Autovelox, quando la ragione sta dalla parte dei Comuni

Autovelox, quando la ragione sta dalla parte dei Comuni

Gli strumenti di accertamento impiegati per il rilevamento immediato della velocità possono essere usati pure per il calcolo della velocità media, e non occorre una cartellonistica particolare per la rilevazione della velocità media in quanto è sufficiente la dicitura “Controllo elettronico della velocità”. Lo scrive la Corte di Cassazione (ordinanza n. 19377) condividendo la tesi difensiva di un Comune.

Una società propose opposizione al verbale che le contestava la violazione dell’art. 142, comma 8, C.d.S., e applicato a suo carico la sanzione amministrativa, per avere un suo automezzo superato il limite di velocità di 90 km/h su un tratto di strada.

Il ricorso fu accolto dal Tribunale in appello che, pertanto, annullava la sanzione, rilevando che la violazione era stata accertata mediante apparecchiatura elettronica che misurava la velocità degli autoveicoli non con riferimento a un punto fisso, bensì in relazione alla velocità media da essi tenuta in un determinato tratto stradale e che tale caratteristica di rilevamento non era stata adeguatamente segnalata agli automobilisti, indicando il cartello la dicitura “Controllo elettronico della velocità”, senza riferimento alla circostanza che sarebbe stato eseguito calcolando della velocità media.

Affermava quindi che la rilevazione della velocità così effettuata era illegittima, poiché non preceduta, come richiesto dall’art. 142, comma 6, C.d.S., da idonea segnalazione e prendendo in considerazione due punti del tratto stradale, uno iniziale e uno finale, di cui soltanto il primo poteva essere visibile.

Ha proposto ricorso in Cassazione il Comune, lamentando che la sentenza si limita a prescrivere, a carico dell’amministrazione, l’obbligo di segnalare la presenza dell’apparecchio elettronico di rilevamento della velocità, senza ulteriori precisazioni, non esponendo le ragioni per cui il sistema di controllo della velocità impiegato consentirebbe la visibilità del solo strumento posto all’ingresso del tratto stradale oggetto di controllo e non di quello finale, né i motivi per cui esso non sarebbe conforme all’interesse pubblico perseguito dalla normativa e agli obblighi di trasparenza gravanti sull’amministrazione.

La decisione, per il Comune, sarebbe quindi arbitraria, avendo il giudice finito per creare una norma ad hoc, specifica per i sistemi di rilevamento della velocità media, in contrasto con le disposizioni del Ministero, che nell’indicare la scritta e le dimensioni del cartello di segnalazione degli strumenti elettronici di rilevamento della velocità non contengono disposizioni peculiari a seconda degli apparecchi utilizzati.

La Cassazione ha accolto le doglianze del Comune, rinviando al Tribunale per un nuovo giudizio, rilevando che lo stesso giudice di merito ha annullato il verbale di contestazione della violazione ex art. 142 C.d.S. sulla base di un giudizio di inadeguatezza del segnale che annunciava la presenza di un sistema elettronico di rilevamento della velocità, mancando esso dell’indicazione che il controllo sarebbe stato eseguito tramite la misurazione della velocità media degli autoveicoli.

Ciò sulla base della considerazione che, in tale evenienza, i punti di rilevamento non sarebbero conoscibili, essendo la loro visibilità limitata al punto di ingresso e non a quello di uscita del tratto di strada interessato, e che, per l’effetto, l’impianto, in difetto di apposita segnalazione delle sue caratteristiche, sarebbe ingannevole per gli utenti, tradendo la ratio sottesa al controllo della velocità mediante l’impiego di strumenti elettronici, che è quella non di rilevare le infrazioni, ma di indurre alla prudenza gli automobilisti e garantire la sicurezza stradale.

Tale ragionamento, per la Cassazione, non è conforme alla normativa in materia: l’art. 142 C.d.S. prevede l’utilizzabilità delle apparecchiature di controllo della velocità “anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati” (comma 6), stabilendo che esse devono essere “segnalate e ben visibili” mediante “l’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosa”.

Le norme si limitano a stabilire, come condizione per l’uso degli apparecchi, solo la loro previa adeguata segnalazione, senza ulteriori precisazioni.

La lettura della norma dà conto che oggetto dell’obbligo di segnalazione è la presenza dell’apparecchio automatico di controllo di velocità, non il tipo di apparecchio, né le modalità con cui esso opera il rilevamento.

Tale obbligo è formulato allo stesso modo per tutti gli apparecchi elettronici di rilevamento della velocità, senza distinzioni tra quelli che compiono tale accertamento da un punto fisso ovvero, come si esprime la norma, tramite “calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati”, nonostante questo tipo di strumento sia espressamente previsto dalla stessa norma.

L’indistinta previsione dell’obbligo di segnalazione per gli uni e gli altri impedisce di operare distinzioni in ordine al contenuto di tale obbligo, potendosi sostenere, a contrario, che se la legge avesse voluto operare una diversificazione della segnalazione in relazione ai diversi tipi di apparecchi utilizzabili l’avrebbe introdotta.

Secondo la Cassazione l’identità e uniformità della disciplina costituisce un indice di interpretazione letterale che porta a escludere che l’obbligo di segnalazione della presenza di apparecchi di rilevamento della velocità mediante calcolo della velocità media debba assumere contenuti ulteriori e specifici rispetto agli altri, cioè l’indicazione delle modalità con cui l’accertamento viene eseguito.

La lettura della norma autorizza, anzi, l’interpretazione opposta, portando a ritenere che l’obbligo di segnalazione deve considerarsi assolto con la presenza, come accertato nel caso di specie, di un cartello che avverte che la strada è sottoposta a controllo elettronico della velocità, senza ulteriori specificazioni.

Le censure svolte dal Comune ricorrente portano a considerare come arbitrario e ingiustificato il giudizio, del Tribunale, di inadeguatezza della segnalazione contenuta nel cartello apposto nel tratto di strada in cui è stata accertata la violazione.

Esso, per la Cassazione, appare il frutto di una valutazione condotta in astratto, non in concreto, fondata sulla mera ragione che l’impianto misurava la velocità media degli autoveicoli.

La valutazione è condotta in forza di una regola applicabile in tutti i casi in cui la rilevazione avviene mediante il calcolo della velocità media degli autoveicoli in un tratto di strada determinato.

Tale conclusione, per i togati romani, vale anche con riguardo all’affermazione della sentenza esaminata, secondo cui un apparecchio di tale tipo consentirebbe la visibilità solo dello strumento di rilevazione posto nel tratto iniziale e non in quello finale, che, oltre a essere generica, risulta meramente assertiva.