Registri immobiliari, dal 1° luglio 2026 cambia la firma digitale dei certificati: nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Registri immobiliari, dal 1° luglio 2026 cambia la firma digitale dei certificati: nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Firma digitale dei certificati dei registri immobiliari, eliminata l’indicazione della qualifica del firmatario nei certificati di eseguita formalità restituiti via telematica. Obiettivo: semplificazione, uniformità e maggiore efficienza nei servizi digitali.

Modifica tecnica che semplifica la vita a professionisti e PA

Col Provvedimento del 27 aprile 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, introduce una novità rilevante per chi opera nei registri immobiliari.

Dal 1° luglio 2026, il certificato di eseguita formalità restituito telematicamente non riporterà più la qualifica del titolare della firma digitale. Il documento sarà comunque firmato dal conservatore o da un suo sostituto, ma con un certificato digitale “neutro”, privo dell’indicazione delle funzioni.

Il provvedimento chiarisce infatti che il certificato sarà sottoscritto “con una firma digitale […] il cui certificato non reca l’indicazione delle relative funzioni”.

Perché questa modifica? Razionalizzazione e coerenza con le regole tecniche

La decisione si inserisce nel percorso di digitalizzazione degli adempimenti immobiliari avviato da oltre vent’anni e oggi pienamente integrato con:

– Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. 82/2005)
– Regolamento eIDAS (UE 910/2014)
– Linee guida AgID sulla gestione dei documenti informatici
– Procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del d.lgs. 463/1997

L’obiettivo è uniformare la firma digitale utilizzata nei certificati, evitando differenze tra conservatorie e semplificando la verifica documentale da parte di professionisti, enti pubblici e soggetti privati.

Il provvedimento elimina infatti le precedenti previsioni che richiedevano la firma digitale “con attestazione delle funzioni del sottoscrittore”.

Cosa cambia per notai, avvocati, tecnici e PA

1. Certificati più semplici da verificare
La firma digitale rimane pienamente valida e opponibile a terzi, ma senza indicazione della qualifica del firmatario.

2. Nessun impatto sulle procedure telematiche
Rimangono invariati:
– invio telematico del titolo
– restituzione del duplo
– consultazione dei registri immobiliari
– adempimenti di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura

3. Maggiore coerenza con gli standard europei
La scelta allinea i certificati alle regole eIDAS, che non richiedono l’indicazione della qualifica nel certificato di firma.

Un tassello nel percorso di digitalizzazione dei registri immobiliari

Il provvedimento si colloca in continuità con una lunga serie di atti che, dal 2000 a oggi, hanno progressivamente esteso:

– il Modello Unico Informatico (MUI)
– la trasmissione telematica degli atti
– la restituzione digitale dei certificati
– l’uso della firma elettronica qualificata

Il testo richiama infatti numerosi provvedimenti precedenti, tra cui quelli del 2006, 2010, 2012, 2014, 2016, 2024 e 2025, che hanno ampliato soggetti, atti e modalità operative.

Quando entra in vigore

La nuova modalità di firma digitale sarà obbligatoria dal 1° luglio 2026.

Il provvedimento è stato firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate e dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia.