Fondi pensione, dal 1° luglio 2026 scatta la riforma

Fondi pensione, dal 1° luglio 2026 scatta la riforma

Adesione automatica per i neoassunti del settore privato, nuove regole sul conferimento del TFR, aumento della deducibilità fiscale dei contributi e maggiore flessibilità nelle prestazioni pensionistiche complementari. Dal 1° luglio 2026 entra in vigore la principale riforma della previdenza complementare introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, con alcune disposizioni che decorreranno nei mesi successivi.

Dal 1° luglio 2026 cambia la previdenza complementare

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), ai commi 195-205 dell’articolo 1, introduce un ampio intervento di revisione della disciplina della previdenza complementare contenuta nel D.Lgs. n. 252/2005. Gran parte delle nuove disposizioni diventa operativa dal 1° luglio 2026, dopo un semestre destinato all’adeguamento di fondi pensione, imprese e operatori del settore.

L’obiettivo della riforma è favorire una maggiore diffusione della previdenza complementare, anche alla luce dell’evoluzione demografica e delle prospettive del sistema pensionistico pubblico. Secondo i dati più recenti disponibili, le adesioni ai fondi pensione sono aumentate nel corso del 2025, ma la partecipazione resta inferiore tra giovani e donne, categorie nelle quali il legislatore punta a incrementare l’adesione.

Adesione automatica per i neoassunti: come funziona

Dal 1° luglio 2026 i lavoratori dipendenti del settore privato alla prima occupazione sono soggetti al nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare (auto-enrolment).

Al momento dell’assunzione il datore di lavoro deve fornire un’informativa completa sulla forma pensionistica complementare individuata dalla contrattazione collettiva applicabile, sulle modalità di conferimento del TFR e sulla possibilità di esercitare il diritto di rinuncia.

Il lavoratore dispone di 60 giorni per comunicare l’eventuale rinuncia. In assenza di tale comunicazione, l’adesione si perfeziona automaticamente e il TFR maturando viene conferito alla forma pensionistica individuata secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive della COVIP.

Le direttive emanate dalla COVIP nel giugno 2026 disciplinano inoltre le modalità di individuazione della forma pensionistica nei casi in cui il contratto collettivo non preveda un fondo negoziale di riferimento.

Sono esclusi dall’adeszione automatica i lavoratori domestici e i rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a 60 giorni.

Una volta perfezionato il conferimento del TFR alla previdenza complementare, tale scelta diventa irrevocabile, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 252/2005.

Le direttive della COVIP

Nel mese di giugno 2026 la COVIP ha adottato le direttive attuative necessarie per rendere operativa la riforma, dopo il conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I provvedimenti disciplinano, tra l’altro, le modalità di adesione automatica, gli obblighi informativi dei datori di lavoro, i criteri di individuazione della forma pensionistica di destinazione e le linee di investimento applicabili agli aderenti automatici.

Nuovi obblighi per i datori di lavoro

I datori di lavoro sono tenuti a consegnare ai neoassunti un’informativa chiara e completa contenente:

– la forma pensionistica individuata;

– le modalità di conferimento del TFR;

– l’eventuale contribuzione prevista;

– il termine di 60 giorni entro il quale esercitare il diritto di rinuncia.

La nuova disciplina riguarda esclusivamente le assunzioni effettuate dal 1° luglio 2026 nel settore privato e non si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Prestazioni più flessibili e vantaggi fiscali

La riforma aumenta dal 50% al 60% la quota massima del montante che può essere percepita in capitale al momento del pensionamento, nei casi previsti dalla normativa.

Sul piano fiscale, dal periodo d’imposta 2026 il limite massimo di deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari passa da 5.164,57 euro a 5.300 euro.

Per le prestazioni pensionistiche complementari continua inoltre a trovare applicazione il meccanismo di riduzione dell’aliquota fiscale in funzione degli anni di partecipazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Portabilità del contributo datoriale

Una delle novità più attese riguarda la possibilità di mantenere il contributo del datore di lavoro anche in caso di trasferimento della posizione individuale verso un’altra forma pensionistica complementare.

L’entrata in vigore di questa disposizione è stata tuttavia differita al 31 ottobre 2026, così da consentire l’adeguamento operativo dei fondi pensione.

Cosa cambia dal 1° luglio

La riforma introduce un nuovo sistema di adesione automatica destinato ai lavoratori di prima occupazione nel settore privato e rafforza gli incentivi alla previdenza complementare attraverso un aumento della deducibilità fiscale, una maggiore flessibilità nelle prestazioni e nuove regole sulla portabilità.

Restano tuttavia alcuni adempimenti organizzativi che fondi pensione e datori di lavoro dovranno completare nei mesi successivi all’entrata in vigore della riforma, anche alla luce delle disposizioni attuative emanate dalla COVIP.