Omologazione e taratura Autovelox, Cassazione dalla parte dei Comune

Omologazione e taratura Autovelox, Cassazione dalla parte dei Comune

Nelle ipotesi in cui il sanzionato contesta omologazione iniziale e taratura periodica dello strumento di rilevazione dell’infrazione stradale, spetta all’Amministrazione la relativa prova positiva. Lo ha ribadito la II Sezione Civile della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 19732/2024).

La contestazione

Nella vicenda portata all’attenzione della II Sezione Civile della Cassazione, un uomo aveva inizialmente proposto ricorso al Giudice di Pace per l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura e del sotteso verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale di un Comune, col quale era stata irrogata al medesimo opponente la sanzione di € 354,95 per violazione dei limiti di velocità (art. 142, comma 8, C.d.S.).

Il Giudice di Pace rigettava il ricorso.

L’opponente interponeva gravame al Tribunale, che rigettava l’appello ritenendo infondato il motivo dedotto con cui si contestava, in quanto non provata, la funzionalità e la taratura dello strumento di rilevazione della velocità utilizzato dal Comune.

A giudizio del Tribunale risultava dal verbale di accertamento impugnato che l’apparecchio utilizzato dall’Amministrazione era stato regolarmente omologato e sottoposto a taratura solo tre giorni prima dell’avvenuta infrazione.

Né era stata offerta dal deducente alcuna prova della sua tesi dell’inattendibilità di un apparecchio debitamente omologato e sottoposto a verifica avvenuta in un lasso di tempo congruo rispetto alla contestazione dell’infrazione.

Provata documentalmente la circostanza della taratura e, quindi, della funzionalità dell’apparecchio utilizzato per il rilevamento dell’infrazione, gravava sul ricorrente l’onere, nella specie non assolto, di dimostrare che l’apparecchiatura, nonostante la recentissima verifica, non fosse funzionante.

La giurisprudenza post 2015

La Cassazione, nel confermare l’operato del Comune, ha rilevato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, C.d.S. (Corte cost., n. 113/2015), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che in ipotesi di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (Cass. n. 533/2018), essendo irrilevante (Cass. n. 40627/2021) che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi, palesandosi la necessità di dimostrare o attestare con apposite certificazioni di omologazione e conformità il loro corretto funzionamento (Cass., n. 6579/2023).

Va provata anche la taratura, non solo l’omologazione

In presenza di contestazioni sulla funzionalità dell’apparecchio, non risulta sufficiente che il medesimo risulti omologato, dovendo il giudice verificare l’esistenza della prova della successiva taratura periodica, prova che deve essere fornita dall’Amministrazione che ha contestato l’infrazione.

E’ stato precisato che (Cass. n. 14597/2021) detta prova non possa essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass., n. 18022/2018), aggiungendosi che la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e affidabilità dell’apparecchio non è ricavabile dal verbale di contravvenzione, il quale “non riveste fede privilegiata – e quindi non fa fede fino a querela di falso – in ordine all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, allorché e nell’istante in cui l’eccesso di velocità è rilevato” (Cass., n. 32369/2018).

A carico della P.A. la prova di omologazione e taratura

È a carico della Pubblica Amministrazione, in presenza di contestazione da parte del sanzionato, la prova positiva dell’omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento.

In presenza di detti elementi, di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell’apparato di rilevazione della velocità, spetta alla parte sanzionata l’onere della prova contraria (Cass. Ordinanza n. 22015/2022).

Nella specie, il giudice d’appello aveva verificato, tramite il verbale di accertamento impugnato, l’impiego di un apparecchio regolarmente omologato e corredato dal certificato di taratura, peraltro risalente a soli tre giorni prima rispetto all’accertamento dell’infrazione commessa dall’allora appellante, per la Cassazione tanto basta a integrare la circostanza del corretto funzionamento dell’apparato di rilevazione della velocità, elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria.