Enforcement Legal Smart Road Autovelox, Cassazione 2026: quattro pronunce che ridisegnano le regole Laura Biarella 11 April 2026 Cds Italia News&Trend Safety & Security Sicurezza Autovelox: la II Sezione Civile della Suprema Corte consolida l’orientamento pro-sicurezza stradale. Il decreto prefettizio non serve per gli autovelox mobili, la taratura annuale è requisito ineludibile e sbagliare il destinatario dell’opposizione può costare il ricorso. Quattro ordinanze, una camera di consiglio, un messaggio chiaro. La II Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione ha depositato tra il 27 marzo e l’8 aprile 2026 un blocco compatto di decisioni sulle sanzioni amministrative per eccesso di velocità, fissando paletti precisi su ciò che rende legittima una multa elevata da autovelox mobile e su cosa, invece, può ancora fare la differenza a favore dell’automobilista. Il quadro che emerge da questi provvedimenti, numerati 7374, 7379, 8799 e 8801 del 2026, tutti della stessa sezione, è quello di una giurisprudenza che vuole essere inequivocabile: i Comuni e le forze di polizia dispongono di strumenti legittimi per la rilevazione della velocità, ma devono rispettare con rigore le condizioni di affidabilità tecnica degli apparecchi. Il contesto, perché proprio adesso Il dibattito sugli autovelox è da anni uno dei più caldi nel diritto della circolazione stradale italiana. Negli ultimi anni, complice la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015 (che ha dichiarato parzialmente incostituzionale il Codice della Strada nella parte in cui non prevedeva verifiche periodiche sulle apparecchiature di misurazione) i giudici di merito hanno oscillato tra annullamenti in serie delle sanzioni e conferme. I Comuni si sono trovati esposti a un’ondata di ricorsi, spesso accolti dai Giudici di Pace, incentrati su omologazione, taratura, cartellonistica, localizzazione della postazione. Le quattro ordinanze di marzo-aprile 2026 intervengono a fare ordine in questo scenario, ribadendo e raffinando principi già enunciati ma non sempre applicati in modo uniforme nei gradi di merito. “Le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori” (Corte di Cassazione, Sez. II Civ., ordinanza n. 7374/2026). LEGGI ANCHE Autovelox, la Cassazione smentisce se stessa: per la legittimità dell’accertamento della velocità sono sufficienti approvazione, taratura e revisione periodica Le quattro sentenze I quattro provvedimenti affrontano situazioni di fatto diverse, dal Friuli alla Calabria, da Perugia a Pescara, ma convergono nell’elaborare un sistema coerente di principi. Ecco la mappa delle decisioni. Ricorso c. Comune di Pescara – Dispositivo Velocar Red&Speed Evo-r Il Giudice di Pace aveva annullato le multe rilevando la mancanza di omologazione del dispositivo Velocar. Il Tribunale di Pescara in appello aveva ribaltato la decisione, ritenendo sufficiente la sola approvazione ministeriale. La Cassazione conferma il Tribunale ma corregge la motivazione: non è la mera approvazione a bastare, bensì la verifica periodica di funzionamento. Nel caso concreto, il certificato di verifica del 21 dicembre 2020 copriva le infrazioni rilevate nell’aprile 2021, ampiamente entro i dodici mesi. Le sanzioni restano valide. Esito: ricorso rigettato (Ordinanza n. 7374/2026, II Sezione Civile). Scordo c. Comune di Reggio Calabria – Autovelox mobile in area urbana Il Giudice di Pace aveva annullato la multa per mancata indicazione nel verbale del decreto prefettizio di autorizzazione all’installazione del dispositivo. Il Tribunale di Reggio Calabria aveva riformato la sentenza, distinguendo correttamente tra postazioni fisse, che richiedono il decreto, e postazioni mobili gestite direttamente dagli agenti, per le quali non è necessaria alcuna autorizzazione prefettizia preventiva. La Cassazione conferma: l’autovelox mobile presidiato dagli agenti non richiede il decreto prefettizio e la sua assenza nel verbale non inficia la multa. Esito: ricorso rigettato (Ordinanza n. 7379/2026, Seconda Sezione Civile). Ricorso c. Comunità del Friuli Orientale e Comune di Cividale del Friuli Una vicenda prevalentemente processuale. Il ricorrente aveva impugnato in appello la multa notificando l’atto al Comune di Cividale del Friuli anziché alla Comunità del Friuli Orientale (il vero soggetto legittimato passivo, in quanto datore di lavoro della polizia municipale che aveva effettuato l’accertamento). Il termine breve di impugnazione era ormai scaduto rispetto al legittimato corretto. La Cassazione conferma l’inammissibilità: in secondo grado non è possibile integrare il contraddittorio nei confronti della parte giusta salvo casi tassativi, e il ricorrente non aveva nemmeno adeguatamente documentato le proprie richieste. Esito: ricorso rigettato (Ordinanza n. 8799/2026, II Sezione Civile). Telelaser sul raccordo L’unica delle quattro che rinvia al giudice di merito, a vantaggio (parziale) della ricorrente. Il Tribunale di Perugia aveva accolto l’appello della Prefettura senza però esaminare le eccezioni della automobilista sulla taratura del Telelaser e sui certificati di omologazione periodica e revisione. La Cassazione ritiene fondato questo primo motivo: il giudice di rinvio dovrà verificare se l’amministrazione abbia dimostrato l’esistenza di regolari certificati di taratura e omologazione. Un monito importante per le forze di polizia: la documentazione tecnica deve essere prodotta in giudizio. Esito: primo motivo accolto, rinvio al Tribunale (Ordinanza n. 8801/2026, II sezione Civile). LEGGI ANCHE Riforma Polizia Locale, verso l’accesso al Sistema di Indagine (SDI) Riforma della Polizia Locale 2026, tutti gli emendamenti approvati il 1° aprile e il recap del 25 marzo. Il testo della legge delega spiegato Decreto prefettizio sì o no? Uno degli equivoci più diffusi tra gli automobilisti che contestano le multe è la convinzione che qualsiasi autovelox richieda l’autorizzazione prefettizia preventiva. Non è così, e la Cassazione lo chiarisce con nettezza attraverso l’ordinanza n. 7379/2026, richiamando una consolidata linea giurisprudenziale (Cass. n. 16622/2019; Cass. n. 776/2021; Cass. n. 18560/2022). La distinzione è fondamentale e va tenuta ferma. Le postazioni fisse, quegli autovelox installati stabilmente sul bordo della carreggiata, che scattano fotografie in assenza degli agenti — richiedono l’autorizzazione del Prefetto, e tale autorizzazione deve risultare dal verbale di contestazione. Le postazioni mobili presidiate dagli agenti, invece, rientrano nelle normali attività di controllo della polizia stradale o municipale e non necessitano di alcun decreto. Nei centri urbani, in particolare, l’uso di apparecchi di rilevazione elettronica con postazioni mobili e alla presenza degli agenti è pienamente lecito senza alcuna formalità aggiuntiva. Cosa cambia concretamente per i Comuni e le forze dell’ordine Gli autovelox mobili presidiati dagli agenti non richiedono decreto prefettizio né la sua indicazione nel verbale. La taratura periodica è obbligatoria per tutti i dispositivi, fissi o mobili, automatici o manuali. La frequenza raccomandata dalla prassi è annuale. In caso di contestazione della taratura, l’onere della prova spetta all’Amministrazione, che deve produrre i certificati di verifica e omologazione. Nei giudizi di opposizione, il soggetto passivo legittimato è il Comune (o ente equiparato) da cui dipendono gli agenti che hanno compiuto l’accertamento, non necessariamente il Comune sul cui territorio si trovava la strada. Errare il destinatario dell’atto di appello può essere fatale, i termini di impugnazione decorrono dalla notifica, anche se rivolta al soggetto sbagliato. LEGGI ANCHE T-Red, per installarlo non occorre omologazione né prova di sinistri stradali pregressi Photored e semaforo rosso, confermata la multa. Nessuna autorizzazione prefettizia necessaria in area urbana Il Velocar Red&Speed Evo-r, un caso pilota per i nuovi dispositivi Merita attenzione particolare il caso affrontato nell’ordinanza n. 7374/2026, che ha come protagonista il dispositivo Velocar Red&Speed Evo-r, uno degli apparecchi di rilevazione a distanza di più recente diffusione in numerose città italiane, tra cui Pescara. Il ricorso della cittadina sanzionata aveva tentato di leva su un argomento che nelle aule dei Giudici di Pace ha spesso fatto presa: la distinzione tra approvazione ministeriale e omologazione, sostenendo che solo la seconda garantirebbe la legittimità dello strumento. La Cassazione chiarisce che questa impostazione non è corretta nella misura in cui la vera questione non è la denominazione formale del riconoscimento ministeriale, ma l’esistenza di verifiche periodiche di funzionamento. Nel caso del Velocar di Pescara, il certificato di verifica periodica del 21 dicembre 2020 era stato regolarmente prodotto in primo grado, e le infrazioni erano state rilevate entro i successivi dodici mesi. Il sistema, dunque, era in regola. Il principio applicato è estensibile a qualsiasi dispositivo di nuova generazione: ciò che conta non è l’etichetta normativa, ma la continuità delle verifiche tecniche documentate. Sicurezza stradale e diritti dei Comuni, il punto di equilibrio Nel complesso, le quattro ordinanze tracciano un equilibrio che merita di essere valutato con attenzione. Da un lato, la Corte non fa sconti ai Comuni e alle forze di polizia sulla documentazione tecnica: la taratura è un obbligo, non una formalità, e l’Amministrazione che non la prova rischia l’annullamento della sanzione. Dall’altro, la Cassazione smonta argomenti difensivi spesso strumentalizzati, primo fra tutti, la richiesta del decreto prefettizio per gli autovelox mobili, che in passato avevano prodotto una giurisprudenza di merito caotica e spesso contraddittoria. Il messaggio è chiaro: la sicurezza stradale è un interesse collettivo che giustifica i controlli elettronici della velocità, ma tale legittimazione richiede che gli strumenti utilizzati siano tecnicamente affidabili e documentati. Chi guida ha il diritto di sapere che la multa ricevuta è frutto di una misurazione corretta; i Comuni hanno il dovere di garantirlo attraverso la manutenzione e la documentazione degli apparecchi. “In presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento” (Principio consolidato ribadito nelle ordinanze nn. 7374 e 8801 del 2026). LEGGI ANCHE Autovelox mobili, la Cassazione dà ragione al Comune di Reggio Calabria: nessun obbligo di decreto prefettizio e verbale pienamente valido Autovelox, la Cassazione conferma la linea del Comune di Pescara: taratura regolare, strada idonea e segnaletica adeguata Autovelox, Tribunale di Bari: legittima la multa rilevata con postazione mobile presidiata Una giurisprudenza che guarda avanti Le quattro ordinanze del marzo-aprile 2026 non rappresentano una rivoluzione, ma una raffinazione significativa di un orientamento già in parte consolidato. La II Sezione Civile della Cassazione dimostra di volere un sistema in cui i controlli della velocità siano efficaci, ma basati su strumenti certificati e processi corretti. Per le amministrazioni locali, il messaggio è di investire nella manutenzione documentata degli apparecchi e nella formazione degli agenti sulla corretta gestione processuale dei verbali. Per i cittadini, è l’invito a non affidarsi ad argomentazioni difensive generiche, bensì a verificare con attenzione i requisiti tecnici e procedurali specifici del caso concreto prima di intraprendere un’opposizione. Il diritto della circolazione stradale è un settore in continua evoluzione, e le quattro sentenze del 2026 ne sono la riprova.
Il contesto, perché proprio adesso Il dibattito sugli autovelox è da anni uno dei più caldi nel diritto della circolazione stradale italiana. Negli ultimi anni, complice la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015 (che ha dichiarato parzialmente incostituzionale il Codice della Strada nella parte in cui non prevedeva verifiche periodiche sulle apparecchiature di misurazione) i giudici di merito hanno oscillato tra annullamenti in serie delle sanzioni e conferme. I Comuni si sono trovati esposti a un’ondata di ricorsi, spesso accolti dai Giudici di Pace, incentrati su omologazione, taratura, cartellonistica, localizzazione della postazione. Le quattro ordinanze di marzo-aprile 2026 intervengono a fare ordine in questo scenario, ribadendo e raffinando principi già enunciati ma non sempre applicati in modo uniforme nei gradi di merito. “Le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori” (Corte di Cassazione, Sez. II Civ., ordinanza n. 7374/2026). LEGGI ANCHE Autovelox, la Cassazione smentisce se stessa: per la legittimità dell’accertamento della velocità sono sufficienti approvazione, taratura e revisione periodica Le quattro sentenze I quattro provvedimenti affrontano situazioni di fatto diverse, dal Friuli alla Calabria, da Perugia a Pescara, ma convergono nell’elaborare un sistema coerente di principi. Ecco la mappa delle decisioni. Ricorso c. Comune di Pescara – Dispositivo Velocar Red&Speed Evo-r Il Giudice di Pace aveva annullato le multe rilevando la mancanza di omologazione del dispositivo Velocar. Il Tribunale di Pescara in appello aveva ribaltato la decisione, ritenendo sufficiente la sola approvazione ministeriale. La Cassazione conferma il Tribunale ma corregge la motivazione: non è la mera approvazione a bastare, bensì la verifica periodica di funzionamento. Nel caso concreto, il certificato di verifica del 21 dicembre 2020 copriva le infrazioni rilevate nell’aprile 2021, ampiamente entro i dodici mesi. Le sanzioni restano valide. Esito: ricorso rigettato (Ordinanza n. 7374/2026, II Sezione Civile). Scordo c. Comune di Reggio Calabria – Autovelox mobile in area urbana Il Giudice di Pace aveva annullato la multa per mancata indicazione nel verbale del decreto prefettizio di autorizzazione all’installazione del dispositivo. Il Tribunale di Reggio Calabria aveva riformato la sentenza, distinguendo correttamente tra postazioni fisse, che richiedono il decreto, e postazioni mobili gestite direttamente dagli agenti, per le quali non è necessaria alcuna autorizzazione prefettizia preventiva. La Cassazione conferma: l’autovelox mobile presidiato dagli agenti non richiede il decreto prefettizio e la sua assenza nel verbale non inficia la multa. Esito: ricorso rigettato (Ordinanza n. 7379/2026, Seconda Sezione Civile). Ricorso c. Comunità del Friuli Orientale e Comune di Cividale del Friuli Una vicenda prevalentemente processuale. Il ricorrente aveva impugnato in appello la multa notificando l’atto al Comune di Cividale del Friuli anziché alla Comunità del Friuli Orientale (il vero soggetto legittimato passivo, in quanto datore di lavoro della polizia municipale che aveva effettuato l’accertamento). Il termine breve di impugnazione era ormai scaduto rispetto al legittimato corretto. La Cassazione conferma l’inammissibilità: in secondo grado non è possibile integrare il contraddittorio nei confronti della parte giusta salvo casi tassativi, e il ricorrente non aveva nemmeno adeguatamente documentato le proprie richieste. Esito: ricorso rigettato (Ordinanza n. 8799/2026, II Sezione Civile). Telelaser sul raccordo L’unica delle quattro che rinvia al giudice di merito, a vantaggio (parziale) della ricorrente. Il Tribunale di Perugia aveva accolto l’appello della Prefettura senza però esaminare le eccezioni della automobilista sulla taratura del Telelaser e sui certificati di omologazione periodica e revisione. La Cassazione ritiene fondato questo primo motivo: il giudice di rinvio dovrà verificare se l’amministrazione abbia dimostrato l’esistenza di regolari certificati di taratura e omologazione. Un monito importante per le forze di polizia: la documentazione tecnica deve essere prodotta in giudizio. Esito: primo motivo accolto, rinvio al Tribunale (Ordinanza n. 8801/2026, II sezione Civile). LEGGI ANCHE Riforma Polizia Locale, verso l’accesso al Sistema di Indagine (SDI) Riforma della Polizia Locale 2026, tutti gli emendamenti approvati il 1° aprile e il recap del 25 marzo. Il testo della legge delega spiegato Decreto prefettizio sì o no? Uno degli equivoci più diffusi tra gli automobilisti che contestano le multe è la convinzione che qualsiasi autovelox richieda l’autorizzazione prefettizia preventiva. Non è così, e la Cassazione lo chiarisce con nettezza attraverso l’ordinanza n. 7379/2026, richiamando una consolidata linea giurisprudenziale (Cass. n. 16622/2019; Cass. n. 776/2021; Cass. n. 18560/2022). La distinzione è fondamentale e va tenuta ferma. Le postazioni fisse, quegli autovelox installati stabilmente sul bordo della carreggiata, che scattano fotografie in assenza degli agenti — richiedono l’autorizzazione del Prefetto, e tale autorizzazione deve risultare dal verbale di contestazione. Le postazioni mobili presidiate dagli agenti, invece, rientrano nelle normali attività di controllo della polizia stradale o municipale e non necessitano di alcun decreto. Nei centri urbani, in particolare, l’uso di apparecchi di rilevazione elettronica con postazioni mobili e alla presenza degli agenti è pienamente lecito senza alcuna formalità aggiuntiva. Cosa cambia concretamente per i Comuni e le forze dell’ordine Gli autovelox mobili presidiati dagli agenti non richiedono decreto prefettizio né la sua indicazione nel verbale. La taratura periodica è obbligatoria per tutti i dispositivi, fissi o mobili, automatici o manuali. La frequenza raccomandata dalla prassi è annuale. In caso di contestazione della taratura, l’onere della prova spetta all’Amministrazione, che deve produrre i certificati di verifica e omologazione. Nei giudizi di opposizione, il soggetto passivo legittimato è il Comune (o ente equiparato) da cui dipendono gli agenti che hanno compiuto l’accertamento, non necessariamente il Comune sul cui territorio si trovava la strada. Errare il destinatario dell’atto di appello può essere fatale, i termini di impugnazione decorrono dalla notifica, anche se rivolta al soggetto sbagliato. LEGGI ANCHE T-Red, per installarlo non occorre omologazione né prova di sinistri stradali pregressi Photored e semaforo rosso, confermata la multa. Nessuna autorizzazione prefettizia necessaria in area urbana Il Velocar Red&Speed Evo-r, un caso pilota per i nuovi dispositivi Merita attenzione particolare il caso affrontato nell’ordinanza n. 7374/2026, che ha come protagonista il dispositivo Velocar Red&Speed Evo-r, uno degli apparecchi di rilevazione a distanza di più recente diffusione in numerose città italiane, tra cui Pescara. Il ricorso della cittadina sanzionata aveva tentato di leva su un argomento che nelle aule dei Giudici di Pace ha spesso fatto presa: la distinzione tra approvazione ministeriale e omologazione, sostenendo che solo la seconda garantirebbe la legittimità dello strumento. La Cassazione chiarisce che questa impostazione non è corretta nella misura in cui la vera questione non è la denominazione formale del riconoscimento ministeriale, ma l’esistenza di verifiche periodiche di funzionamento. Nel caso del Velocar di Pescara, il certificato di verifica periodica del 21 dicembre 2020 era stato regolarmente prodotto in primo grado, e le infrazioni erano state rilevate entro i successivi dodici mesi. Il sistema, dunque, era in regola. Il principio applicato è estensibile a qualsiasi dispositivo di nuova generazione: ciò che conta non è l’etichetta normativa, ma la continuità delle verifiche tecniche documentate. Sicurezza stradale e diritti dei Comuni, il punto di equilibrio Nel complesso, le quattro ordinanze tracciano un equilibrio che merita di essere valutato con attenzione. Da un lato, la Corte non fa sconti ai Comuni e alle forze di polizia sulla documentazione tecnica: la taratura è un obbligo, non una formalità, e l’Amministrazione che non la prova rischia l’annullamento della sanzione. Dall’altro, la Cassazione smonta argomenti difensivi spesso strumentalizzati, primo fra tutti, la richiesta del decreto prefettizio per gli autovelox mobili, che in passato avevano prodotto una giurisprudenza di merito caotica e spesso contraddittoria. Il messaggio è chiaro: la sicurezza stradale è un interesse collettivo che giustifica i controlli elettronici della velocità, ma tale legittimazione richiede che gli strumenti utilizzati siano tecnicamente affidabili e documentati. Chi guida ha il diritto di sapere che la multa ricevuta è frutto di una misurazione corretta; i Comuni hanno il dovere di garantirlo attraverso la manutenzione e la documentazione degli apparecchi. “In presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento” (Principio consolidato ribadito nelle ordinanze nn. 7374 e 8801 del 2026). LEGGI ANCHE Autovelox mobili, la Cassazione dà ragione al Comune di Reggio Calabria: nessun obbligo di decreto prefettizio e verbale pienamente valido Autovelox, la Cassazione conferma la linea del Comune di Pescara: taratura regolare, strada idonea e segnaletica adeguata Autovelox, Tribunale di Bari: legittima la multa rilevata con postazione mobile presidiata Una giurisprudenza che guarda avanti Le quattro ordinanze del marzo-aprile 2026 non rappresentano una rivoluzione, ma una raffinazione significativa di un orientamento già in parte consolidato. La II Sezione Civile della Cassazione dimostra di volere un sistema in cui i controlli della velocità siano efficaci, ma basati su strumenti certificati e processi corretti. Per le amministrazioni locali, il messaggio è di investire nella manutenzione documentata degli apparecchi e nella formazione degli agenti sulla corretta gestione processuale dei verbali. Per i cittadini, è l’invito a non affidarsi ad argomentazioni difensive generiche, bensì a verificare con attenzione i requisiti tecnici e procedurali specifici del caso concreto prima di intraprendere un’opposizione. Il diritto della circolazione stradale è un settore in continua evoluzione, e le quattro sentenze del 2026 ne sono la riprova.