Enforcement Legal Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, come cambia la norma Emanuele Mattei 27 December 2024 Cds Italia Notizie correlate Enforcement XPRO Più sicurezza o solo multe? La riforma del Codice della Strada e gli Autovelox Enforcement Monopattino e nuovo codice della strada, connubio impossibile? Enforcement Nuovo Codice della Strada in G.U., obbligo di casco, targa e assicurazione per i monopattini elettrici La recente novella all’art. 187 C.d.S. ne ha mutato sia la rubricazione che gli elementi costitutivi, sopprimendo la necessità di provare l’effettiva alterazione. La Circolare del Viminale del 20 dicembre ha dettato le relative istruzioni operative. Il 14 dicembre 2024 sono entrate in vigore le modifiche apportate al Codice della strada con la L. n. 177/2024. Con riguardo alla disciplina dell’art. 187, la rubrica è sostituita dalla seguente: “Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti“, da cui consegue la soppressione delle parole “in stato di alterazione psico-fisica”. Prima della riforma, alla sintomatologia dell’alterazione doveva accompagnarsi necessariamente l’accertamento alla sua origine e cioè dell’assunzione di una sostanza drogante o psicotropa, non essendo la mera alterazione di per sé punibile, se non derivante dall’uso di sostanza, né essendo tale il semplice uso non accompagnato da alterazione. In pratica era indispensabile provare l’effettiva alterazione con ogni mezzo, come, ad esempio, la visita specialistica di un medico, ovvero la descrizione dettagliata della condotta di guida tenuta dal conducente contenuta nell’annotazione di polizia giudiziaria. Il legislatore, al fine di contrastare in maniera più efficace le condotte di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ha escluso la necessità di provarne l’alterazione, tanto che oggi è sufficiente una valutazione analitica mediante prelievo di sangue o analisi su saliva in strutture ospedaliere o analisi su saliva direttamente su strada, mediante prelevamento di campioni di fluido del cavo orale. Le procedure di accertamento dirette da parte degli operatori di polizia stradale saranno meglio precisate con decreto interministeriale, anche in riferimento alla catena di custodia. Con circolare MIT del 20 dicembre 2024 sono state fornite le prime indicazioni operative. La novità sta nel fatto che, anche a seguito di accertamento positivo tramite narcotest da parte degli organi di polizia stradale, il Prefetto può disporre con procedimento di tipo cautelare la revisione della patente ex art. 128 del Codice della strada. Resta salva la facoltà degli organi di polizia stradale di procedere al ritiro della patente cautelativa fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a 10 giorni quando l’esito degli accertamenti analitici di secondo livello sui campioni prelevati non sia immediatamente disponibile. Le nuove sanzioni si applicano anche a chi è titolare di foglio rosa o non titolare di patente. Resta, invece, la necessità di accertare l’alterazione per la contestazione delle aggravanti nei casi di lesioni personali gravi/gravissime e omicidio stradale. La tesi di coloro che sostengono che tali modifiche vanno a punire ingiustamente chi, pur non trovandosi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e, quindi, in pieno controllo delle proprie abilità psico-fisiche, abbia assunto una dose personale a distanza di giorni dal momento dell’accertamento, in quanto le tracce di principio attivo permangono in corpo anche per lunghi periodi, dovrebbe trovare una mitigazione dalla circostanza che gli accertamenti possono essere effettuati solo su saliva e sangue e quindi con minor possibilità delle sostanze stupefacenti di essere rilevate a distanza di tempo dalla loro assunzione. Non mancheranno dibattiti e ricorsi in termini di legittimità costituzionale della scelta legislativa. Nell’attesa, preme evidenziare come da tempo in altri ambiti, quali ad esempio nel settore dello sport o dell’aviazione, è sufficiente la presenza di droghe nel sangue per sospendere gli atleti o nell’interdire determinate attività. Emanuele Mattei
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