Enforcement Rottamazione dei veicoli non marcianti, impatti operativi della L. n. 14/26 per la Polizia Locale Emanuele Mattei 21 April 2026 Cds News&Trend Safety & Security Rottamazione dei veicoli fuori uso più agevole grazie alla Legge n. 14/2026, che ne consente la demolizione e la cancellazione dal PRA anche in presenza di fermo amministrativo, affidando alla Polizia Locale un ruolo centrale nell’attestazione di inutilizzabilità e nella gestione del degrado urbano. Inquadramento normativo La Legge 26 gelnnaio 2026, n. 14, in vigore dal 20 febbraio 2026, introduce modifiche rilevanti al d.lgs. n. 209/2003 in materia di veicoli fuori uso, intervenendo su una criticità storica: l’impossibilità di demolire veicoli non marcianti gravati da fermo amministrativo. Le principali novità riguardano: la non opponibilità del fermo amministrativo in caso di rottamazione di veicoli fuori uso; le nuove procedure per la gestione dei veicoli rinvenuti e non reclamati; l’istituzione del servizio per il rilascio dell’attestazione di inutilizzabilità; l’aggiornamento delle sanzioni amministrative. La novità centrale è chiara: il fermo amministrativo non costituisce più ostacolo alla cancellazione dal PRA e alla rottamazione, quando il veicolo è qualificabile come “fuori uso”. Si realizza quindi una separazione netta tra: – posizione debitoria del proprietario (che resta) – destino del veicolo (che diventa rifiuto da smaltire). Nozione di veicolo fuori uso In tema di gestione dei rifiuti, deve essere considerato “fuori uso” in base alla disciplina di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 209 del 2003, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata. La giurisprudenza considera un veicolo come “fuori uso” quando è abbandonato; • è depositato senza autorizzazione; • contiene ancora liquidi o componenti pericolose; • non è stato sottoposto a bonifica; • il proprietario ha manifestato l’intenzione di disfarsene (non ritiro, mancata contestazione). Concetto di inutilizzabilità Il Legislatore non ha fornito una definizione puntuale del concetto, lasciando spazio a un’interpretazione sistematica coerente con la disciplina ambientale e con la natura stessa dei veicoli fuori uso. Una definizione eccessivamente rigida avrebbe infatti rischiato di introdurre limiti applicativi, trasformando la nozione di inutilizzabilità in un requisito tecnico di difficile accertamento. Al contrario, il riferimento a una categoria aperta consente di interpretare il concetto all’interno del quadro generale della normativa sui rifiuti. Comunque si può considerare un veicolo “inutilizzabile” quando sussistono le seguenti condizioni: Condizioni fisiche Mancanza di motore, ruote, componenti essenziali; Danni strutturali che impediscono la circolazione; Stato evidente di abbandono. Condizioni ambientali Presenza di oli, carburanti, liquidi refrigeranti o altri inquinanti; Mancata bonifica secondo D.lgs. 209/2003. Condizioni giuridico amministrative Rinvenimento da parte di ente pubblico; Veicolo non reclamato; Impossibilità di circolare per motivi tecnici o ambientali; Presupposti per la qualificazione come rifiuto ai sensi dell’art. 183 D.lgs. 152/2006. Ruolo centrale della Polizia Locale La riforma attribuisce alla Polizia Locale un ruolo operativo decisivo. Gestione dei veicoli rinvenuti o non reclamati Procedura operativa (schema pratico) 1. Redazione attestazione di inutilizzabilità del veicolo che diventa il presupposto giuridico essenziale per la rottamazione; 2.Procedere alla comunicazione al proprietario risultante dal PRA entro 7 giorni, tramite PEC o mezzo idoneo a certificare la ricezione legale della comunicazione; 3. Attendere 60 giorni per eventuale opposizione; 4. In assenza di opposizione procedere alla rimozione, demolizione e cancellazione dal PRA, anche in presenza di fermo; Si può procedere alla rimozione immediata per motivi di sicurezza e incolumità pubblica e grave danno ambientale. Attestazione di inutilizzabilità a richiesta dall’avente titolo L’attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso è stata inserita tra i servizi a domanda individuale. Può essere richiesta dal proprietario del veicolo o da altro soggetto avente titolo. I Comuni devono individuare l’ufficio competente (Polizia locale) e procedere alla definizione della tariffa relativa al rilascio dell’attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione, quando richiesta da soggetti privati. La tariffa dovrà garantire la copertura integrale dei costi sostenuti dall’Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi a domanda individuale. Conclusioni La Legge n. 14/2026 rappresenta una svolta operativa: non introduce solo una semplificazione, ma trasforma la gestione dei veicoli abbandonati in una procedura effettivamente attuabile. Per la Polizia Locale significa passare da una funzione spesso bloccata a un ruolo attivo e determinante nella filiera ambientale e urbana e di contrasto al degrado.