Ambiente Dal territorio Trento, inquinamento atmosferico: dal 2 novembre arrivano le limitazioni al traffico Francesco Ton... 31 October 2026 Nord-Est Lunedì 2 novembre scattano a Trento le limitazioni strutturali per la circolazione delle auto contro l’inquinamento atmosferico: ecco giorni, orari e veicoli soggetti ai divieti del traffico Arriva novembre e con lui anche le restrizioni per la circolazione dei veicoli a Trento. Con i mesi freddi aumenta l’utilizzo dei veicoli privati e dunque il rischio di una maggiore quantità di emissioni nell’aria e il capoluogo dell’omonima provincia autonoma corre ai ripari. A partire dal 2 novembre 2026 e fino a 31 marzo 2027 saranno in vigore le limitazioni strutturali per il traffico dei mezzi nelle strade del Comune trentino, assecondando le disposizioni del Piano di tutela della qualità dell’aria adottato dalla Giunta provinciale. I divieti, innanzitutto, varranno dal lunedì al venerdì, mentre i sabato e i festivi la circolazione sarà libera. Inoltre le restrizioni non saranno in vigore a tutte le ore, ma in quelle in cui si concentra la maggior parte del traffico: traffico limitato dunque dalle 7 alle 10 e poi dalle 16 alle 19. Veicoli vietati e deroghe Trento, inquinamento atmosferico: dal 2 novembre arrivano le limitazioni al traffico LEGGI ANCHE Bici Velox contro e-bike e monopattini truccati: la proposta per controllare la velocità e fermare i mezzi irregolari Le limitazioni riguardano soprattutto i mezzi diesel: saranno soggetti a divieto di circolazione quelli fino a Euro 3. Stop poi ai motocicli e ciclomotori due tempi Euro 0 e 1, mentre per i veicoli a benzina riguarda solo gli Euro zero. Non è più ammessa ormai da due anni la deroga per i mezzi a gasolio Euro 3 adibiti al trasporto merci, ma dopo i confronti con le associazioni di categoria ci saranno due tipologie di autoveicoli che avranno comunque l’autorizzazione a circolare: autoveicoli alimentati a gasolio di classe ambientale Euro 3 classificati per trasporti specifici e uso speciale, di cui all’art. 54 comma 1 lettere f) e g) del decreto legislativo 285/1992 e all’art. 203 del decreto Presidente della Repubblica 495/1992; veicoli alimentati a gasolio di classe ambientale Euro 3 classificati come mezzi d’opera, di cui all’art. 54 comma 1 lettera n) del decreto legislativo 285/1992.