Riduzioni di limiti velocità e tempi permanenza ZTL per migliorare la qualità dell’aria

Riduzioni di limiti velocità e tempi permanenza ZTL per migliorare la qualità dell’aria

In corso al Senato l’iter di conversione del d.l. n. 69/23 che novella gli articoli 6 e 7 del Codice della Strada con lo specifico obiettivo di migliorare la qualità dell’aria. Vediamo i contenuti salvo emendamenti che potrebbero intercorrere in sede di conversione.

Modifiche al C.d.S. nel decreto per rimediare alle infrazioni UE

Il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, pubblicato in G.U. Serie Generale del 13 giugno, e con vigore dal 14 giugno) all’articolo 9 (“Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria. Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299”) è andato a modificare il Codice della Strada:

  • consentendo alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di stabilire riduzioni, anche permanenti, della velocità di circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, limitatamente ai tratti che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi, finalizzato a ridurre le emissioni inquinanti connesse ai trasporti;
  • introducendo la possibilità, per i comuni, di stabilire diversi tempi di permanenza massimi all’interno di una determinata ZTL, anche differenziati in relazione alle categorie di veicoli o utenti.

La circolazione fuori dai centri abitati

Il primo gruppo di modifiche (lettera a) coinvolge l’articolo 6 C.d.S., il quale regolamenta la circolazione fuori dei centri abitati, al quale sono aggiunti i nuovi commi (da 1-bis a 1-quinquies):

  • si consente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze, nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell’aria, di disporre riduzioni, anche permanenti, della velocità di circolazione dei veicoli su autostrade e strade extraurbane principali, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi. La procedura prevede che la decisione di introdurre limiti di velocità inferiori sia adottata sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nonché gli enti proprietari o gestori dell’infrastruttura stradale (comma 1-bis);
  • l’ente proprietario o gestore dell’infrastruttura stradale è tenuto a rendere noti all’utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1-bis, in conformità a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3 del Codice della strada, e con le modalità di cui al comma 5 (comma 1 ter);
  • si consente di effettuare l’accertamento del controllo della velocità nelle aree individuate ai sensi del comma 1-bis coi dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico non presidiati, utilizzati o installati dagli organi di polizia stradale per il rilevamento delle infrazioni alla guida e di cui viene data informazione agli automobilisti, a mente del combinato disposto dell’articolo 201, comma 1-bis, lettera f), del Codice della strada e dell’articolo 4 del decreto-legge n. 121/2002 (comma 1 quater);
  • si stabilisce, per l’ipotesi di mancata osservanza dei limiti di velocità stabiliti coi provvedimenti di cui al comma 1-bis, l’applicabilità delle sanzioni previste dall’articolo 142 C.d.S. per il superamento dei limiti di velocità (comma 1 quinquies).

La nuova circolazione nei centri abitati

La seconda modifica (lettera b) riguarda l’articolo 7, il quale regolamenta la circolazione nei centri abitati, a cui viene aggiunto un nuovo comma 9-ter, finalizzato a consentire ai comuni di stabilire, all’interno di una determinata zona a traffico limitato (ZTL), diversi tempi massimi di permanenza, tra l’ingresso e l’uscita, anche differenziati per categoria di veicoli ovvero di utenti.

La finalità di migliorare la qualità dell’aria

Nella relazione illustrativa, dove si specifica che le misure dell’articolo 9 in esame sono deputate al miglioramento della qualità dell’aria, viene citata la direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell’aria e per un’aria maggiormente pulita in Europa, dove si impone agli Stati membri di limitare le emissioni inquinanti e che risulta oggetto di tre procedure di infrazione:

  • 2014/2147, ha per oggetto la contestazione circa il superamento nelle zone interessate dei valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e la mancata adozione delle misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le particelle PM10 nell’insieme delle zone interessate (Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto). In relazione a tale procedura, l’Italia è stata condannata dalla CGUE nella causa 644/18;
  • 2015/2043, ha per oggetto il superamento e la mancata adozione di misure finalizzata a ridurre i valori limite del biossido di azoto (NO2) nei territori interessati (Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana). Nell’ambito di tale procedura, è stata pronunciata dalla Corte europea di giustizia sentenza di condanna nella causa n. 573/2019;
  • nel 2020, la Commissione ha aperto la procedura 2020/2299, relativamente al PM2,5.

Il Protocollo “Aria Pulita”

La relazione illustrativa evidenzia, inoltre, che tra le svariate iniziative intraprese dall’Italia per la risoluzione delle procedure si inserisce il Protocollo “Aria Pulita” firmato, nell’ambito del Clean Air Dialogue, a Torino il 4 giugno 2019, il quale reca un Piano d’azione della durata di 24 mesi per il miglioramento della qualità dell’aria. In dettaglio, nell’ambito di intervento 3 “Mobilità”, vengono delineate quali azioni di intervento:

  • Azione 1. Introduzione dei criteri ambientali nella disciplina della circolazione in ambito extraurbano che prevede quale misura attuativa: “A) formulare una proposta di modifica del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, volta ad introdurre il criterio ambientale per l’adozione di provvedimenti di limitazione della circolazione, limitatamente ai tratti autostradali adiacenti ai centri urbani, con particolare riferimento alla riduzione dei limiti di velocità”;
  • Azione 2. Controllo delle aree a traffico limitato che individua quale misura attuativa “formulare una proposta di modifica della legge n.127 del 1997 e del successivo decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250 e congiuntamente dell’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 al fine di meglio precisare la possibilità dell’utilizzo dei dispositivi per il controllo delle aree a traffico limitato anche all’interno di tali aree e non solo nelle zone di varco”.

La stessa Relazione illustrativa specifica che, nel contesto in questione, si inserisce la novella di cui all’articolo 9 del decreto in corso di conversione, la quale risulta finalizzata ad attuare le misure indicate dal Protocollo di Torino, strumentali al superamento delle contestazioni all’Italia oggetto delle procedure di infrazioni citate. Sul tema, viene rinviato a quanto illustrato da ISPRA nel documento “Le emissioni da trasporto Serie storiche e scenari” presentato nel corso del convegno “La mobilità sostenibile nelle aree urbane: la situazione attuale e le prospettive future”, tenutosi a Roma nell’ottobre 2022.