Impianto fotovoltaico, i proventi del Conto Energia spettano al proprietario, non al fallimento

Impianto fotovoltaico, i proventi del Conto Energia spettano al proprietario, non al fallimento

Impianto fotovoltaico, con l’ordinanza n. 11085/2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione stabilisce un principio destinato a incidere profondamente sulle procedure concorsuali e sul settore del fotovoltaico: le tariffe incentivanti e i ricavi del Ritiro Dedicato devono essere restituiti al proprietario degli impianti, anche quando il Soggetto Responsabile sia il curatore fallimentare. Si tratta di frutti civili ex art. 1148 c.c., maturati dopo l’apertura del fallimento e quindi in prededuzione.

Impianti in leasing, fallimento e proventi trattenuti

La controversia nasce dalla richiesta di una società proprietaria di due impianti fotovoltaici, già oggetto di leasing risolto, di vedersi riconosciuti:

– la retrocessione dei frutti civili derivanti dalle tariffe incentivanti (Conto Energia)
– l’indennità per l’uso e lo sfruttamento economico degli impianti
– i ricavi del Ritiro Dedicato dell’energia prodotta

Il Fallimento della società utilizzatrice, subentrato ex art. 72 l.fall. nelle convenzioni con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), aveva percepito gli importi come Soggetto Responsabile, trattenendoli.

Il Tribunale di Ancona aveva rigettato l’opposizione del proprietario, ritenendo che i proventi spettassero al Fallimento in quanto titolare delle convenzioni.

I proventi vanno restituiti al proprietario

La Suprema Corte ribalta l’impostazione del Tribunale e afferma un principio: le tariffe incentivanti e i ricavi del Ritiro Dedicato spettano al proprietario dell’impianto fotovoltaico, anche se il Soggetto Responsabile è un soggetto diverso.

I punti chiave della motivazione:

– Le tariffe incentivanti ex art. 7 d.lgs. 387/2003 costituiscono equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio dell’impianto.
– Il Ritiro Dedicato è un corrispettivo per la cessione indiretta dell’energia prodotta.
– Gli impianti fotovoltaici sono considerati beni immobili (Cass. 6480/2024; 29332/2025).
– Il Soggetto Responsabile che percepisce i proventi senza esserne proprietario è possessore dei frutti civili (art. 1148 c.c.) e deve restituirli.
– I frutti maturati dopo l’apertura del fallimento sono in prededuzione.

La Corte formula un principio di diritto destinato a diventare riferimento per casi analoghi.

Il principio di diritto enunciato

La Cassazione stabilisce che:

– le tariffe incentivanti e il Ritiro Dedicato sono frutti civili dell’impianto;
– spettano al proprietario, non al Soggetto Responsabile;
– il curatore fallimentare deve restituire gli importi percepiti;
– la restituzione decorre dalla domanda di rivendica;
– la buona fede del possessore non incide sull’obbligo restitutorio.

Impatti per il settore e per le procedure concorsuali

La decisione ha effetti rilevanti:

– Per i proprietari di impianti: rafforza la tutela dei diritti patrimoniali anche in caso di fallimento dell’utilizzatore.
– Per i curatori: chiarisce che i proventi del GSE non entrano automaticamente nella massa attiva.
– Per gli operatori del fotovoltaico: conferma la natura “immobiliare” degli impianti e la correlazione diretta tra incentivi e proprietà.
– Per il contenzioso: apre la strada a ulteriori rivendicazioni in casi di leasing risolti o detenzione sine titulo.