Enforcement Legal Neopatentati e assicurazione auto, quando la polizza Rc Auto resta valida Laura Biarella 13 May 2026 Cds Italia News&Trend Safety & Security La Corte di Cassazione stabilisce che i neopatentati alla guida di un’auto oltre i limiti di potenza non sono equiparabili a chi guida senza patente. Le clausole assicurative che escludono la copertura per “conducente non abilitato” non si applicano automaticamente, con importanti conseguenze per cittadini, assicurazioni e amministrazioni locali. La decisione della Cassazione, cosa è successo Con l’Ordinanza n. 13834/2026, depositata il 12 maggio 2026, la Corte Suprema di Cassazione, III Sezione Civile, ha affrontato un tema di forte interesse pubblico: la validità della copertura Rc Auto in caso di sinistro causato da un neopatentato alla guida di un veicolo con potenza superiore ai limiti consentiti. Il caso origina da un grave sinistro stradale avvenuto nel 2012, quando un conducente con patente B conseguita da meno di un anno guidava un’auto con rapporto potenza/peso superiore a 55 kW/t, in violazione dell’art. 117 del Codice della Strada. Neopatentato non significa “non abilitato alla guida” Il cuore della pronuncia è sintetizzabile in un principio: il neopatentato che viola un limite di guida non perde la qualifica di soggetto abilitato alla guida. La Corte chiarisce che, secondo la normativa vigente all’epoca dei fatti, la “guida senza patente” ricorre solo quando: la patente non è mai stata conseguita; è stata revocata, sospesa o scaduta; il veicolo appartiene a una categoria diversa da quella per cui la patente è valida. Nel caso esaminato, l’auto rientrava nella categoria dei veicoli guidabili con patente B. La violazione dei limiti di potenza comportava una sanzione amministrativa, ma non faceva venir meno l’abilitazione alla guida. Clausole assicurative ambigue, vale l’interpretazione sfavorevole Ulteriore punto centrale riguarda la clausola contrattuale tipica di molte polizze Rc Auto, che esclude la copertura in caso di sinistro causato da “conducente non abilitato alla guida”. Secondo la Cassazione: l’espressione è ambigua; può includere ipotesi molto diverse tra loro; va quindi interpretata contro chi l’ha predisposta, cioè la compagnia assicurativa, ai sensi dell’art. 1370 del Codice Civile. Di conseguenza, l’assicurazione non può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato per le somme versate ai danneggiati. Ricadute pratiche per cittadini, enti locali e assicurazioni Questa pronuncia ha un impatto rilevante anche a livello territoriale e amministrativo: tutela i cittadini da interpretazioni estensive delle clausole assicurative; rafforza la certezza del diritto in materia di Rc Auto; rappresenta un precedente utile per i Comuni e le forze di polizia locale nella gestione dei contenziosi legati alla circolazione stradale; richiama le compagnie assicurative a una maggiore chiarezza contrattuale. In un contesto di smart mobility e sicurezza stradale urbana, il bilanciamento tra tutela delle vittime, responsabilità individuale e correttezza contrattuale diventa cruciale anche per le politiche pubbliche locali. Il principio di diritto affermato La Corte riassume così il proprio orientamento: i conducenti neopatentati che guidano un veicolo oltre i limiti di potenza non sono equiparabili a chi guida senza patente; pertanto, la clausola Rc Auto che esclude la copertura per “conducente non abilitato alla guida” non è applicabile in tali casi. LEGGI ANCHE Riforma della Polizia Locale, giornata cruciale alla Camera: respinti decine di emendamenti, approvate solo modifiche tecniche