Amianto nell’Arsenale, responsabilità del Ministero della Difesa per il mesotelioma del lavoratore

Amianto nell’Arsenale, responsabilità del Ministero della Difesa per il mesotelioma del lavoratore

Amianto. La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 17895/2026, ha respinto il ricorso del Ministero della Difesa confermando la condanna per i danni da esposizione ad amianto subiti da un lavoratore dell’Arsenale militare di Taranto, poi deceduto per mesotelioma pleurico. La Suprema Corte ribadisce i principi su responsabilità da custodia, obblighi di sicurezza del committente e danno differenziale, escludendo la detraibilità della rendita INAIL per il danno biologico temporaneo.

Esposizione ad amianto e condanna del Ministero

Il caso origina dal decesso, avvenuto nel 2014, di un lavoratore dell’Arsenale della Marina Militare di Taranto, colpito da mesotelioma pleurico.

Gli eredi avevano ottenuto dal Tribunale di Taranto un risarcimento pari a 108.441,21 euro per danno biologico, oltre accessori.

La Corte d’Appello aveva confermato integralmente la decisione.

Il Ministero della Difesa ha proposto ricorso in Cassazione contestando:

– l’applicazione dell’art. 2051 c.c. sulla responsabilità da custodia

– la sussistenza degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c.

– la mancata detrazione della rendita INAIL dal risarcimento

Responsabilità da custodia  l’amianto è parte della “cosa”

La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso.

Richiamando la propria giurisprudenza (sent. 23442/2018), ha ribadito che:

– l’appalto non esclude la custodia della cosa da parte del committente

– le polveri di amianto presenti negli ambienti di lavoro costituiscono componente della cosa oggetto dell’appalto

– il Ministero non ha fornito prova liberatoria del caso fortuito

La responsabilità ex art. 2051 c.c. è stata quindi confermata.

Obblighi di sicurezza del committente, ingerenza e controllo

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che:

– la direzione dell’Arsenale esercitava un controllo stringente sulle attività delle ditte appaltatrici

– tale ingerenza comporta l’assunzione degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c.

– il ricorso mirava a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità

Danno biologico temporaneo, nessuna detrazione della rendita INAIL

Sul terzo motivo, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato:

– la rendita INAIL ex art. 13 d.lgs. 38/2000 copre solo il danno biologico permanente

– il danno biologico temporaneo è complementare e non rientra nella copertura assicurativa

– manca quindi l’omogeneità necessaria per applicare la compensatio lucri cum damno

La Corte ha richiamato precedenti significativi (Cass. 4972/2018, 20392/2018, 8580/2019).

Decisione finale

Il ricorso del Ministero della Difesa è stato rigettato.

Confermata la condanna al pagamento delle spese: 8.000 euro per compensi professionali, 200 euro per esborsi, oltre accessori.