Enforcement HumanX Legal Smart Road Videosorveglianza urbana e Codice della strada: il Garante privacy ribadisce il divieto di riutilizzo delle immagini senza base giuridica Emanuele Mattei 22 June 2026 Italia News&Trend Safety & Security Sicurezza Col provvedimento del 14 maggio 2026 il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che le immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza urbana non possono essere utilizzate per accertare violazioni del Codice della strada in assenza di una specifica previsione normativa. Il principio di limitazione della finalità, cardine del GDPR, impedisce alle amministrazioni di ampliare autonomamente gli scopi del trattamento. Il caso solleva interrogativi sull’efficacia dei controlli, ma conferma la necessità di un intervento legislativo. Premessa Tramite il provvedimento del 14 maggio 2026 il Garante per la protezione dei dati personali è tornato ad affrontare il tema dell’utilizzo delle immagini raccolte attraverso sistemi di videosorveglianza urbana, ribadendo un principio di particolare rilevanza sistematica: la disponibilità del dato non ne legittima qualsiasi impiego successivo. L’intervento dell’Autorità trae origine dalla decisione di un Comune di utilizzare le immagini registrate dalle telecamere installate per finalità di sicurezza urbana al fine di ricostruire la dinamica di un incidente stradale e contestare una violazione del Codice della strada a uno dei conducenti coinvolti. Secondo il Garante, tale trattamento è risultato privo di un’idonea base giuridica e incompatibile con le finalità originarie della raccolta dei dati. Il principio di limitazione della finalità nel GDPR La decisione si inserisce nel solco dell’art. 5, paragrafo 1, lettera b), del GDPR, secondo cui i dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e non possono essere successivamente trattati in modo incompatibile con tali finalità. Il principio di limitazione della finalità rappresenta una delle principali garanzie contro il rischio di espansione incontrollata dei poteri di trattamento da parte delle pubbliche amministrazioni. Esso impedisce che informazioni raccolte per uno specifico interesse pubblico possano essere successivamente utilizzate per perseguire obiettivi differenti non previamente individuati dal legislatore. Nel caso esaminato dal Garante, le telecamere erano state installate nell’ambito di un sistema di sicurezza urbana. La finalità perseguita era dunque la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e non il controllo della circolazione stradale o la repressione degli illeciti amministrativi previsti dal Codice della strada. La necessità di una specifica base giuridica Per i soggetti pubblici il trattamento dei dati personali deve trovare fondamento in una norma di legge o di regolamento che individui in modo sufficientemente preciso finalità, presupposti e limiti del trattamento. L’art. 6, paragrafo 1, lettera e), del GDPR consente il trattamento quando esso sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri. Tuttavia, la norma europea richiede che tale attività sia prevista dal diritto dell’Unione o dello Stato membro. Da ciò deriva che l’interesse pubblico all’accertamento delle violazioni stradali non è di per sé sufficiente a legittimare qualsiasi forma di trattamento. Occorre che il legislatore abbia disciplinato in maniera espressa le modalità attraverso cui i dati possono essere raccolti e utilizzati per tale finalità. Nel caso oggetto del provvedimento, il Garante ha ritenuto che mancasse una disposizione normativa idonea a consentire il riutilizzo delle immagini provenienti dal sistema di videosorveglianza urbana per contestare infrazioni stradali. Sicurezza urbana e polizia stradale: finalità distinte Uno dei passaggi più significativi della decisione consiste nella netta distinzione tra finalità di sicurezza urbana e attività di polizia stradale. Sotto il profilo amministrativo entrambe le funzioni possono essere esercitate dagli stessi enti o dagli stessi corpi di polizia locale; ciò nonostante, la coincidenza soggettiva dell’autorità procedente non comporta automaticamente la coincidenza delle finalità del trattamento. Il Garante riafferma quindi il principio secondo cui ciascun trattamento deve essere valutato in relazione allo scopo concreto per il quale i dati sono stati raccolti. La medesima infrastruttura tecnologica non può essere utilizzata indistintamente per ogni finalità istituzionale dell’ente. Il confronto con i dispositivi di rilevazione delle infrazioni La conclusione raggiunta dal Garante appare coerente con la disciplina speciale prevista per autovelox, tutor, dispositivi per il controllo del passaggio con semaforo rosso e altri sistemi di accertamento automatico delle violazioni. In tali ipotesi il legislatore ha predisposto una disciplina dettagliata che individua: le violazioni accertabili; le modalità di raccolta delle immagini; i soggetti autorizzati al trattamento; i tempi di conservazione; le garanzie riconosciute agli interessati. L’utilizzo delle immagini è quindi legittimato da una specifica previsione normativa che manca, invece, nel caso del riutilizzo delle registrazioni provenienti dagli impianti destinati alla sicurezza urbana. Il problema dell’utilizzabilità probatoria delle immagini: trattamento illecito e valore della prova Tra gli aspetti più interessanti del provvedimento emergono le possibili ricadute sul piano probatorio delle immagini acquisite attraverso sistemi di videosorveglianza. Occorre infatti distinguere due piani concettualmente autonomi: la legittimità del trattamento dei dati personali; l’utilizzabilità della documentazione acquisita come mezzo di prova. Il provvedimento interviene esclusivamente sul primo profilo. L’Autorità afferma che il Comune non poteva utilizzare le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza urbana per accertare una violazione del Codice della strada, poiché tale trattamento risultava incompatibile con le finalità originarie della raccolta dei dati. L’inutilizzabilità Da tale affermazione, tuttavia, non deriva automaticamente l’inutilizzabilità assoluta delle immagini in ogni sede procedimentale o processuale. Nel nostro ordinamento, infatti, vige il principio della tipicità delle cause di inutilizzabilità. Salvo specifiche disposizioni legislative, l’illegittimità nell’acquisizione della prova non comporta necessariamente la sua espulsione dal processo. La giurisprudenza civile ha più volte riconosciuto la rilevanza probatoria delle videoriprese anche quando la loro acquisizione presenti profili problematici sotto il versante della disciplina privacy, ritenendo che il bilanciamento tra diritto alla riservatezza ed esigenze di tutela giurisdizionale debba essere effettuato caso per caso. Analogo ragionamento è stato sviluppato in ambito lavoristico, ove la Corte di Cassazione ha frequentemente distinto la questione della liceità del trattamento da quella dell’utilizzabilità processuale degli elementi raccolti. Ne consegue che le immagini registrate da un sistema di videosorveglianza urbana potrebbero, in determinate circostanze, conservare rilevanza probatoria ai fini della ricostruzione di un sinistro stradale, per esigente di tutela giudiziaria o di accertamento dei fatti, pur non potendo essere utilizzate dall’amministrazione come fondamento di un autonomo procedimento sanzionatorio amministrativo. Nulla è servito al comune difendersi eccependo di aver utilizzato i filmati per attività di polizia giudiziaria, che il Garante ha ritenuto di non accogliere in quanto non comprovata da atti o informative all’A.G. Una cosa è utilizzare le immagini per comprendere la dinamica del sinistro, individuare i veicoli coinvolti o fornire elementi conoscitivi all’autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento civile o penale. Altra cosa è utilizzare quelle stesse immagini come presupposto diretto per contestare una specifica violazione amministrativa del Codice della strada. Considerazioni conclusive Il provvedimento del 14 maggio 2026 assume rilievo ben oltre il caso concreto esaminato. Esso ribadisce che la digitalizzazione dell’azione amministrativa non può tradursi in una progressiva estensione delle finalità perseguibili attraverso i medesimi strumenti di raccolta dei dati. L’Autorità richiama le pubbliche amministrazioni al rispetto del principio di finalità, evidenziando come l’efficienza investigativa o amministrativa non possa sostituire la necessaria base giuridica richiesta dal GDPR. La decisione conferma, pertanto, che i sistemi di videosorveglianza urbana non possono essere trasformati in strumenti generalizzati di controllo della circolazione stradale e che il riutilizzo delle immagini per l’accertamento di violazioni al Codice della strada richiede una specifica autorizzazione legislativa, attualmente assente. La conclusione raggiunta dal Garante appare coerente con il principio di limitazione della finalità, ma solleva interrogativi sul piano dell’effettività dell’azione amministrativa. Non è infatti agevole comprendere perché immagini legittimamente acquisite da un sistema pubblico di videosorveglianza non possano essere utilizzate per accertare condotte che abbiano concretamente compromesso la sicurezza della circolazione stradale. Il problema sembra derivare non tanto dall’assenza di un interesse pubblico meritevole di tutela, quanto dalla mancanza di una disciplina legislativa che regoli in modo espresso tale ulteriore utilizzo. In questa prospettiva il provvedimento del Garante costituisce un richiamo al legislatore affinché individui un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza, efficacia dei controlli e tutela dei diritti fondamentali degli interessati. Al Comune oggetto di reclamo è andata piuttosto bene con un semplice ammonimento. Emanuele Mattei