Politiche ambientali Legal Centri di raccolta rifiuti, un nuovo decreto ridisegna regole, sicurezza e gestione urbana Laura Biarella 30 April 2026 Eco-News Italia Sostenibilità Centri di raccolta rifiuti. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto del 26 marzo 2026che aggiorna in modo organico la disciplina dei centri di raccolta comunali e intercomunali. Le norme ridefiniscono caratteristiche tecniche, requisiti gestionali, rifiuti conferibili e procedure di sicurezza, con l’obiettivo di aumentare la raccolta differenziata e migliorare la qualità del servizio in tutti i territori italiani. Nuovo quadro normativo per i centri di raccolta L’articolato origina dall’esigenza di aggiornare la disciplina del 2008 e del 2009, ormai superata rispetto agli obiettivi europei e nazionali sull’economia circolare. Come si legge nel testo, il Ministero ritiene necessario aggiornare la disciplina dei centri di raccolta comunali e intercomunali destinati a ricevere i rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata per garantire livelli più elevati di recupero e riciclo. Il provvedimento si applica ai centri di raccolta definiti dall’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e ne stabilisce caratteristiche, requisiti e modalità operative. Caratteristiche strutturali: sicurezza, accessibilità e tutela ambientale Il decreto introduce criteri più stringenti per progettazione e adeguamento dei centri di raccolta. Tra gli elementi chiave: – localizzazione in aree servite da viabilità urbana, per facilitare accesso e movimentazione dei mezzi; – riduzione del consumo di suolo, privilegiando aree già impermeabilizzate o da riqualificare; – barriere verdi o schermature per ridurre l’impatto visivo; – pavimentazioni impermeabili, sistemi di gestione delle acque meteoriche e zone separate per rifiuti pericolosi e non pericolosi; – cartellonistica chiara e visibile con orari, tipologie di rifiuti e norme di comportamento. Il decreto specifica che le operazioni eseguite nei centri di raccolta non devono creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna e la flora, rafforzando l’attenzione alla prevenzione ambientale. Gestione e funzionamento, personale formato e iscrizione all’Albo La gestione dei centri di raccolta è riservata a soggetti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali (categoria 1). Il personale deve essere qualificato e formato, in particolare per la gestione dei RAEE e delle emergenze. Il decreto prevede anche percorsi di inserimento lavorativo per persone svantaggiate, compatibilmente con l’organizzazione del centro. Rifiuti conferibili, ampliamento e regole specifiche L’allegato 1 elenca tutte le tipologie di rifiuti ammesse. Il decreto chiarisce che: – le utenze non domestiche possono conferire rifiuti analoghi a quelli domestici, inclusi RAEE e rifiuti sanitari assimilati; – i rifiuti abbandonati possono essere conferiti dal gestore pubblico; – i rifiuti da costruzione e demolizione sono ammessi solo nei centri con adeguata superficie; – i rifiuti pericolosi devono rispettare norme specifiche di deposito e contenimento. Particolare attenzione è dedicata alle batterie al litio, che devono essere raccolte nella loro normale posizione di montaggio, mai capovolte e in ambienti ben ventilati. Durata del deposito, limiti stringenti per evitare rischi e odori Il decreto introduce limiti temporali precisi: – massimo 3 mesi per ogni frazione merceologica, – oppure 30 m³ per rifiuti non pericolosi e 10 m³ per rifiuti pericolosi, – comunque mai oltre un anno. Per i rifiuti biodegradabili di cucine e mense il deposito non può superare 72 ore, mentre per indifferenziato e assorbenti per la persona il limite è 7 giorni. Registri e tracciabilità, più controllo e trasparenza I centri devono tenere: – registro di carico/scarico per i rifiuti pericolosi; – registrazione dei RAEE in uscita; – schedari numerati per rifiuti in ingresso e uscita delle utenze non domestiche. I dati devono essere conservati per tre anni e trasmessi agli enti di controllo su richiesta. Spazi per riutilizzo e prevenzione dei rifiuti Il testto introduce una novità importante: la possibilità di creare aree dedicate al riutilizzo, dove esporre beni funzionanti destinati allo scambio tra privati o alla filiera dell’usato. Questi spazi devono essere separati dalle aree di deposito dei rifiuti, favorendo un approccio più circolare e meno orientato allo smaltimento. Tempi di adeguamento e abrogazioni I centri di raccolta già esistenti hanno 12 mesi per adeguarsi alle nuove disposizioni. Al contempo vengono abrogati i decreti del 2008 e 2009, sostituiti integralmente dal nuovo quadro normativo. Conclusione Il decreto del 26 marzo 2026 rappresenta un passo decisivo verso una governance più moderna, sicura e sostenibile dei centri di raccolta. Rafforza la qualità del servizio, tutela l’ambiente e introduce strumenti per aumentare la raccolta differenziata e favorire il riutilizzo. Per i Comuni e i gestori si apre una fase di adeguamento che potrà migliorare in modo significativo l’efficienza del sistema rifiuti in tutta Italia.