"Fuga pericolosa", cosa cambia dopo l'introduzione del nuovo reato a opera del d.l. n. 23/2026

“Fuga pericolosa”, cosa cambia dopo l’introduzione del nuovo reato a opera del d.l. n. 23/2026

“Fuga pericolosa” è un nuovo reato dell’ordinamento giuridico italiano, debuttato con l’entrata in vigore dell’articolo 8 del decreto-legge n. 23/2026. La misura è volta a rafforzare la sicurezza stradale e contrastare comportamenti particolarmente rischiosi alla guida.

Modifiche all’art. 192 del codice della strada

Il decreto-legge n. 23/2026, tramite il comma 1 dell’articolo 8 rubricato “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, introduce il nuovo comma 7-bis all’art. 192 del codice della strada, che prevede una ipotesi delittuosa la quale si configura quando un conducente, intimato all’alt da parte delle forze di polizia stradale, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 4, non si ferma e prosegue la marcia con modalità tali da mettere in pericolo l’altrui incolumità.

Modalità della condotta

E’ costituita dal pericolo per l’incolumità che deriva dalle modalità esecutive della fuga, in particolare dalla condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, proceda a una serie di manovre rischiose finalizzate a impedire l’inseguimento, così ostacolando concretamente l’esercizio della funzione pubblica e ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l’incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada.
In altri termini, per la configurabilità del reato, oltre alla fuga, occorre porre in essere manovre che arrecano pericoli per l’incolumità di chiunque quali, ad esempio, ignorare un posto di blocco o un ordine di fermarsi e fuggire accelerando improvvisamente tentando di investire gli operatori, fuggire guidando contromano, attraversando le intersezioni senza fermarsi al semaforo, invadendo marciapiedi o aree destinate alla circolazione di pedoni o biciclette, sfrecciando tra veicoli a velocità elevata, speronando altri veicoli o mettendo, in qualsiasi modo, a rischio conducenti, pedoni o animali.

Rapporti con altre fattispecie simili

La novella legislativa, che in buona sostanza recepisce gli orientamenti giurisprudenziali in tema di fuga, trasforma gli illeciti amministrativi  di cui ai commi 1 e 6-bis e ai commi 4 e 7 in fattispecie penali, assume carattere speciale rispetto a quelle previste dall’art. 337 comma 2 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale aggravata).
L’elemento costitutivo specializzante è rappresentato dal contesto “stradale” e dal “pericolo per l’incolumità altrui” in luogo rispettivamente della “generalità” nell’ambito nel quale viene commesso il reato e del requisito della “violenza”.

Sanzioni e modalità operative

Oltre alla sanzione penale della reclusione da sei mesi a cinque anni, dalla commissione del delitto conseguono, ai sensi del nuovo comma 7-bis, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le procedure di cui agli articoli 224 e 224-ter del cds.
Le forze di Polizia stradale procedono al ritiro della patente (se richiesto il titolo abilitativo per la guida del veicolo) e alla successiva trasmissione del documento alla Prefettura entro dieci giorni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione cautelare ex art. 223 cds e contestualmente al sequestro del veicolo con affidamento in giudiziale custodia all’interessato (se in possesso dei requisiti) ai sensi dell’art. 213 cds, salvo appartenente a persona diversa dal conducente ed estraneo alla violazione.

Arresto differito

Il decreto-legge n. 23/2026, in virtù di quanto disposto dall’articolo 8, comma 2, ha novellato pure l’art. 382-bis del c.p.p., introducendovi il comma 1-ter, che estende l’istituto della flagranza differita all’ipotesi delittuosa in specie, nel caso in cui non sia possibile procedere all’arresto dell’autore del reato per ragioni di sicurezza o di incolumità pubblica o individuale.
L’arresto facoltativo è consentito qualora non è stato possibile fermare il responsabile nell’immediatezza per ragioni di sicurezza e sia identificato solo successivamente, e comunque entro quarantotto ore dal fatto, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto.

Conclusioni

Il decreto-legge n. 23/2026, attualmente in fase parlamentare di conversione in legge, rappresenta un intervento significativo nel campo della sicurezza stradale.
La nuova fattispecie di reato intende scoraggiare condotte pericolose e a garantire una maggiore tutela per tutta la collettività.
La fuga ora, in presenza dei presupposti di legge, diventa reato con carattere di specialità rispetto alla fattispecie di “Resistenza a un pubblico ufficiale”, di cui all’art. 337 comma 2, c.p.
L’introduzione del nuovo reato, infatti, risponde all’esigenza di:
1. ridurre gli inseguimenti ad alto rischio;
2. prevenire incidenti causati da conducenti in fuga;
3. rafforzare il rispetto delle disposizioni impartite dalle autorità.