Smart Road Cassazione: annullata la condanna per guida in stato di ebbrezza. Nuovo processo a Bologna per violazione del contraddittorio Laura Biarella 21 June 2026 Mobility La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza con cui il Tribunale di Bologna aveva condannato un automobilista per guida in stato di ebbrezza. I giudici supremi hanno rilevato una violazione del diritto al contraddittorio: il processo di primo grado si era infatti svolto “allo stato degli atti” senza l’escussione dei testi richiesti e senza l’esame dell’imputato. Il procedimento torna ora davanti al Tribunale felsineo, in diversa composizione. La decisione della Cassazione La Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, con sentenza n. 805 depositata il 19 giugno 2026, ha annullato con rinvio la condanna inflitta dal Tribunale di Bologna il 21 giugno 2023 per violazione dell’art. 186 del Codice della Strada. La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenuto “fondato e assorbente”, relativo alla violazione del diritto al contraddittorio nella formazione della prova. Come si legge nel provvedimento: “La relazione di servizio e le annotazioni degli agenti non costituiscono atto irripetibile e non potevano essere utilizzate per fondare il giudizio di colpevolezza senza l’escussione dibattimentale dei redattori”. Un processo “allo stato degli atti” senza consenso Secondo la Cassazione, il giudizio di primo grado si è svolto sulla base della sola documentazione del fascicolo del PM, senza ammettere le prove orali richieste da accusa e difesa, tra cui: – il controesame degli agenti accertatori – l’esame dell’imputato La Corte sottolinea che la formula “sull’accordo delle parti” presente nel verbale non può essere interpretata come consenso a un giudizio abbreviato di fatto, né come accordo sui mezzi di prova ai sensi dell’art. 493 c.p.p. Il risultato, osservano i giudici, è stato un giudizio “allo stato degli atti” imposto senza il consenso dell’imputato, in violazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 431 c.p.p. Gli altri motivi di ricorso (assorbiti) La difesa aveva sollevato ulteriori questioni: – mancato rispetto dell’intervallo di 5 minuti tra le due prove dell’etilometro (art. 379 reg. esec. CdS) – diniego del lavoro di pubblica utilità – mancata concessione delle attenuanti generiche – contestazione dell’inappellabilità della sentenza Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto assorbiti tali motivi, poiché la violazione del contraddittorio impone comunque un nuovo giudizio. Questione dell’inappellabilità, contrasto ormai superato La difesa aveva contestato anche la decisione della Corte d’Appello di Bologna di convertire l’appello in ricorso per Cassazione, richiamando un contrasto giurisprudenziale sull’art. 593, comma 3, c.p.p. La Cassazione chiarisce però che il contrasto è stato risolto: “È inappellabile la sentenza di condanna con la quale è inflitta la pena dell’ammenda, anche se in sostituzione, in tutto o in parte, di quella dell’arresto”. Cosa succede ora La sentenza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Bologna, che dovrà celebrare un nuovo processo in diversa composizione, garantendo il pieno contraddittorio e l’escussione dei testi richiesti. LEGGI ANCHE Guida in stato di ebbrezza (in Ferrari), le riprese della bodycam privata sono utilizzabili