Alcol o droga: novità nel Codice della strada 2024

Alcol o droga: novità nel Codice della strada 2024

Nuove regole per chi guida sotto effetto di alcol o droga: nelle prossime settimane, il Parlamento esaminerà tutto.

Alcol mentre si viaggia: quale prevenzione

Alcolock fra le novità principali del nuovo Codice della strada. È in arrivo nel 2024, appena il Parlamento darà l’ok al disegno legge voluto dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Per rispondere alla vera esigenza di ridurre il numero di sinistri gravi e gravissimi sulle strade italiane, causati specie dall’alcol. Il ddl si compone di quattro titoli, ciascuno suddiviso per capi, e diciassette articoli. L’articolo 2 inserisce i commi 3-ter e 3-quater all’articolo 125 del Codice della strada. Inerenti alla disciplina dell’alcolock, il dispositivo da installare sui veicoli in uso ai soggetti condannati per guida in stato di ebbrezza. Che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero.

Se bevi alcol, non parti

Il nuovo comma 3-ter stabilisce che i titolari di patente italiana (per i quali c’è il divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida) possono guidare, sul territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N, solo se su questi veicoli è presente l’alcolock. Lo stesso multato deve comprarlo. Sarà un apposito decreto del ministro delle Infrastrutture a definire le caratteristiche del menzionato dispositivo, delle relative modalità di installazione e delle officine autorizzate al montaggio dello stesso. È prevista, altresì, l’apposizione di un sigillo al dispositivo allo scopo di impedirne l’alterazione o la manomissione dopo l’installazione.

Il nuovo comma 3-quater prevede che in caso di violazione delle prescrizioni si applicano le sanzioni di cui ai commi 3 e 5 del medesimo articolo 125, e cioè la sanzione amministrativa del pagamento di 158 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi. Le stesse sanzioni, in misura raddoppiata, si applicano al titolare di patente italiana, che circoli sul territorio nazionale su un veicolo a motore sprovvisto dell’alcolock. O con dispositivo alterato, manomesso o non funzionante.

Droga, la novità più importante

Il disegno di legge introduce nuove misure contro i conducenti privi di patente, sorpresi in stato alterato da droga alla guida. Per garantire la sicurezza della circolazione anche con riferimento alle ipotesi in cui i conducenti non siano titolari di patente di guida.

In particolare, spiega l’Asaps, c’è una novità al fine di evitare che i conducenti privi di patente al momento della commissione di reati in materia di guida sotto l’effetto di stupefacenti possano ottenere il rilascio della patente dopo l’accertamento di tali reati.

Il conducente under 21 nei confronti del quale siano stati accertati i reati di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, qualora non ne sia già titolare al momento del fatto, prima dei 24 anni non può conseguire una patente di guida. Neanche per conversione di patente rilasciata all’estero.

Quando il guidatore sorpreso in stato di alterazione dopo aver assunto stupefacenti non è titolare di patente, in luogo della sospensione cautelare della patente prevista dall’articolo 223 del Codice della strada, è imposto, in attesa della definizione del giudizio sulla responsabilità penale dello stesso, il divieto di conseguire una nuova patente per tutta la durata del periodo indicato dallo stesso articolo 223.

Sia il comma 2 che il comma 3 contemplano, infine, l’estensione degli effetti delle sanzioni amministrative e delle misure cautelari previste per chi è sorpreso a guidare in stato di alterazione dopo aver assunto stupefacenti anche a chiunque, al momento dell’accertamento del fatto, stava esercitandosi alla guida.

Percorso di verifica

Il comma 6-quater, infine, delinea un percorso di verifica dell’idoneità psico-fisica che non è limitato alla visita medica imposta dal Prefetto con il provvedimento di revisione ma che, incidendo sulla riduzione della durata della validità della patente di guida, consente di monitorare, mediante visite più accurate e frequenti, il conducente che ha fatto uso di stupefacenti.

Si prevede, a tal fine, che nei casi in cui sia stata disposta la visita medica di revisione, la validità della patente non può essere confermata. La prima volta per più di un anno. La seconda volta per più di tre anni. Dalla terza volta, per più di cinque anni. Per questa via, il conducente sorpreso ad assumere stupefacenti viene sottoposto ad una sorveglianza sanitaria più frequente rispetto ai conducenti non assuntori, chiosa l’Asaps.