Guida in stato di ebbrezza (in Ferrari), le riprese della bodycam privata sono utilizzabili

Guida in stato di ebbrezza (in Ferrari), le riprese della bodycam privata sono utilizzabili

La IV Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza e rifiuto dell’alcoltest. La Suprema Corte ha escluso la nullità dell’udienza celebrata con leggero anticipo rispetto all’orario fissato e ha confermato la piena utilizzabilità delle riprese effettuate con bodycam privata dagli agenti operanti. Una decisione che consolida l’orientamento sulla tutela effettiva del diritto di difesa e sull’uso investigativo delle videoregistrazioni in luogo pubblico.

Un ricorso destinato al rigetto

La sentenza n. 22532/2026 della IV Sezione Penale della Cassazione chiude definitivamente il procedimento a carico di un automobilista fermato nel 2021 alla guida di una Ferrari in evidente stato di ebbrezza e poi rifiutatosi di sottoporsi agli accertamenti alcolemici previsti dall’art. 186 del Codice della Strada.

La Corte d’Appello di Firenze aveva già ridotto la pena, escludendo l’aggravante di cui al comma 2-sexies. L’imputato ha però proposto ricorso per Cassazione sollevando due questioni: la nullità dell’udienza di opposizione all’archiviazione e l’inutilizzabilità delle riprese effettuate con una bodycam non in dotazione ufficiale.

Nessuna nullità, l’udienza anticipata non ha leso la difesa

Il primo motivo di ricorso riguardava l’anticipazione dell’udienza camerale: fissata per le 13:50, era stata aperta alle 13:38 e chiusa alle 13:56.

La Cassazione ha chiarito che la nullità assoluta si verifica solo quando l’udienza si apre e si chiude prima dell’orario indicato, impedendo all’imputato di presenziare. Nel caso concreto, invece, l’udienza si è conclusa dopo l’orario fissato e l’imputato non si è comunque presentato.

La Corte richiama la propria giurisprudenza costante: l’anticipazione è causa di nullità solo se impedisce in concreto l’esercizio del diritto di difesa. Qui ciò non è avvenuto.

Bodycam privata, riprese valide come prova atipica

Il secondo motivo riguardava la presunta inutilizzabilità delle riprese effettuate da un agente con una bodycam privata, non ufficialmente assegnata al corpo.

La Cassazione ha definito la censura aspecifica e infondata, ribadendo un principio consolidato:

Le videoregistrazioni in luogo pubblico effettuate dalla polizia giudiziaria, anche d’iniziativa, rientrano tra le prove atipiche ex art. 189 c.p.p. e sono pienamente utilizzabili.

La Corte ha inoltre evidenziato che:

  • l’agente aveva avvisato l’imputato della registrazione,
  • la videocamera era ben visibile,
  • la responsabilità era comunque supportata da testimonianze concordanti sui sintomi di ebbrezza e sul comportamento elusivo dell’imputato durante l’alcoltest.

Le norme richiamate dalla difesa (GDPR, Codice Privacy, pareri del Garante) non escludono l’uso investigativo delle videoriprese in luogo pubblico da parte della PG.

Una decisione che rafforza due principi chiave

La sentenza 22532/2026 consolida due orientamenti ormai stabili:

  • la tutela del diritto di difesa non è formale ma sostanziale: occorre dimostrare una concreta lesione;
  • le videoriprese della PG in luogo pubblico sono pienamente legittime, anche se effettuate con dispositivi non ufficiali, purché funzionali all’attività investigativa.