HumanX Legal D.L. n. 107/2026: infrastrutture e intelligenza artificiale Laura Biarella 27 June 2026 Italia Il Governo ha adottato il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026 ed entrato in vigore il 27 giugno 2026. Il provvedimento interviene su un ventaglio ampio di materie: trasporti ferroviari, decommissioning nucleare, acciaio verde, turismo, tutele per il lavoro in caso di caldo estremo, contabilità pubblica delle PA, intelligenza artificiale e fiscalità sulle spedizioni di modico valore. Il filo conduttore è duplice: accelerare l’attuazione del PNRR prima delle scadenze europee del 2026 e rispondere a contingenze emergenziali non rinviabili. Trasporti ferroviari, Roma-Latina e Torino-Lione (art. 1) Il primo articolo tocca tre distinti nodi infrastrutturali. Servizi intercity ferroviari. La procedura di affidamento dei servizi ferroviari intercity, prevista dall’art. 9-bis della legge n. 118/2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), viene vincolata a un termine esplicito: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà avviare la procedura entro il 31 dicembre 2026. Contestualmente, la suddivisione dei servizi in lotti diventa facoltativa anziché obbligatoria (“possono essere suddivisi in uno o più lotti”), conferendo alla stazione appaltante maggiore flessibilità organizzativa. Collegamento intermodale Roma-Latina e autostrada Cisterna-Valmontone. I termini per l’adozione dei decreti di esproprio relativi a queste due opere, fissati dall’art. 7-bis, comma 4, del D.L. n. 68/2022, vengono prorogati di due anni: dal 3 agosto 2026 al 3 agosto 2028 e dal 10 dicembre 2026 al 10 dicembre 2028. Un rinvio tecnico che consente di non disperdere le procedure già avviate. Torino-Lione: opere compensative. Viene autorizzata una spesa complessiva di 50,2 milioni di euro per le opere compensative connesse al nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, con un piano di cassa distribuito dal 2026 al 2030 (0,3 milioni nel 2026, 11 milioni nel 2027, 10 nel 2028, 6,1 nel 2029, 22,8 nel 2030). La copertura è assicurata in parte tramite il Fondo di conto capitale del MIT e in parte mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa ex art. 1, comma 392, della legge n. 234/2021. Decommissioning del reattore nucleare della Marina militare (art. 2) L’articolo 2 affida a Sogin S.p.A., la società di Stato già competente per lo smantellamento degli impianti nucleari civili italiani, le attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare «RTS – 1 G. Galilei» della Marina militare. L’autorizzazione allo svolgimento delle attività è rilasciata dal Ministero della difesa, sentito il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa presentazione da parte di Sogin del piano delle attività con relativo cronoprogramma. Gli oneri sono a carico delle risorse già stanziate per il finanziamento degli oneri nucleari ai sensi della legge n. 197/2022, senza nuovi stanziamenti. Si tratta di un passaggio atteso: il reattore, utilizzato per la formazione del personale della Marina, era rimasto finora escluso dal perimetro di competenza di Sogin, creando un vuoto operativo e di responsabilità. Decarbonizzazione dell’industria siderurgica e DRI d’Italia (art. 3) L’articolo 3 riguarda la DRI d’Italia S.p.A., la società costituita nell’ambito del processo di transizione dell’ex ILVA verso la produzione di acciaio verde tramite tecnologia DRI (Direct Reduced Iron). A causa della sopravvenuta insufficienza delle risorse già assegnate con il D.L. n. 19/2024 (convertito dalla legge n. 56/2024) allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il decreto dispone il trasferimento di tali risorse allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy. Le risorse finanzieranno le attività di politica industriale e i progetti infrastrutturali di decarbonizzazione del settore siderurgico, anche attraverso gli strumenti di agevolazione previsti dall’art. 43 del D.L. n. 112/2008, nel quadro della normativa UE sugli aiuti di Stato. Il trasferimento avviene senza impatto sui saldi di finanza pubblica, poiché gli effetti erano già stati contabilizzati. Turismo e PNRR, proroga del Fondo rotativo imprese (art. 4) L’art. 4 interviene sulla misura PNRR M1C3, intervento 4.2.5, relativa al Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno agli investimenti nel settore turistico, riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale delle strutture ricettive. Il termine per l’attuazione degli investimenti, fissato dall’art. 3, comma 1, del D.L. n. 152/2021, viene spostato dal 30 giugno 2026 al 31 agosto 2026, concedendo due mesi aggiuntivi agli operatori del settore per completare le procedure di accesso al Fondo. La proroga, tecnicamente breve ma sostanzialmente necessaria per non perdere le risorse PNRR, risponde alle difficoltà operative segnalate dalle imprese nella fase di rendicontazione. Commissario straordinario per gli impianti energetici strategici (art. 5) L’articolo 5 prevede la nomina, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto, di un Commissario straordinario di Governo per garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti che continuano a operare ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.L. 32/2026 (convertito dalla legge n. 71/2026). Il Commissario, scelto tra esperti di elevata qualificazione nel settore energetico o nella gestione di infrastrutture strategiche, avrà un mandato di nove mesi e potrà operare in deroga alle disposizioni di legge (salvo quelle penali, antimafia e i principi UE). Elemento qualificante: il procedimento unico di cui al comma 2, che consente al Commissario di concentrare in un solo provvedimento autorizzatorio tutte le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta necessari, incluse le valutazioni ambientali, da concludersi entro 200 giorni dal subentro. L’incarico è gratuito (nessun gettone, compenso o rimborso). Cassa integrazione e tutele per il caldo estremo (art. 6) È una delle norme di maggiore impatto immediato per il mercato del lavoro estivo. L’articolo 6 introduce due misure distinte a sostegno dei lavoratori costretti a sospendere o ridurre l’attività per ondate di calore eccezionale, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2026. Cassa integrazione edilizia e settori affini. Per le imprese che operano in contesti infrastrutturali (incluse quelle dei settori edile, lapideo e affini di cui all’art. 10, comma 1, lettere m), n) e o) del D.Lgs. 148/2015), le sospensioni o riduzioni dell’attività determinate da eventi oggettivamente non evitabili, tra cui le ondate di calore, saranno integrate salarialmente senza applicazione degli ordinari termini di comunicazione preventiva (art. 12, commi 2 e 3, D.Lgs. 148/2015). Le imprese richiedenti sono inoltre esonerate dal contributo addizionale di cui all’art. 13, comma 3, dello stesso decreto. Il limite di spesa è fissato in 4,9 milioni di euro per il 2026. Operai agricoli. Il trattamento integrativo di cui alla legge 457/1972 (per intemperie stagionali) viene esteso anche agli operai agricoli a tempo determinato e riconosciuto anche in caso di riduzione dell’orario pari alla metà di quello contrattuale, senza il requisito delle giornate lavorative minime. Le integrazioni non concorrono al raggiungimento del limite massimo di novanta giornate annue. Limite di spesa: 10,3 milioni di euro per il 2026. La copertura complessiva dei due commi (15,2 milioni) è assicurata mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 18, comma 1, lett. a), D.L. n. 185/2008). Continuità della società infrastrutturale ex art. 1, comma 427, legge 234/2021 (art. 7) L’articolo 7 garantisce la continuità operativa della società costituita ai sensi dell’art. 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, una società a prevalente partecipazione pubblica incaricata di programmi complessi di opere pubbliche e di grandi eventi nazionali e internazionali. La società prosegue le sue funzioni di soggetto attuatore, centrale di committenza e struttura di supporto alle pubbliche amministrazioni, anche per la valorizzazione di siti di interesse storico, artistico e archeologico. Per il triennio 2026-2028 è autorizzata a destinare alle proprie esigenze di funzionamento una quota di 14 milioni di euro delle risorse disponibili nel proprio bilancio, in deroga al limite previsto dal DPCM 10 aprile 2024. Contabilità economico-patrimoniale unica delle PA (artt. 8-12) Il Capo II del decreto, composto dagli artt. 8-13, costituisce il nucleo più tecnico del provvedimento e attua la Milestone M1C1-118 del PNRR (riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilità pubblica»). In sintesi: Art. 8 fissa l’adozione entro l’esercizio 2030 del sistema contabile economico-patrimoniale unico per le PA individuate nella fase pilota. Le PA diverse da quelle pilota adotteranno un regime semplificato, definito con decreto MEF. Gli organi costituzionali mantengono autonomia nell’adozione del sistema. Art. 9 definisce il quadro di principi e regole (quadro concettuale, standard ITAS, piano dei conti unico multidimensionale), da adottare con decreto MEF su proposta della Struttura di governance. Art. 10 elenca gli adempimenti preparatori: adeguamento degli inventari, individuazione di una struttura interna responsabile, adeguamento dei sistemi informativi ai requisiti del decreto MEF del 6 agosto 2025. Art. 11 disciplina il piano formativo almeno triennale, basato sull’offerta della Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA), con integrazione di un corso multimediale MEF-RGS. Art. 12 disciplina la sperimentazione, avviata dall’esercizio 2026, con modalità definite dal decreto MEF del 23 dicembre 2024. Per gli enti territoriali sono previsti decreti specifici entro il 30 giugno 2027. Stime trimestrali ISTAT sul saldo delle PA (art. 13) Dal 1° gennaio 2027, l’ISTAT produrrà con cadenza trimestrale le stime relative al livello di accreditamento o indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, disaggregate per sottosettore, secondo gli standard del regolamento UE 549/2013. I dati saranno trasmessi al MEF entro cinque giorni dalla pubblicazione Eurostat dei dati trimestrali consolidati, per la successiva pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero. La norma attua la direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio del 29 aprile 2024 sui quadri di bilancio degli Stati membri. Intelligenza artificiale, 100 milioni per la formazione (art. 14) L’articolo 14 modifica l’art. 24 della legge 132/2025 («Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale»), introducendo un nuovo comma 5-bis: per le misure di formazione sull’intelligenza artificiale (criterio di delega di cui al comma 2, lettera e), potrà provvedersi nel limite complessivo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse del programma nazionale «PN Scuola 2021-2027». La norma sblocca un canale di finanziamento aggiuntivo per l’alfabetizzazione digitale e la formazione AI nel sistema scolastico, fino ad ora non esplicitamente accessibile a tale scopo. Contributo sulle spedizioni di modico valore: rinvio al 1° ottobre 2026 (art. 15) L’art. 15 posticipa al 1° ottobre 2026 (dal precedente 1° luglio 2026) l’applicazione del contributo sulle spedizioni di modico valore previsto dall’art. 1, comma 126, della legge 199/2025 (legge di bilancio 2026). La proroga, attuata modificando l’art. 5 del D.L. 38/2026 (convertito dalla legge 88/2026), comporta oneri valutati in 61,2 milioni di euro per il 2026, coperti mediante utilizzo di somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’art. 148, comma 1, della legge 388/2000 non ancora riassegnate ai pertinenti programmi. Il rinvio risponde alle pressioni degli operatori del settore e-commerce e postale, che avevano segnalato difficoltà operative nell’adeguamento ai nuovi sistemi di riscossione. Entrata in vigore Il decreto è in vigore dal 27 giugno 2026, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.