Legal Smart Road Fauna selvatica e responsabilità, legittimazione esclusiva delle Regioni nei sinistri con animali selvatici Laura Biarella 04 May 2026 Italia Mobility Fauna selvatica, con l’ordinanza n. 12019/2026, la III Sezione Civile della Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo cui nei sinistri causati da fauna selvatica la responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. grava esclusivamente sulla Regione, anche quando la gestione operativa della fauna sia delegata a Province o altri enti. Rigettati sia il ricorso principale della Regione Marche sia quello incidentale del danneggiato. Confermata la ripartizione del concorso di colpa al 50%. Un sinistro del 2010 e un lungo percorso giudiziario Il procedimento trae origine da un sinistro avvenuto il 20 luglio 2010 in provincia di Macerata, quando un motociclista investì un capriolo che aveva improvvisamente attraversato la carreggiata. L’impatto provocò gravi lesioni al conducente e alla passeggera, con una richiesta risarcitoria complessiva superiore ai 695.000 euro. Il Tribunale di Macerata (2019) rigettò la domanda, ritenendo non provata l’inerzia dell’ente responsabile. La Corte d’appello di Ancona (2024), invece, ribaltò la decisione, condannando la Regione Marche al risarcimento, poi rideterminato in 336.939,50 euro. La Regione ricorse in Cassazione, sostenendo tra l’altro: – l’assenza di responsabilità per condotta imprudente del motociclista; – la competenza della Provincia nel 2010; – il mancato subentro nella polizza assicurativa provinciale; – l’erronea liquidazione delle spese. Anche il danneggiato propose ricorso incidentale, contestando il concorso di colpa. Responsabilità oggettiva e ruolo delle Regioni La Suprema Corte rigetta entrambi i ricorsi e conferma i punti chiave della sentenza d’appello. 1. Legittimazione passiva esclusiva della Regione. Richiamando la propria giurisprudenza più recente (Cass. 7969/2020; 12113/2020), la Corte ribadisce che la Regione è l’unico soggetto responsabile ex art. 2052 c.c. per i danni causati da fauna selvatica, anche quando la gestione operativa sia delegata a Province o altri enti. La fauna selvatica è infatti patrimonio indisponibile dello Stato, affidato alla tutela regionale. 2. Onere della prova e concorso di colpa La Cassazione richiama i principi delle sentenze gemelle n. 2526/2026 e n. 2528/2026: – il danneggiato deve provare dinamica del sinistro, comportamento dell’animale e condotta di guida; – la Regione può liberarsi solo provando il caso fortuito, evento imprevedibile e inevitabile. Nel caso concreto, la Corte conferma il concorso di colpa al 50%: la frenata di 36 metri e la velocità superiore ai limiti indicavano una condotta non prudente del motociclista. 3. Nessun subentro nella polizza assicurativa provinciale. La Regione non può beneficiare della copertura stipulata dalla Provincia, trattandosi di rischi diversi e non trasferibili automaticamente. 4. Spese di lite: nessuna violazione dei parametri. La liquidazione operata dalla Corte d’appello rientra nel range tariffario previsto dal DM n. 55/2014. Compensate le spese del giudizio di legittimità per reciproca soccombenza. Perché questa ordinanza è rilevante per enti locali e cittadini L’ordinanza n. 12019/2026 consolida un orientamento che ha impatti diretti su: – Regioni, chiamate a rispondere oggettivamente dei danni da fauna selvatica; – Province, che pur gestendo operativamente la fauna non sono più legittimate passivamente; – Automobilisti e motociclisti, che devono dimostrare con precisione la dinamica del sinistro; – Compagnie assicurative, coinvolte solo se esiste una copertura specifica dell’ente responsabile. La tutela della fauna implica anche la responsabilità per i danni che essa provoca.