Circolazione stradale, l’ente locale non può impugnare le decisioni del Prefetto

Circolazione stradale, l’ente locale non può impugnare le decisioni del Prefetto

Notizie correlate

Il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato relativamente al caso dell’Astral, sentenziando che la Regione non può insorgere contro le decisione prese dal Prefetto in sede di controllo delle sanzioni in materia di circolazione stradale

Una recente sentenza del 19 febbraio 2024 n. 1592 del Consiglio di Stato ha stabilito che la circolazione stradale e le relative sanzioni sono competenza dello Stato.

Il Prefetto può controllare l’operato degli enti preposti a garantire la sicurezza stradale locale.

In virtù di ciò, l’ente territoriale non può impugnare la decisione del Prefetto, poiché si tratta di una figura preposta al controllo.

Il caso Astral

Come riportato da NtPlusDiritto, la sentenza del Consiglio di Stato è stata emessa relativamente al caso dell’Astral, Azienda Strade Lazio, società incaricata dalla Regione Lazio di effettuare le funzioni amministrative in merito ai servizi di Polizia stradale.

Nel caso specifico, una signora nel 2017 aveva presentato una domanda per la regolarizzazione e messa in sicurezza di un accesso carrabile, che interessava una strada regionale.

L’Astral aveva respinto la richiesta in virtù della pericolosità dell’accesso per la circolazione stradale, comminando alla signora una sanzione pecuniaria notificata a mezzo verbale.

La Prefettura si era però pronunciata diversamente, disponendo l’archiviazione.

Astral ha impugnato il provvedimento al Tar Lazio, che, tuttavia, ha rigettato il ricorso.

In ultima istanza Astral si era rivolta al Consiglio di Stato, il quale, mediante la sentenza n. 1592, ha chiarato inammissibile la posizione di Astral, rilevando la carenza di legittimazione del ricorrente.

La sentenza

Di seguito un passaggio della sentenza del Consiglio di Stato sez. III del 19 febbraio 2024, n° 1592: “La disciplina della “circolazione stradale” appartiene alla competenza dello Stato, in quanto strumentale alla tutela di un interesse, qual è quello alla sicurezza delle persone, che trascende l’ambito strettamente locale e postula una regolamentazione unitaria; spetta dunque allo Stato anche la disciplina delle sanzioni, mentre la natura degli interessi oggetto di tutela giustifica che, in sede locale, sia stato attribuito al Prefetto un ruolo di coordinamento e anche di controllo sull’esercizio della funzione strumentale a garantire la sicurezza della circolazione stradale da parte degli apparati amministrativi degli enti locali, anche se attivato, in via eventuale, su ricorso della parte”.

In sostanza viene precisato che in sede locale è il Prefetto che ha il ruolo di coordinamento e di controllo per garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Pertanto, non è ammissibile che un organo di amministrazione insorga verso gli organi preposti al controllo.

Le motivazioni del Consiglio di Stato

Il Collegio, relativamente alla sentenza emessa, richiama le motivazioni della Cassazione (n. 3038/2005) su una vicenda simile, dove un Comune si era opposto a un’ordinanza del Prefetto che aveva accolto il ricorso contro un verbale di infrazione e disposto l’archiviazione.

Il CdS ribadisce che la disciplina della circolazione stradale è di competenza dello Stato, in quanto strumentale alla tutela della sicurezza delle persone, che trascende l’ambito locale.

È sempre quindi spettanza dello Stato la disciplina delle sanzioni, mentre in sede locale è il Prefetto che deve coordinare e controllare gli enti locali.

Emiliano Ragoni