Smart Road Sull’applicazione del DASPO urbano l’appello non può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono specifici Laura Biarella 25 June 2026 Citizen Sicurezza La Terza Sezione Penale della Cassazione annulla l’ordinanza con cui la Corte d’Appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile l’appello di una donna condannata per violazione del DASPO urbano in stazione ferroviaria. I giudici chiariscono che l’inammissibilità è possibile solo in caso di manifesta carenza dei motivi, non quando essi siano ritenuti infondati. Gli atti tornano alla Corte territoriale. Condanna per violazione del DASPO urbano e appello dichiarato inammissibile La vicenda riguarda una imputata condannata dal Tribunale di Bologna per la violazione dell’art. 10, comma 2, del D.L. 14/2017 (DASPO urbano), per essersi recata nella stazione ferroviaria nonostante un divieto di accesso. La Corte d’Appello di Bologna, con ordinanza del 16 febbraio 2026, aveva dichiarato l’appello inammissibile per genericità, ritenendo che i motivi non si confrontassero con la motivazione della sentenza di primo grado. Nel ricorso per Cassazione, la difesa ha invece sostenuto che i motivi erano specifici e articolati, riguardando: – la ricostruzione dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato; – la condizione di vulnerabilità dell’imputata, priva di dimora e in cerca di assistenza presso la stazione; – la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto; – l’eccessività della pena. La ricorrente ha denunciato che la Corte d’Appello avrebbe trasformato il giudizio di ammissibilità in un giudizio anticipato sul merito, comprimendo il diritto di difesa. L’inammissibilità è ammessa solo in caso di “manifesta carenza” dei motivi La Terza Sezione Penale accoglie il ricorso. Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che: «Il difetto di specificità dei motivi […] deve intendersi come la manifesta carenza di una censura chiaramente identificabile». E precisa che: «Il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità solo quando i motivi non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione della sentenza impugnata». Nel caso concreto, la Corte d’Appello: – ha dichiarato l’appello inammissibile; – ma ha poi risposto nel merito alle doglianze, valutandone la “manifesta infondatezza”. Per la Cassazione, ciò è illegittimo: rispondere nel merito significa riconoscere che i motivi erano specifici. L’inammissibilità, infatti, deve essere interpretata in modo restrittivo, per garantire il diritto al doppio grado di giudizio. Annullamento senza rinvio e atti restituiti alla Corte d’Appello La Suprema Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Bologna, che dovrà ora esaminare l’appello nel merito. La decisione assume rilievo per gli operatori del diritto, poiché riafferma un principio essenziale: l’inammissibilità dell’appello non può essere utilizzata per evitare il giudizio di merito quando i motivi sono specifici, anche se ritenuti infondati.