado il divieto il consumatore si trova con un contratto attivato senza il consenso o tramite pratiche scorrette, la legge richiama gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR).

Tra questi, il più efficace nel settore energetico resta il Servizio Conciliazione dell’ARERA, che consente di risolvere le dispute senza dover ricorrere immediatamente ai tribunali.

Questa riforma rappresenta uno step decisivo per trasformare il mercato dell’energia da un “far west” di chiamate all’ora dei pasti a un settore basato sulla trasparenza e sulla richiesta consapevole del servizio.

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