Enforcement Autovelox, dal 12 giugno nuovi obblighi per le amministrazioni locali Laura Biarella 04 June 2025 Cds Autovelox. Dal 12 giugno 2025 saranno definitivamente operative le disposizioni del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 11 aprile 2024, che regolano in modo dettagliato la collocazione e l’utilizzo dei dispositivi di rilevamento automatico della velocità. La normativa rappresenta una sorta di vademecum nel sistema di controllo della velocità stradale e impone nuovi adempimenti alle amministrazioni locali e alle forze di polizia. La deadline/startline del 12 giugno 2025 Il Decreto MIT 11 aprile 2024 ha dettato le “Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del decreto-legge 285 del 1992”. L’articolo 6, rubricato “Disposizioni transitorie e finanziarie”, al comma 1 ha statuito che “I dispositivi già installati alla data di entrata in vigore del presente decreto, non conformi ai presupposti e alle prescrizioni contenute nell’Allegato A sono posizionati secondo le modalità di cui al medesimo Allegato A entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso il termine di cui al primo periodo, gli stessi sono disinstallati sino all’adeguamento alle disposizioni del presente decreto”. Considerato che il decreto MIT in argomento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 123 del 28 maggio 2024, e che è entrato in vigore il 12 giugno 2024 (dopo una vacatio di 15 giorni dalla pubblicazione in G.U.), i 12 mesi contemplati dal precitato comma 1 coincidono con la data del 12 giugno 2025. Oggetto e ambito di operatività Il decreto MIT 11 aprile 2024 ha definito le modalità: di collocazione delle postazioni di controllo ove sono installati i dispositivi e i sistemi di misurazione delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del Codice della Strada; di uso di detti dispositivi e sistemi. Fermo restando quanto previsto dall’art. 6, comma 1, che ha fissato la deadline di adeguamento alle disposizioni al 12 giugno 2025, le norme del medesimo decreto MIT, nella finalità di garantire omogeneità e uniformità nelle attività di controllo della velocità dei veicoli da parte degli organi di polizia stradale, di cui all’art. 12, comma 1, del Codice della Strada, si applicano ai dispositivi, alle postazioni di controllo, nonché ai sistemi di misurazione della velocità, sia di nuova installazione che già esistenti alla data dell’entrata in vigore (12 giugno 2024) del decreto. Restano ferme: per gli aspetti afferenti alle verifiche di funzionalità e di taratura dei dispositivi e dei sistemi impiegati nell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, le pertinenti previsioni del decreto MIT n. 282/2017; le eventuali prescrizioni e modalità di rilevamento contenute nei provvedimenti di approvazione o di omologazione dei dispositivi o sistemi impiegati; quanto previsto dall’art. 6, comma 1 (sull’operatività al 12 giugno 2025). Le esclusioni Le disposizioni del decreto MIT 11 aprile 2024 non si applicano alle postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento, definite ai sensi dell’art. 2, presidiate, e per le quali viene effettuata la contestazione immediata delle violazioni. L’impiego dei dispositivi, delle postazioni e dei sistemi di misurazione della velocità, in ogni caso, tiene conto dell’esigenza di evitare duplicazioni, sovrapposizioni o interferenze tra i diversi servizi sul medesimo tratto stradale. Gli obblighi per le amministrazioni locali Per l’effetto, a decorrere dal 12 giugno 2025, i comuni, le province e gli altri enti proprietari delle strade, dovranno conformarsi puntualmente ai criteri di installazione e gestione dei dispositivi, pena la disattivazione obbligatoria degli impianti non conformi. In sintesi, le amministrazioni locali sono obbligate a: Effettuare analisi preventive sulle strade dove si intende installare gli autovelox, documentando: un elevato tasso di incidentalità; difficoltà o impossibilità di contestazione immediata delle violazioni; situazioni plano-altimetriche, strutturali o di traffico che impediscono controlli in sicurezza. Richiedere l’autorizzazione al prefetto per l’impiego su strade urbane o extraurbane non autostradali, secondo quanto stabilito dal decreto-legge n. 121/2002. Rispetto delle distanze minime obbligatorie: almeno 1 km tra il segnale del limite e il dispositivo; distanze minime tra due autovelox sullo stesso tratto (es. 4 km in autostrada, 500 m in città). Installare i dispositivi solo su tratti di strada con limiti congrui, evitando di porli dove la velocità consentita è inferiore di oltre 20 km/h rispetto al limite generale per quella tipologia di strada, salvo specifiche deroghe motivate. Scegliere preferibilmente misure alternative come i dossi nei contesti urbani, prima di optare per autovelox fissi. Garantire la corretta segnalazione e visibilità delle postazioni, pena la nullità delle sanzioni. Le responsabilità operative delle forze di polizia Le attività di controllo e accertamento sono di esclusiva competenza degli organi di polizia stradale, che includono: Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza; Polizie municipali e provinciali nei territori di competenza; ulteriori corpi indicati dall’art. 12 del Codice della Strada. Gli obblighi a loro carico comprendono: Installazione, attivazione e disattivazione dei dispositivi (pure se acquistati o noleggiati); Gestione esclusiva delle immagini e dei dati ai fini sanzionatori; Controllo delle attività esternalizzabili, quali manutenzione e stampa verbali, con obbligo di garantire la protezione dei dati secondo il GDPR; Utilizzo dei dispositivi solamente secondo la pianificazione approvata in sede di Conferenza Provinciale Permanente, sotto il coordinamento del prefetto. Autovelox e privacy, focus sul trattamento dei dati Le immagini non potranno essere recapitate al domicilio dell’intestatario del veicolo e devono essere conservate solo per il tempo strettamente necessario. Le parti non rilevanti (es. passeggeri, altri veicoli) dovranno essere oscurate, e l’uso dei dispositivi frontali è ammesso solo se dotati di sistemi automatici di anonimizzazione. Più in dettaglio, l’articolo 5 del decreto in disamina, dispone che i dispositivi di controllo utilizzati per l’accertamento dell’eccesso di velocità, i quali consentono di documentare la violazione e, a richiesta dell’interessato, la visione successiva, devono essere impiegati nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali (di cui al regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), e al decreto legislativo n. 196/2003 (recante il Codice in materia di protezione dei dati personali). Il titolare del trattamento dei dati di cui all’art. 2, comma 1, lettera r) del decreto MIT in parola (cioè l’amministrazione da cui dipende l’organo di polizia stradale di cui alla lettera c) del medesimo articolo 2, comma 1, che procede all’accertamento e che determina i mezzi del trattamento dei dati personali, per il perseguimento delle finalità previste dalla legge ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679), assicura che il trattamento dei dati personali sia effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati, assicurando, in particolare, che siano rispettati i principi di protezione dei dati di cui agli articoli 5, 24 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, e che sia effettuato ai soli fini dell’esecuzione delle attività previste dal decreto in commento. Il titolare del trattamento dei dati di cui sopra, cui competono le decisioni in merito ai mezzi del trattamento per il perseguimento delle finalità previste dalla legge, può, nei limiti previsti dal decreto MIT, affidare specifiche operazioni di trattamento a soggetti terzi (esternalizzazione o gestione in outsourcing), che agiscono in qualità di responsabili del trattamento, previo accordo con gli stessi sulla protezione dei dati, da stipularsi in forma scritta, ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) 2016/679. Sanzioni e transitorietà Il 12 giugno 2025, per il provvedimento MIT, come sopra esposto, rappresenta al contempo una deadline e startline. Ciò in quanto tutte le postazioni installate, ovvero già in esercizio, dovranno essere pienamente conformi alle nuove disposizioni e, in caso contrario, i dispositivi dovranno essere disattivati fino alla messa a norma. Tali misure rispondono all’esigenza di regolare in modo trasparente, efficace e uniforme l’utilizzo degli autovelox su tutto il territorio nazionale, riducendo il contenzioso e garantendo l’equità delle sanzioni. Le amministrazioni locali sono quindi chiamate a ripensare le strategie di controllo della velocità, in senso operativo, nel rispetto delle nuove regole. Adempimenti operativi e procedurali Dal 12 giugno 2025 le forze di polizia che gestiscono l’ambito stradale dovranno obbligatoriamente porre in essere adempimenti finalizzati all’installazione, l’utilizzo e la gestione degli autovelox, ai sensi del decreto MIT dell’11 aprile 2024. Gli adempimenti tecnici e operativi delle polizie Utilizzo autorizzato e pianificato Le polizie stradali (Statale, Municipale, Provinciale, Carabinieri, ecc.) possono utilizzare dispositivi per il rilevamento della velocità solo se: Appartengono alle categorie di cui all’art. 12 del Codice della Strada; Agiscono nell’ambito del proprio territorio di competenza; Utilizzano dispositivi su strade previste dal decreto (autostrade, strade urbane o extraurbane, ma solo nei tratti autorizzati dal Prefetto); Operano sulla base di una pianificazione coordinata in sede di Conferenza Provinciale Permanente, convocata dal Prefetto. Installazione, attivazione e disattivazione dei dispositivi Le forze di polizia devono eseguire direttamente le seguenti attività operative: Installazione e configurazione dei dispositivi (fissi o mobili); Verifica e controllo del funzionamento prima dell’attivazione; Attivazione e disattivazione anche da remoto (esclusivamente da parte dell’organo di polizia titolare). Queste operazioni non possono essere delegate a soggetti terzi, neppure in ipotesi di noleggio o locazione del dispositivo. Gestione delle attività sanzionatorie Accertamento delle violazioni: gli atti devono essere formati esclusivamente da agenti accertatori legittimati, con menzione delle ragioni per cui non è stata effettuata la contestazione immediata (e ciò in base all’articolo 201 del Codice della Strada). Validità probatoria: le immagini devono provenire da dispositivi omologati, in quanto l’utilizzo di dispositivi approvati bensì non omologati non risulta più sufficiente secondo l’orientamento della Corte di Cassazione (ordinanza n. 10505/2024, sulla necessarietà della querela di falso si veda l’ordinanza n. 13997/2025). Redazione e firma dei verbali: rimangono esclusiva responsabilità degli organi di polizia. Controllo della gestione tecnica Le forze di polizia devono: Manutenere i dispositivi secondo le istruzioni del manuale e del decreto di approvazione/omologazione; Garantire la taratura periodica; Sorvegliare eventuali soggetti terzi coinvolti in fasi ausiliarie (es. manutenzione fisica, data entry, stampa verbali), senza mai delegare funzioni decisionali o di accertamento. Sicurezza e segnalazione Le forze di polizia devono: assicurare la visibilità e la segnalazione preventiva delle postazioni fisse o mobili, secondo quanto previsto dal decreto MIT 282/2017; in ipotesi di dispositivi mobili a bordo di veicoli in movimento, installare segnalazioni luminose obbligatorie, con scritta “rilevamento dinamico velocità” e lampeggiante blu acceso durante il funzionamento. Trattamento dei dati personali Le polizie, in qualità di titolari del trattamento, devono: trattare i dati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); oscurare soggetti e targhe non rilevanti (si evidenzia che non è possibile effettuare il rilevamento della velocità con dispositivi o sistemi attraverso la ripresa fotografica frontale, a meno che non siano provvisti di una funzione che oscura automaticamente le parti di immagini che permettono di identificare le persone che si trovano a bordo); conservare le immagini solo per il tempo strettamente necessario; non inviare immagini al domicilio del destinatario, ma fornire copia solo su richiesta, con protezione dei dati di terzi. Documentazione e rendicontazione Gli organi di polizia sono tenuti a: conservare traccia delle attività svolte con ogni dispositivo (es. giornali di funzionamento, tracciabilità delle operazioni); fornire rendicontazioni analitiche dei costi legati all’accertamento, escludendo spese non documentabili o relative alla gestione successiva alla notifica. In sintesi Gli adempimenti a carico delle polizie non si limitano all’impiego operativo dei dispositivi, bensì investono l’intero ciclo del controllo della velocità, dalla collocazione autorizzata, alla gestione tecnica, fino al trattamento dei dati e alla legittimità dell’accertamento. A decorrere dal 12 giugno 2025 la violazione degli obblighi in questione può compromettere la validità delle sanzioni elevate. Le polizie locali, per l’effetto, dovranno procedere a un update dei propri protocolli operativi e delle convenzioni in essere con soggetti terzi, nella finalità di garantire la piena compliance al nuovo quadro normativo disegnato dal provvedimento MIT dell’11 aprile 2024. LEGGI ANCHE Autovelox “omologato”, multa legittima: Cassazione respinge il ricorso di un automobilista