Segretari comunali, la Corte dei conti Molise stoppa il parere: richiesta inammissibile perché firmata dal Segretario e non dal Sindaco

Segretari comunali, la Corte dei conti Molise stoppa il parere: richiesta inammissibile perché firmata dal Segretario e non dal Sindaco

Segretari comunali, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Molise, con la deliberazione n. 43/2026, ha dichiarato inammissibile la richiesta di parere sulla corretta applicazione dell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 19/2026 riguardante l’esclusione di alcune voci retributive del Segretario comunale dai limiti di spesa del personale. Motivo: la richiesta era stata sottoscritta dal Segretario comunale e non dal Sindaco, unico soggetto legittimato.

Richiesta di chiarimenti sui limiti di spesa per i Segretari comunali

Il Segretario comunale di un Comune del Molise aveva chiesto alla Corte dei conti un parere sull’applicazione dell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 19/2026, norma che esclude alcune voci retributive del Segretario dai limiti di spesa del personale previsti da:

– art. 1, commi 557 e 562, L. 296/2006
– art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017

Il dubbio operativo riguardava se l’esclusione dovesse valere sia sulla spesa storica sia su quella attuale, oppure solo sulla spesa attuale, per evitare effetti distorsivi nei Comuni dove la spesa corrente è inferiore a quella storica.

Corte dei conti, richiesta inammissibile

La Sezione regionale di controllo per il Molise ha dichiarato la richiesta soggettivamente inammissibile, poiché “la richiesta di parere… sottoscritta dal Segretario Comunale, deve dichiararsi soggettivamente inammissibile”.

Secondo la giurisprudenza contabile consolidata:

– possono richiedere pareri solo Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane;
– per i Comuni, la richiesta deve essere firmata dal Sindaco, legale rappresentante dell’ente (art. 50 TUEL);
– il Segretario comunale non è tra i soggetti legittimati.

La Corte richiama inoltre gli indirizzi della Sezione delle Autonomie (delibere 2004, 2007, 2009, 2010) che ribadiscono il carattere tassativo dei soggetti abilitati.

Contabilità pubblica e limiti di spesa

Pur non entrando nel merito, la Corte riconosce che il quesito avrebbe potuto rientrare nella materia della contabilità pubblica, poiché attiene:

– ai limiti di spesa del personale,
– alle esclusioni introdotte dal D.L. 19/2026,
– al coordinamento della finanza pubblica.

La Sezione osserva che, in astratto, un’interpretazione coerente potrebbe portare a ritenere irrilevante la spesa del Segretario sia nel limite storico sia in quello attuale, ma non può pronunciarsi per via dell’inammissibilità soggettiva.

Perché la firma del Sindaco è indispensabile

La Corte ribadisce un principio fondamentale per gli enti locali:

– il parere della Corte dei conti è uno strumento di collaborazione istituzionale,
– può essere attivato solo dal legale rappresentante dell’ente,
– la firma del Segretario, pur figura apicale, non sostituisce quella del Sindaco.

Questo principio tutela la responsabilità politica e amministrativa dell’ente e garantisce la correttezza del rapporto istituzionale con la magistratura contabile.

Implicazioni per i Comuni (soprattutto piccoli)

La decisione è particolarmente rilevante per i Comuni sotto i 3.000 abitanti, destinatari della norma del D.L. n. 19/2026 che esclude la spesa del Segretario dai limiti di personale.

Per evitare inammissibilità:

– le richieste di parere devono essere sempre firmate dal Sindaco,
– il Segretario può predisporre l’istruttoria, ma non sottoscrivere l’istanza,
– in assenza del Consiglio delle autonomie locali, la legittimazione resta esclusivamente in capo al Sindaco.