Codice della Strada, segnalare un posto di blocco sui social è reato? Ecco cosa si rischia

Codice della Strada, segnalare un posto di blocco sui social è reato? Ecco cosa si rischia

Segnalare un posto di blocco ad amici e familiari sui social è reato? Ecco cosa dice il Codice della Strada in merito.

Un tempo bastava lampeggiare con gli abbaglianti per segnalare un posto di blocco della polizia locale, carabinieri o polizia stradale. Un tempo. Ora è tutto è diverso. Oggi la solidarietà tra automobilisti è cambiata. Ci sono le app social: canali WhatsApp dedicati. O canali Telegram. In tanti ne fanno parte senza sapere però cosa si rischia realmente.

Insomma una cortesia tra automobilisti per evitare contravvenzioni e decurtazioni di punti dalla patente, rappresenta in realtà un fenomeno crescente e tenuto sotto costante osservazione da parte delle forze dell’ordine e delle autorità giudiziarie.

Dal punto legislativo la giurisprudenza italiana si è espressa in modo chiaro dopo che alcune procure territoriali e alcuni comandi delle forze dell’ordine avevano denunciato apertamente i creatori, gli amministratori e tutti i partecipanti dei gruppi social per il reato di interruzione di pubblico servizio, disciplinato dall’articolo 340 del Codice Penale.

Indirizzo cambiato nel tempo dopo che i pronunciamenti dei Gip di Genova, Alghero e Agrigento, hanno definitivamente escluso la rilevanza penale di tali condotte: in sostanza segnalare la presenza di pattuglie tramite app non costituisce un reato perché tale comunicazione privata non finisce per paralizzare o alterare l’attività istituzionale delle pattuglie, che proseguono i propri controlli sul territorio in maniera regolare.

Posto di blocco segnalato con abbaglianti o utilizzando i social è reato? Ecco cosa dice il codice della strada in merito

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Discorso diverso sull’eventuale illecito amministrativo previsto dal Codice della strada. L’articolo 153 punisce la segnalazione visiva con gli abbaglianti con multe che vanno da 42 a 173 euro. Per quanto riguarda invece i messaggi WhatsApp o Telegram non esiste una sanzione diretta riferita al contenuto del testo. Permane invece l’illecito nel caso in cui il conducente digiti o consulti lo smartphone alla guida, incorrendo nelle sanzioni dell’articolo 173 del Cds, che vieta sempre l’utilizzo durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi.

Discorso diverso se si segnala un autovelox

Discorso completamente diverso se la segnalazione è effettuata per i controlli di velocità effettuati tramite dispositivi come autovelox, telelaser o tutor.

Per questo caso la giurisprudenza fa riferimento all’articolo 45 comma 9-bis del Codice della strada, che vieta tassativamente “la produzione, la commercializzazione e l’uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento”.

Per i trasgressori, il successivo comma 9-ter stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 825 a 3.305 euro.

Risultano invece del tutto legali le principali applicazioni di navigazione satellitare, come Google Maps o Waze, che segnalano i controlli elettronici della velocità. Il motivo? Semplice, questi software si limitano a condividere sulla mappa la posizione geografica dove è previsto un possibile un controllo elettronico della velocità e non per forza la reale presenza delle forze dell’ordine.