Titolarità effettiva, il d.lgs. n. 122/2026 rivoluziona l’accesso ai dati: cosa cambia per PA, imprese e professionisti

Titolarità effettiva, il d.lgs. n. 122/2026 rivoluziona l’accesso ai dati: cosa cambia per PA, imprese e professionisti

Il recepimento della direttiva europea ridisegna l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva. Coinvolti autorità pubbliche, intermediari finanziari, professionisti, giornalisti e amministrazioni impegnate nella gestione di fondi europei e PNRR. L’obiettivo è rafforzare il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo attraverso una maggiore circolazione delle informazioni e nuovi strumenti di controllo

Un tassello fondamentale del nuovo quadro europeo

L’Italia compie un nuovo passo nell’adeguamento alle regole europee in materia di antiriciclaggio con il Decreto Legislativo 10 giugno 2026, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2026. Il provvedimento recepisce alcune disposizioni della Direttiva (UE) 2024/1640, uno degli atti che compongono il nuovo pacchetto normativo europeo volto a contrastare in maniera più efficace il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

La logica che ispira la riforma è chiara: rendere le informazioni sulla proprietà e sul controllo effettivo di imprese, persone giuridiche, trust e istituti analoghi più facilmente accessibili ai soggetti che svolgono funzioni di vigilanza, controllo, prevenzione e investigazione.

Si tratta di un intervento che interessa non soltanto il settore finanziario, ma anche il sistema delle pubbliche amministrazioni, gli enti che gestiscono fondi europei, le stazioni appaltanti e tutti i soggetti chiamati a verificare la trasparenza di operazioni economiche e finanziarie.

Registro della titolarità effettiva, cosa cambia

Il cuore della riforma è rappresentato dalla revisione delle regole di accesso alle informazioni conservate nelle sezioni dedicate alla titolarità effettiva del Registro delle imprese. Il decreto modifica infatti il Decreto Legislativo 231/2007, introducendo un nuovo impianto normativo che disciplina nel dettaglio chi può consultare i dati, con quali modalità e per quali finalità.

L’obiettivo è favorire una maggiore trasparenza dei soggetti giuridici e agevolare l’individuazione delle persone fisiche che, in ultima istanza, controllano o beneficiano delle attività economiche. Un aspetto ritenuto strategico dall’Unione europea per prevenire l’utilizzo di società e strutture giuridiche opache per finalità illecite.

Accesso diretto per autorità nazionali ed europee

Tra le innovazioni più rilevanti vi è l’introduzione dell’articolo 21-bis che disciplina l’accesso alle informazioni da parte delle autorità competenti. Il decreto prevede che tali soggetti possano consultare i dati in modo immediato, diretto, non filtrato e senza alcuna preventiva comunicazione all’interessato.

Tra i soggetti autorizzati figurano il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le Autorità di vigilanza, l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), la Guardia di Finanza, la Direzione Investigativa Antimafia, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’accesso viene inoltre esteso ad alcuni organismi europei strategici, tra cui la nuova Autorità europea antiriciclaggio AMLA, la Procura europea (EPPO), l’Ufficio europeo antifrode (OLAF), Europol ed Eurojust.

La misura punta a rendere più rapido lo scambio di informazioni tra amministrazioni e organismi investigativi, favorendo un approccio coordinato a livello nazionale ed europeo.

Il ruolo di banche, professionisti e soggetti obbligati

Un altro elemento centrale riguarda i cosiddetti soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio. Il nuovo articolo 21-ter permette loro di accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva per svolgere gli adempimenti di adeguata verifica della clientela.

Banche, intermediari finanziari, professionisti e altri operatori dovranno accreditarsi presso la Camera di commercio competente e potranno utilizzare le informazioni esclusivamente per le finalità previste dalla normativa. L’accreditamento avrà una durata di due anni e sarà soggetto a specifici controlli.

Di particolare interesse è anche l’obbligo di segnalare eventuali incongruenze tra i dati presenti nel Registro e quelli acquisiti durante le attività di verifica. Tali segnalazioni potranno costituire un ulteriore strumento a supporto delle attività di controllo e vigilanza da parte delle autorità competenti.

Giornalisti, Terzo Settore e PNRR, le nuove categorie abilitate

Uno degli aspetti più innovativi del decreto riguarda il riconoscimento del cosiddetto “legittimo interesse” all’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva.

La normativa individua espressamente una serie di categorie che possono richiedere l’accesso ai dati, tra cui giornalisti professionisti e pubblicisti, enti del Terzo Settore, organizzazioni non governative, professori universitari e ricercatori impegnati in attività connesse alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il decreto include inoltre soggetti che operano nell’ambito della gestione delle risorse pubbliche e dei programmi europei. Tra questi figurano le amministrazioni coinvolte nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), le autorità competenti sui fondi europei e le stazioni appaltanti, oltre all’ANAC nell’ambito delle procedure di affidamento degli appalti pubblici.

Per il mondo delle amministrazioni locali si tratta di una novità significativa, poiché consente un rafforzamento delle verifiche sulla trasparenza degli operatori economici coinvolti in programmi finanziati con risorse pubbliche e comunitarie.

Le tutele per la privacy e i casi di esclusione

Accanto all’ampliamento dell’accessibilità ai dati, il decreto introduce una serie di garanzie a tutela della riservatezza e della sicurezza delle persone coinvolte.

Il nuovo articolo 21-sexies prevede infatti la possibilità di limitare o escludere l’accesso alle informazioni in presenza di circostanze eccezionali. Tra queste rientrano i casi in cui il titolare effettivo sia esposto a rischi sproporzionati di frode, ricatto, estorsione, violenza o intimidazione, nonché le situazioni che coinvolgono minori o persone incapaci.

La valutazione viene demandata alle Camere di commercio territorialmente competenti, che devono effettuare un bilanciamento tra le esigenze di trasparenza e la tutela della persona interessata.

Nuovo organismo antiriciclaggio del Notariato

Il decreto interviene anche sul comparto notarile attraverso la sostituzione dell’articolo 34-bis del Dlgs 231/2007. Viene infatti istituito presso il Consiglio Nazionale del Notariato un organismo autonomo e indipendente per la gestione accentrata dei dati antiriciclaggio trattati nell’ambito dell’attività notarile.

L’organismo avrà il compito di raccogliere, elaborare e analizzare dati e informazioni utili all’individuazione di possibili fenomeni di riciclaggio, favorendo una maggiore qualità delle segnalazioni di operazioni sospette e una più efficace collaborazione con le autorità competenti.

La misura si inserisce nel percorso di digitalizzazione dei processi di controllo e rappresenta uno dei principali strumenti introdotti dal legislatore per rafforzare l’intelligence finanziaria a livello nazionale.

Impatti per pubbliche amministrazioni e città intelligenti

Dal punto di vista della pubblica amministrazione, il decreto produce effetti che vanno oltre il semplice recepimento di una direttiva europea. Una maggiore disponibilità di informazioni sulla titolarità effettiva può contribuire a rendere più efficaci le attività di verifica sui beneficiari di fondi pubblici, sui partecipanti alle gare d’appalto e sui soggetti coinvolti in progetti strategici di innovazione urbana.

In un contesto in cui le città utilizzano sempre più dati e piattaforme digitali per governare servizi, investimenti e infrastrutture, la trasparenza societaria diventa un elemento essenziale per garantire integrità amministrativa, corretta allocazione delle risorse e contrasto alle infiltrazioni criminali nell’economia legale. Questa è un’analisi editoriale basata sugli effetti potenziali della norma.

Entrata in vigore e prossime scadenze

Il Decreto Legislativo n. 122/2026 entrerà in vigore il 23 luglio 2026, quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Entro sessanta giorni dovranno essere aggiornate le specifiche tecniche e il disciplinare necessario a rendere operativo il nuovo sistema di accesso ai dati sulla titolarità effettiva.

Successivamente, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy adotterà il provvedimento che sancirà l’operatività del sistema, completando così il percorso di attuazione della riforma.

La nuova disciplina rappresenta uno dei più importanti interventi degli ultimi anni in materia di trasparenza societaria e antiriciclaggio, destinato ad avere impatti rilevanti non solo per il settore finanziario e professionale, ma anche per l’intero ecosistema pubblico chiamato a gestire risorse, investimenti e programmi strategici di sviluppo.