Enforcement Autovelox "omologato", multa legittima: Cassazione respinge il ricorso di un automobilista Laura Biarella 29 May 2025 Cds News&Trend La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13997 del 26 maggio 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino che contestava la multa per eccesso di velocità rilevata da un autovelox. Secondo i giudici il dispositivo era correttamente omologato e la fede privilegiata del verbale non era stata validamente contestata tramite la querela di falso. Autovelox legittimo Un nuovo capitolo si aggiunge alla giurisprudenza in materia di infrazioni stradali e accertamenti con autovelox. Con l’ordinanza n. 13997 del 26 maggio 2025, la Corte di Cassazione, Sezione II Civile, ha rigettato il ricorso di un automobilista leccese che si era visto comminare una sanzione amministrativa per eccesso di velocità. La multa era stata elevata dalla Polizia Stradale di Lecce mediante apparecchiatura automatica. Il conducente aveva impugnato il verbale dinanzi al Giudice di Pace, sostenendo che mancassero le prove del corretto funzionamento e dell’effettiva omologazione dell’autovelox utilizzato, ritenendolo quindi non idoneo a fondare l’accertamento. La tesi è stata però respinta sia in primo grado che in appello, con i giudici che hanno riconosciuto la validità del rilevamento effettuato da un dispositivo “regolarmente omologato”. LEGGI ANCHE Controllo automatico delle violazioni al C.d.S., al via i dispositivi Approvazione e omologazione autovelox Il ricorso in Cassazione si fondava sulla presunta violazione degli articoli 45 e 142 del Codice della Strada, nonché sul malgoverno dell’onere della prova da parte del Tribunale, in quanto, secondo la tesi difensiva sostenuta dal ricorrente, la documentazione avrebbe attestato solo l’“approvazione” del dispositivo e non la sua vera e propria “omologazione”, in contrasto con quanto riportato nel verbale. La stessa Sezione II, da cui è promanata la nota Ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, ha testualmente affermato, nella pronuncia in disamina, che la statuizione impugnata dall’automobilista è in linea con l’indirizzo sezionale (Sez. II, Cass. nn. 20913/2024, 12924/2025, nonché la già citata n. 10505/2024), secondo cui, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è legittimo l’accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” (non soltanto approvato, ma anche) debitamente omologato. Ricorso dell’automobilista inammissibile I giudici di legittimità hanno però ritenuto inammissibile il ricorso, sottolineando due principi fondamentali. In primo luogo, la sentenza impugnata ha ricostruito in modo coerente e logico i fatti, affermando che l’omologazione dell’apparecchiatura risultava dalla Dichiarazione di conformità al Campione Omologato n. 142/I/2 del 5 luglio 2019, correttamente attribuita al modello utilizzato. Si tratta, hanno osservato i giudici, di un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità. L’automobilista non ha interposto la querela di falso In secondo luogo, la Corte ha ribadito che il verbale della Polizia Stradale gode di fede privilegiata in relazione ai fatti attestati dal pubblico ufficiale. E ciò salvo querela di falso, rimedio che in questo caso non è stato mai esperito dal ricorrente. A supporto di questa posizione, i giudici hanno richiamato precedenti conformi (Cass. n. 7140/2025 e n. 28398/2024), che articolano la forza probatoria del verbale su tre livelli, con particolare rilievo per i dati oggettivi rilevati da dispositivi elettronici debitamente certificati. Condanna del conducente a 500 euro a Cassa ammende La Corte ha infine condannato il ricorrente al pagamento di 500 euro in favore della Cassa delle ammende, chiudendo in tal modo una controversia che, più che sui limiti di velocità, si è giocata tutta sul crinale tecnico-giuridico dell’omologazione degli strumenti elettronici. Verbale valido se il ricorso si basa su supposizioni Una pronuncia che rafforza l’orientamento di legittimità sull’uso degli autovelox, ribadendo che solo una corretta contestazione formale e documentale, e non mere supposizioni, può scalfire la presunzione di validità di un verbale stradale. Laura Biarella