Trasporto rifiuti, come effettuare il controllo delle firme elettroniche

Trasporto rifiuti, come effettuare il controllo delle firme elettroniche

A partire dal 13 febbraio 2026, il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), introduce l’obbligo del Formulario di Identificazione del Rifiuto digitale (xFIR) per la tracciabilità dei rifiuti, sostituendo i precedenti formulari cartacei.

Il FIR deve essere firmato digitalmente da produttore, trasportatore e destinatario tramite l’app RENTRI o portale dedicato, utilizzando SPID, CNS o firma remota qualificata.

L’organizzazione del RENTRI

Il registro è articolato in:

  1. a) una sezione anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni;
  2. b) una sezione tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 152/2006 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto ove previsto.

I punti chiave del nuovo sistema

Sinteticamente il RENTRI si articola sui seguenti punti chiave:

  • obiettivi: garantire maggiore trasparenza, semplificazione amministrativa e un controllo efficace contro la gestione illecita dei rifiuti;
  • soggetti obbligati: imprese che trattano rifiuti, produttori di rifiuti pericolosi, trasportatori, commercianti e intermediari;
  • strumenti: piattaforma online che digitalizza il registro di carico e scarico e il Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR).

Il formulario digitale di identificazione del rifiuto

La piena operatività del RENTRI, con l’obbligo di uso dei nuovi registri digitali, è iniziata a partire dal 13 febbraio 2026, data dalla quale è possibile firmare tramite l’app “RENTRI FIR digitale” su dispositivi mobili, oppure attraverso i servizi web del portale RENTRI.

Da tenere presente:

  • vengono accettati certificati di firma qualificata (remota o dispositivo) rilasciati da CA accreditata AgID, sigilli di firma per persone giuridiche, CNS, o il certificato di firma remota specifico generabile nella sezione “Interoperabilità” del portale RENTRI;
  • ogni soggetto (produttore, trasportatore, destinatario) deve firmare il documento. Il FIR deve essere sottoscritto da produttore e trasportatore prima dell’avvio del trasporto;
  • una volta completato e firmato da tutte le parti, il FIR non è più modificabile né annullabile. L’annullamento è possibile solamente al soggetto emittente, finché il documento non è stato firmato da tutte le parti e presenta solamente la firma del produttore/detentore.

La procedura operativa per il controllo delle firme digitali sul formulario di identificazione del rifiuto

Gli organi di polizia e di controllo hanno un accreditamento privilegiato al portale RENTRI e possono accedere tramite computer o tablet in dotazione per i controlli su strada alla Sezione tracciabilità e in questo modo effettuare una verifica in tempo reale.

Dal momento che i dati dei rifiuti pericolosi devono essere trasmessi al sistema, l’operatore di polizia può dunque verificare la corrispondenza tra il carico e i dati presenti nel database nazionale, provvededo all’identificazione dei firmatari dal momento che il sistema registra chi ha apposto la firma digitale (produttore, trasportatore o destinatario) e l’orario esatto dell’operazione.

Ogni xFIR digitale è identificato da un codice univoco e da un QR Code e il trasportatore può esibire il FIR digitale direttamente dal proprio dispositivo mobile oppure mostrare una copia di cortesia cartacea.

L’organo di polizia scansiona, tramite l’app, il QR Code per collegarsi ai servizi di interoperabilità del RENTRI.

È così possibile verificare istantaneamente se il documento è autentico e se la catena di certificazione delle firme è valida.

Gli strumenti di verifica della firma sul formulario

Le firme digitali nel RENTRI sono basate sugli standard tecnici definiti dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).

È così possibile verificare l’integrità del file *.xfir originale in quanto a:

  • integrità del documento – il software di controllo verifica che il file non sia stato alterato dopo l’apposizione delle firme;
  • validità del certificato – viene controllato che il certificato di firma del produttore o del conducente fosse valido (non scaduto o revocato) al momento della firma;
  • valore legale – solamente il file digitale originale contenente le firme elettroniche ha valore legale mentre la stampa cartacea è un supporto visivo e non sostituisce il file digitale in caso di contestazioni.

I dati verificabili su strada

Su strada l’organo di polizia può verificare i dati inerenti a:

  • soggetti coinvolti nel trasporto dei rifiuti – verifica iscrizione al RENTRI e poteri di firma;
  • firma del produttore del rifiuto – verifica digitale del certificato (solitamente firma remota);
  • firma del trasportatore del rifiuto – verifica tramite l’App RENTRI e PIN operativo del conducente;
  • percorso del rifiuto – è possibile l’incrocio dei dati con gli eventuali sistemi di geolocalizzazione (se obbligatori).

Come può l’organo di polizia effettuare il controllo in mancanza di connettività?

Qualora il controllo avvenga in un’area senza copertura internet oppure qualora il sistema RENTRI sia temporanamente inattivo o fermo:

  • il trasportatore deve avere con sé una dichiarazione di indisponibilità del sistema RENTRI (se il problema si era presentato già alla partenza del mezzo) oppure la stampa del FIR digitale con le annotazioni necessarie;
  • l’organo di polizia, preso atto di quanto sopra, effettuerà un controllo differito, verificando successivamente sul portale RENTRI se i dati sono stati caricati non appena la connessione è tornata disponibile, come previsto dalle modalità operative del Ministero, oppure no.

Il quadro sanzionatorio

Il quadro sanzionatorio è stato recentemente aggiornato in particolare con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni nel febbraio 2026.

Le violazioni riguardano adesso anche l’integrità delle firme digitali e la puntualità nella trasmissione dei dati (art. 258 D.Lgs. 152/2006).

 

Violazione Rifiuti NON Pericolosi Rifiuti Pericolosi Sanzioni Accessorie
Trasporto senza FIR (o FIR digitale non emesso/non firmato) € 1.600 – € 10.000 € 1.600 – € 10.000 + Rilevanza Penale Sospensione patente (fino a 8 mesi) e Albo Gestori.
Dati incompleti o inesatti (che non permettono la tracciabilità) € 2.000 – € 10.000 € 10.000 – € 30.000 Possibile sequestro del mezzo.
Errori formali (dati inesatti ma ricostruibili da altre fonti) € 260 – € 1.550 € 260 – € 1.550 Nessuna.
Mancata/Errata conservazione digitale a norma (5 anni) Fino a € 10.000 Fino a € 15.500 Perdita valore probatorio.

NOTA BENE: visti i recenti problemi tecnici della piattaforma (febbraio 2026), il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha stabilito che le sanzioni per la mancata trasmissione dei dati xFIR si applicheranno pienamente solo dal 15 settembre 2026, a patto che l’operatore possa dimostrare l’utilizzo delle misure di emergenza (Decreto Direttoriale n. 25/2026).

Esimenti sanzionatorie e misure di emergenza

Dal 5 febbraio 2026, il Decreto Direttoriale n. 25 ha introdotto le “Misure di emergenza” che prevedono che non si possa sanzionare per l’assenza di xFIR digitale qualora:

  • esista una comprovata indisponibilità del sistema RENTRI;
  • l’operatore abbia emesso un FIR cartaceo riportando nelle annotazioni la dicitura: “FIR emesso in modalità cartacea ai sensi dell’Allegato 2 al D.D. n. 25 del 05.02.2026”;
  • sia stata inviata la notifica di disservizio via PEC al Ministero.

Sergio Bedessi