Progressione verticale, decisivo il titolo di studio specifico richiesto dal regolamento comunale

Progressione verticale, decisivo il titolo di studio specifico richiesto dal regolamento comunale

Progressione verticale, la Sezione II del TAR Campania (sentenza n. 2620/2026) dichiara inammissibile il ricorso di due dipendenti esclusi dalla procedura di progressione verticale verso l’area dei Funzionari. Non basta possedere una laurea: il titolo deve appartenere alle materie espressamente indicate dal Regolamento comunale. Irrilevante, nel caso concreto, il richiamo alla Tabella C del CCNL Funzioni Locali.

Progressioni verticali, TAR Campania ribadisce il peso del titolo di studio “coerente”

Con la sentenza n. 2620 del 24 aprile 2026, il TAR Campania – Napoli, Sezione II, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da due dipendenti comunali esclusi dalla procedura di progressione verticale per un posto di Funzionario amministrativo, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.

La decisione si fonda su un punto chiave: il titolo di studio richiesto non era solo “una laurea”, ma una laurea in specifiche materie, come previsto dal Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi.

I titoli di studio per l’accesso dall’esterno all’area D […] sono laurea in giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio“.

Esclusione nonostante il possesso di lauree triennali e magistrali

I ricorrenti avevano partecipato alla selezione interna indetta dal Comune per la progressione dall’Area degli Istruttori all’Area dei Funzionari.

Entrambi erano in possesso di lauree universitarie:

– Laurea triennale in Ingegneria della Sicurezza
– Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie

La determina di esclusione, tuttavia, aveva rilevato la non conformità dei titoli rispetto a quanto richiesto dall’art. 2 dell’avviso, che rinviava all’allegato C del Regolamento comunale.

I ricorrenti sostenevano che il bando richiedesse genericamente una laurea (triennale, specialistica, magistrale o vecchio ordinamento) e che, in ogni caso, la loro anzianità di servizio avrebbe consentito l’accesso in base alla Tabella C del CCNL Funzioni Locali 2019-2021.

Il regolamento comunale prevale

Il TAR ha respinto integralmente le censure, chiarendo che:

1. Il titolo di studio deve essere in una delle materie previste dal regolamento
Il requisito non è il semplice possesso di una laurea, ma di una laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio.
I titoli dei ricorrenti non rientrano in tali ambiti.

2. La Tabella C del CCNL non obbliga l’amministrazione
Il TAR evidenzia che:

– la norma contrattuale attribuisce una facoltà, non un obbligo, alle amministrazioni;
– il Comune non ha scelto di applicare la Tabella C;
– l’amministrazione mantiene un margine discrezionale nel definire i requisiti di accesso.

La previsione non elide il potere discrezionale dell’Amministrazione di limitare l’accesso […] ai soli dipendenti in possesso di titoli di studio conseguiti in particolari materie“.

3. Ricorso inammissibile per difetto di specificità e interesse
Secondo il Collegio, i ricorrenti non hanno colto la reale motivazione dell’esclusione, lasciando incontestato l’elemento decisivo: la non corrispondenza delle lauree alle materie richieste.

Implicazioni per enti locali e dipendenti

La pronuncia conferma un orientamento ormai consolidato:

– nelle progressioni verticali, il titolo di studio deve essere coerente con il profilo professionale, non semplicemente “di livello universitario”;
– i regolamenti interni degli enti locali hanno un ruolo determinante;
– la Tabella C del CCNL può essere applicata solo se l’amministrazione sceglie di farlo.

Per i dipendenti, ciò significa che la sola anzianità di servizio non può compensare un titolo di studio non pertinente, salvo esplicita previsione dell’ente.