Enforcement Guida in stato di ebbrezza, cosa è cambiato dopo il correttivo Laura Biarella 13 March 2025 Cds Notizie correlate Enforcement Legal Aggiornamento importi sanzioni del C.d.S., slitta al 2026 Enforcement Smart Road Genova, pena esemplare per l’ebbrezza in bicicletta Enforcement Smart Road Etilometro nei locali, obbligo per la sicurezza stradale Il divieto di guida in stato di ebbrezza (art. 186 del codice della strada) in virtù del correttivo (legge n. 177/2024) è stato innovato nella parte sanzionatoria. La punizione viaggia su un doppio livello L’art. 1 della legge n. 177/2024 (correttivo al Codice della Strada, in vigore dal 15 dicembre 2024) apporta, tra le altre, modifiche all’articolo 186 del codice della strada, che disciplina il divieto di guidare in stato di ebbrezza determinato dall’uso di bevande alcoliche. La trasgressione del divieto è punita in un doppio livello, amministrativo e penale. Ebbrezza, illecito amministrativo Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, si ha un illecito amministrativo punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 573 a 2.170. È irrogata anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi (comma 2, lett. a). Ebbrezza, illecito penale Ove il tasso alcolemico sia compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si ha un reato di natura contravvenzionale, punito con la doppia sanzione, detentiva e pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro). È irrogata inoltre la sanzione accessoria della sospensione della patente da 6 mesi a un anno (comma 2, lett. b). Se invece il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 grammi per litro, la contravvenzione è punita con sanzione detentiva e pecuniaria (arresto da 6 mesi e un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro). Viene irrogata altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due anni. Inoltre, per l’ipotesi che il trasgressore abbia utilizzato la vettura altrui, è previsto che la durata della sospensione sia raddoppiata. Se poi lo stesso trasgressore commetta lo stesso fatto entro i due anni successivi all’accertamento (recidiva infrabiennale) la patente è revocata. Salvo che il veicolo non appartenga ad altri, la condanna o il patteggiamento per la fattispecie in disamina comportano la confisca del mezzo (comma 2, lett. c). Per le due ipotesi penalmente rilevanti l’art. 223 del codice della strada statuisce che per i casi di sospensione della patente prevista come sanzione accessoria, tale provvedimento si attua in via provvisoria mediante il ritiro immediato della patente da parte dell’agente accertatore e la trasmissione al prefetto, che dispone la sospensione, e che può durare al massimo 2 anni, 3 per i casi di cui all’art. 222 del codice, 5 per i reati di omicidio o lesioni stradali. In caso di condanna, poi, il provvedimento prefettizio si consolida per la durata stabilita dal giudice. In caso di proscioglimento (art. 224, comma 4) il prefetto ordina la restituzione della patente al titolare. Decurtazione di 10 punti Tutte le ipotesi di guida in stato di ebbrezza, come anche il rifiuto di sottoporsi a controllo, sono motivo di decurtazione di 10 punti dalla patente, ai sensi della tabella allegata all’art. 126-bis del codice della strada. Alcolock La legge n. 177/2024, all’art. 1, comma 1, lettera a), aggiunge all’art. 186 due nuovi commi, il 9-ter e il 9-quater. Il nuovo comma 9-ter stabilisce che sulla patente del conducente a carico del quale siano accertate le violazioni che costituiscono reato (i reati di guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro e di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) siano apposti i codici unionali 68 “LIMITAZIONE DELL’USO – Niente alcool” e 69 “LIMITAZIONE DELL’USO –Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”. Tali codici, previsti dall’Allegato I della direttiva n. 2006/126/CE, indicano che quel conducente, rispettivamente: non può più bere prima di mettersi alla guida (cod. 68), oppure può guidare solo veicoli dotati di uno speciale dispositivo, l’alcolock o Ignition Interlock Device – IID, tale per cui, il guidatore, prima di accendere la macchina, deve soffiare nell’apparecchio. Se viene rilevato un tasso alcolemico nel fiato, la macchina non parte (cod. 69). I codici sono apposti dal Prefetto che, preso atto delle condanne, dispone la revisione della patente di guida, ai sensi dell’articolo 128, e provvede ai conseguenti adempimenti. Periodo in cui i codici restano sulla patente L’indicazione di questi codici resta sulla patente per: 2 anni per il caso della contravvenzione più lieve (0,8 – 1,5 grammi per litro); 3 anni per il caso della contravvenzione più grave (sopra i 1,5 grammi per litro); un tempo maggiore se lo decide la commissione medica competente per i rinnovi della patente, ai sensi dell’art. 119 del codice della strada. Patente di guida rilasciata da Stato UE Ove il condannato sia titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, ma abbia comunque acquisito la residenza in Italia, si applica, in ogni caso, l’articolo 136-bis, comma 4, ultimo periodo, che impone al titolare della patente medesima di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta, prima di sottoporsi alla procedura di revisione. Aggravamenti di pena Il nuovo comma 9-quater prevede due aggravamenti di pena. Al primo periodo è stabilito che le sanzioni di cui all’art. 186, comma 2, lett. da a) a c), siano tutte aumentate di un terzo se la violazione è commessa da chi ha già l’indicazione dei citati codici sulla patente. Al secondo periodo, è stabilito che le sanzioni di cui all’art. 186, comma 2, lett. da a) a c), siano raddoppiate se il conducente manomette o rimuove l’alcolock o i relativi sigilli. Tali aumenti (del terzo o del doppio) riguardano sia le sanzioni pecuniarie sia quelle detentive previste alle lett. b) e c) del comma 2.