Cassazione, niente oltraggio se il poliziotto offeso appartiene alla Polizia Locale

Cassazione, niente oltraggio se il poliziotto offeso appartiene alla Polizia Locale

Decidendo sul ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani e dalle parti civili (gli operatori di polizia oltraggiati) in un procedimento penale a carico di una persona assolta in appello per particolare tenuità del fatto relativamente al reato di cui all’art. 341-bis c.p. (Oltraggio a pubblico ufficiale), la Corte di cassazione, VI Sez. Penale, con sentenza n. 24069/2026 sembrerebbe aver sancito un nuovo e pericoloso principio.

La non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile anche all’oltraggio, se questo è stato perpetrato nei confronti di appartenenti alla Polizia Locale, piuttosto che nei confronti ad appartenenti agli organi di polizia dello Stato.

A questa conclusione giungerebbe interpretando il disposto normativo contenuto nell’art. 16, comma 1, lett. b), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito dalla l. 8 agosto 2019, n. 77, poi modificato dall’art. 7 d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, con riferimento all’art. 341-bis c.p., correlandolo da una parte alla legge quadro sulla Polizia Locale (l. 7 marzo 1986, n. 65), dall’altra all’art. 57 c.p.p.

Il ragionamento seguito dalla Corte di cassazione

Il ricorso per cassazione proposto dalla Procura della Repubblica di Trapani era partito dal presupposto che gli appartenenti alla Polizia Locale oltraggiati erano in servizio, per cui, ovviamente la tenuità del fatto nei confronti di chi li aveva oltraggiati non poteva applicarsi.

Quanto sopra visto il disposto normativo che prevede [1] che la tenuità del  fatto non si applica quando “il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni”.

La Corte di cassazione ha però interpretato in maniera restrittiva tale norma.

La suprema Corte ha osservato che e “…ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità, non è sufficiente che il delitto di cui all’art. 341-bis cod. pen. sia commesso in danno di un pubblico ufficiale, occorrendo invece verificare che il soggetto passivo rivesta, al momento del fatto, una delle qualifiche espressamente previste dalla norma e che agisca nell’esercizio delle funzioni ivi indicate.”.

Dalla qualifica posseduta all’esercizio attuale della funzione

Dunque non solo il soggetto passivo (l’operatore di polizia) deve possedere le qualifiche di p.g. e/o di p.s. ma deve essere nell’esercizio delle correlate funzioni nello specifico momento del fatto.

Dopo aver osservato che “Con riguardo ai soggetti appartenenti alla polizia municipale, le qualifiche di agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria non derivano automaticamente dallo svolgimento del servizio di polizia locale, ma presuppongono il ricorrere delle condizioni previste.” la Corte ha rilevato che “Nel caso di specie, le persone offese erano ispettori della polizia municipale intenti, al momento del fatto, ad accertare la violazione del codice della strada per la sosta dei veicoli in area vietata.”.

Richiamandosi alla legge 7 marzo 1986, n. 65, e in particolare all’art. 5, da leggersi in relazione all’art. 57, c. 3, c.p.p. che parla di qualifica di p.g., per la Polizia Locale “nei limiti del servizio al quale tali soggetti sono destinati.” la Corte è arrivata infine a un sillogismo foriero di conclusioni assurde.

Siccome in quel determinato momento il personale della Polizia Locale, pur possedendo a priori entrambe le qualifiche, polizia giudiziaria e polizia di sicurezza, svolgeva mere funzioni di polizia stradale, ben si possa applicare la particolare tenuità del fatto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura della Repubblica.

A niente valeva che la norma parlasse di “esercizio delle proprie funzioni” in generale e non che il fatto che genera l’oltraggio dovesse essere necessariamente relazionato a un’attività di p.g. o di p.s. in corso.

Verso il disconoscimento delle qualifiche di p.g. e di p.s. per la Polizia Locale?

In sintesi la Corte di cassazione disconosce, nel momento nel quale la Polizia Locale opera in funzione di polizia amministrativa, le qualifiche di p.g. e di p.s. che gli operatori comunque rivestono.

Fra l’altro lo fa richiamando propria precedente giurisprudenza abbastanza recente dove gli appartenenti alla Polizia Locale vengono appellati, in modo quanto meno retrivo, “guardie municipali”![2]

Si tratta effettivamente di un “due pesi e due misure” rispetto agli appartenenti agli organi di polizia dello Stato?

Questa interpretazione, se confermata, sarebbe una illogica disparità di trattamento oltre che un incentivo all’oltraggio nei confronti del personale della Polizia Locale.

Un’analisi più approfondita

La sentenza merita quindi un’analisi testuale più approfondita, suggerita dalla frase: “Applicando tali principi al caso in esame, deve escludersi che gli agenti di polizia municipale, impegnati nel servizio di polizia stradale volto ad assicurare il rispetto delle norme del codice della strada, rivestissero, per ciò solo, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria o di agenti di pubblica sicurezza.”.

In sintesi la Corte di cassazione sembrerebbe dire: gli operatori della Polizia Locale avranno pur posseduto le qualifiche di p.g. e di p.s., ma in quello specifico momento agivano in veste diversa, quella di polizia stradale, che è mera polizia amministrativa.

Insomma il principio sarebbe che, in caso di oltraggio, non contano le qualifiche possedute dal personale operante, ma il tipo di attività svolta dall’organo di polizia nello specifico momento dell’oltraggio, a nulla valendo che una volta circostanziatosi il reato ovviamente l’organo di polizia avrebbe rivestito necessariamente la qualifica di p.g., quanto meno per l’identificazione della persona.

La prova del nove

Per comprendere se effettivamente la sentenza non voleva veramente essere un disconoscimento di qualifiche per la Polizia Locale, andrebbe sottoposto alla Corte di cassazione un giudizio analogo, dove l’oltraggiato è un Carabiniere che stava svolgendo, in quello specifico momento, attività di polizia stradale, così da verificare se il ragionamento seguito dalla Corte sarebbe stato lo stesso.

Ammesso e non concesso che fosse stato lo stesso, e che quindi conta la funzione svolta in quel momento e non la qualifica rivestita, le cose si complicherebbero comunque, a questo punto per tutti gli organi di polizia, e anche per i cittadini.

Infatti se gli stessi ispettori della Polizia Locale oltraggiati, anziché essere impegnati a sanzionare per divieti di sosta, fossero intervenuti per una guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, verificatosi un oltraggio l’imputato non avrebbe potuto beneficiare della tenuità del fatto visto che l’art. 187 c.d.s. è di natura penale e gli operatori di polizia intervenivano in funzione di polizia giudiziaria oltre che stradale.

Risultato: lo stesso comportamento oltraggioso verrebbe punito in modo diverso solamente perché messo in atto a seguito di illeciti stradali diversi.

Prendendo in esame lo stesso fatto avvenuto, se il personale della Polizia Locale operante avesse provveduto all’identificazione del cittadino (quindi attività di p.g.) successivamente all’oltraggio e a quel punto il comportamento oltraggioso dello stesso fosse continuato lo stesso non avrebbe potuto beneficiare della tenuità del fatto perché in quello specifico momento il personale di polizia stava svolgendo una funzione di p.g.

Risultato: il comportamento oltraggioso nei riguardi degli stessi soggetti, sol perché continuato anche solo per pochi minuti dopo l’identificazione, sarebbe stato punito in modo diverso.

Conclusioni

Evidente come solamente la Corte di cassazione potrà spiegare meglio, con successive sentenze su casi simili, se intendeva di fatto disconoscere le qualifiche di p.g. e di p.s. per la sola Polizia Locale quando agisce in veste di polizia amministrativa, oppure voleva adottare un principio valido per tutti gli organi di polizia, consapevole delle conseguenze sopra descritte.

Nel frattempo il consiglio strettamente operativo che si può dare agli appartenenti alla Polizia Locale è che qualunque operazione di polizia stiano mettendo in atto, al palesarsi del comportamento oltraggioso, provvedano subito a qualificarsi come ufficiali o agenti di polizia giudiziaria / agenti pubblica di sicurezza, contemporaneamente procedendo all’identificazione, se non altro ai sensi del TULPS.

In questo modo qualsiasi comportamento oltraggioso che avvenga dopo questo momento non potrà certamente usufruire dell’istituto della tenuità del fatto.

Sergio Bedessi

[1] Dalla legge di conversione del d.l. 130/2020.

[2] Cass. Pen. Sez. 3, n. 31930 del 07/06/2022, ma anche, sullo stesso concetto, Sez. VI, n. 14741/2026.