Legal Codice della strada, l’articolo 182 è dedicato a chi guida la bicicletta: dall’obbligo di fila indiana all’uso delle piste ciclabili. Tutti gli obblighi e le curiosità Luca M. Saladini 11 October 2026 Italia Codice della strada, l’articolo 182 è dedicato a chi guida la bicicletta: dall’obbligo di fila indiana all’uso delle piste ciclabili. Obblighi, curiosità e sanzioni. La circolazione della “bicicletta” e di tutti i mezzi a due ruote non a motore è regolamentata dall’Art. 182. che disciplina il comportamento dei conducenti dei velocipedi e traduce in prescrizioni operative l’esigenza di conciliare la ridotta stabilità del mezzo con la sicurezza degli altri utenti della stradatratta nello specifico la circolazione dei velocipedi. La norma deve essere letta insieme alla definizione di velocipede contenuta nell’articolo 50 CdS, alle caratteristiche costruttive e ai dispositivi previsti dall’articolo 68 CdS e alle disposizioni di dettaglio dell’articolo 377 del Regolamento CdS. Un articolo, 10 commi, una serie di decreti attuativi che hanno aggiornato la disciplina. Comma 1 I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro. 1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili ((, sugli itinerari ciclopedonali e nelle zone ciclabili)). La marcia su unica fila non costituisce, nei centri abitati, un obbligo assoluto: opera quando lo richiedono le condizioni della circolazione, mentre resta sempre vietato procedere affiancati in più di due. Fuori dai centri abitati la fila unica è la regola, con la sola eccezione del minore di dieci anni che proceda alla destra dell’altro ciclista. Dal 14 dicembre 2024 il comma 1-bis esclude tali prescrizioni non soltanto sulle strade urbane ciclabili, ma anche sugli itinerari ciclopedonali e nelle zone ciclabili. L’eccezione non elimina, comunque, i doveri generali di prudenza e di adeguamento alle concrete condizioni del traffico. Comma 2 I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sè, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie. Comma 3 Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo. I commi 2 e 3 mirano a preservare il pieno controllo del mezzo. Il ciclista deve poter utilizzare liberamente braccia e mani, reggere il manubrio almeno con una mano, conservare la visuale e compiere prontamente le manovre necessarie; non può farsi trainare, trainare veicoli fuori dei casi consentiti o condurre animali. Comma 4 I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza. Il comma 4 non impone di scendere sempre dal velocipede: l’obbligo sorge quando il ciclista sia di intralcio o pericolo per i pedoni. L’articolo 377, comma 2, del Regolamento CdS prescrive inoltre l’attraversamento a piedi quando l’intensità del traffico o le circostanze lo richiedano. Il ciclista che conduce il mezzo a mano è assimilato al pedone; chi attraversa pedalando resta invece conducente di un veicolo e deve rispettare la disciplina applicabile alla traiettoria concretamente seguita. Negli attraversamenti regolati da semaforo trovano applicazione le indicazioni dell’articolo 41 CdS. Comma 5 È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all’articolo 68, comma 5. Codice della strada, l’art. 182 disciplina il comportamento dei conducenti dei velocipedi Codice della strada, l’articolo 182 è dedicato a chi guida la bicicletta: dall’obbligo di fila indiana all’uso delle piste ciclabili. Tutti gli obblighi e le curiosità LEGGI ANCHE Italia, aumenta la produzione di rifiuti urbani pro capite, ma migliora anche la raccolta differenziata. I dati Comma 6 I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a piu’ di due ruote simmetriche, solo da quest’ultimo. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360. Comma 7 Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età. Comma 8 Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l’art. 170. Comma 9 I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalita’ stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile. 9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita’, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162. (99) 9-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 2024, N. 177 La riforma del 2024 ha eliminato il precedente comma 9-ter e ha ricollocato la disciplina della posizione avanzata dei ciclisti nel nuovo istituto della zona di attestamento ciclabile, coordinandola con gli articoli 143, 145 e 154 CdS. Nello stesso quadro, l’articolo 148, comma 9-bis, CdS richiede ai veicoli a motore un adeguato distanziamento laterale nel sorpasso dei velocipedi e, quando la strada lo consenta, almeno 1,5 metri. Profili sanzionatori La sanzione generale è da euro 26 a euro 102; per i velocipedi appositamente costruiti e omologati per il trasporto di più persone di cui al comma 6 è da euro 42 a euro 173. Non è prevista decurtazione di punti. Quando la condotta richiama altre disposizioni, in particolare per trasporto di oggetti o animali, precedenza, manovre o dispositivi del veicolo, occorre individuare la norma speciale effettivamente violata ed evitare duplicazioni sanzionatorie sul medesimo fatto.