Autovelox e Comuni, la giurisprudenza 2026 consolida il trend favorevole alle amministrazioni locali

Autovelox e Comuni, la giurisprudenza 2026 consolida il trend favorevole alle amministrazioni locali

Autovelox, T-Red e safety road. Il quadro giurisprudenziale del primo trimestre 2026 segna una svolta significativa a favore dei Comuni. Tre pronunce di marzo 2026, ovvero la Cassazione n. 7379 (Comune di Reggio Calabria), la Cassazione n. 7374 (Comune di Pescara) e la sentenza del Tribunale di Bari n. 1425, ribadiscono la piena legittimità delle sanzioni elevate con postazioni mobili presidiate, taratura documentata e segnaletica conforme. A queste si aggiunge la recente sentenza del TAR Umbria n. 147/2026 sui dispositivi T-Red. Il segnale appare chiaro: i Comuni che gestiscono gli autovelox correttamente vincono in giudizio.

Perché il 2026 rappresenta un punto di svolta per i Comuni

Per anni la giurisprudenza in materia di autovelox ha penalizzato le amministrazioni locali. La sentenza-pilota della Cassazione n. 10505/2024 aveva sancito l’illegittimità delle sanzioni rilevate da dispositivi soltanto “approvati” e non “omologati”, aprendo la porta a una valanga di ricorsi. Ma il 2026 ha introdotto un elemento nuovo e determinante: i Comuni che documentano correttamente omologazione, taratura periodica e procedure operative vincono in giudizio. Non è una retromarcia della Cassazione, è la conferma che la compliance amministrativa è la vera chiave di volta.

Le pronunce pubblicate nella settimana del 27 marzo 2026 dalla II Sezione Civile della Cassazione, ovvero le ordinanze n. 7374 (Comune di Pescara) e n. 7379 (Comune di Reggio Calabria), unitamente insieme alla sentenza n. 1425/2026 del Tribunale di Bari, disegnano un quadro coerente: quando il Comune opera in modo virtuoso, la sanzione regge in ogni grado di giudizio.

Cass. n. 7379/2026, autovelox mobili e nessun obbligo di decreto prefettizio

La prima ordinanza riguarda il Comune di Reggio Calabria, che aveva sanzionato un’automobilista per violazione dell’art. 142 del Codice della strada (eccesso di velocità) con una postazione mobile gestita direttamente dagli agenti operanti. Il Giudice di Pace aveva annullato il verbale ritenendo necessaria l’indicazione del decreto prefettizio. Il Tribunale di Reggio Calabria, in appello, aveva invece dato ragione al Comune. La Cassazione conferma questa posizione con motivazioni nette.

Che cosa stabilisce la Cassazione sui postazioni mobili

La Corte chiarisce che per le postazioni di rilevamento a distanza mobili e presidiate dagli agenti non è richiesta alcuna indicazione del decreto prefettizio nel verbale di contestazione. Il decreto del prefetto è necessario esclusivamente per le postazioni fisse o automatiche “senza presidio”, destinate a operare in assenza di agenti. La Corte richiama il consolidato indirizzo espresso dalla Cass. n. 16622/2019 nonché dalla n. 776/2021: l’utilizzazione di autovelox nei centri urbani con postazioni mobili e con presenza degli agenti accertatori risulta pienamente lecita senza alcuna autorizzazione prefettizia.

Implicazione pratica per i Comuni: chiunque utilizzi postazioni mobili presidiate non deve produrre né citare nel verbale alcun decreto prefettizio. Il verbale è valido nella sua forma attuale.

La contestazione differita è pienamente legittima

La Cassazione chiarisce ulteriormente che la contestazione differita dell’infrazione, vale a dire la notifica del verbale successiva al momento dell’accertamento, è pienamente consentita dall’art. 201, comma 1-bis, del Codice della strada ogni volta che il veicolo sia a distanza dal posto di rilevamento o non possa essere fermato in tempo utile.

Sull’idoneità del fotogramma identificativo

Il terzo motivo del ricorso riguardava la qualità dell’immagine fotografica prodotta dal Comune per l’identificazione del veicolo. La Cassazione lo respinge come inammissibile: il Tribunale aveva già accertato che il fotogramma consentiva di identificare le cifre iniziali e finali della targa, il modello, il colore, il giorno e l’ora del transito. La valutazione dell’idoneità probatoria delle immagini si sostanzia in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione.

Cass. n. 7374/2026, taratura documentata e sanzione confermata

La seconda ordinanza riguarda il Comune di Pescara. Il Giudice di Pace aveva annullato i verbali contestando la mancanza di omologazione del dispositivo Velocar Red&Speed Evo-r. Il Tribunale di Pescara, in appello, aveva riformato la sentenza ritenendo sufficiente l’approvazione ministeriale. La Cassazione ribadisce che l’omologazione resta un requisito necessario, bensì conferma le sanzioni in quanto il Comune aveva dimostrato in giudizio la regolare taratura periodica dello strumento.

Prova positiva in carico all’Amministrazione

La Corte, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015 come anche l’ordinanza Cass. n. 14597/2021, ribadisce che in ipotesi di contestazione circa l’affidabilità del rilevatore di velocità:

  • le apparecchiature devono essere periodicamente tarate e verificate, a prescindere dalla circostanza che funzionino automaticamente ovvero con operatori;
  • in presenza di contestazione, spetta all’Amministrazione fornire la prova positiva dell’omologazione iniziale e della taratura periodica.

Perché il Comune di Pescara ha vinto

Nella fattispecie concreta, il dispositivo era stato sottoposto a verifica periodica il 21 dicembre 2020 e il relativo certificato era stato depositato in primo grado. Le infrazioni erano state contestate il 10 e il 12 aprile 2021, quindi entro l’anno dall’ultima verifica. Il Comune aveva assolto in modo pieno il proprio onere probatorio. La censura formulata dalla ricorrente era quindi infondata: la Cassazione corregge parzialmente la motivazione del Tribunale (che aveva errato nel ritenere sufficiente la sola approvazione), tuttavia conferma il dispositivo favorevole all’Amministrazione.

Il tratto di strada urbana a scorrimento veloce è insindacabile

La Cassazione respinge anche il motivo relativo alla classificazione del tratto viario. Il decreto prefettizio che individua le strade dove è consentita la rilevazione a distanza implica valutazioni discrezionali che non sono sindacabili dall’autorità giudiziaria ordinaria, se non per vizi di legittimità. La lunghezza del tratto (2,4 km nel caso in disamina) non è di per sé idonea a escludere la classificazione quale strada urbana a scorrimento veloce.

Tribunale di Bari n. 1425/2026, postazione mobile presidiata confermata anche in appello

La sentenza del Tribunale di Bari del 4 marzo 2026 concerne un verbale elevato per eccesso di velocità (165,30 km/h su una strada con limite di 90 km/h) rilevato con una postazione mobile della Polizia Locale. Il Giudice di Pace aveva annullato il verbale ritenendo insufficiente l’attestazione di visibilità della postazione. Il Tribunale accoglie l’appello del Comune su tutti i punti.

Visibilità della postazione, non serve l’indicazione puntuale delle modalità nel verbale

Il D.M. 13 giugno 2017 prevede che la visibilità delle postazioni di controllo possa essere assicurata, pure congiuntamente, con segnali stradali appositi, presenza di personale in uniforme o dell’autoveicolo di servizio, ovvero con dispositivi a luce lampeggiante blu. Il Tribunale chiarisce che il verbale non deve indicare puntualmente quale delle modalità sia stata impiegata: è sufficiente l’attestazione che la postazione fosse “ben visibile”. Nella fattispecie, il Comune aveva anche prodotto fotografie che documentavano la presenza del segnale verticale della Polizia Locale e dell’agente in uniforme accanto all’autoveicolo di servizio, collocati su un lungo rettilineo.

Firma a stampa e notifica meccanizzata, ambedue valide

Il Tribunale di Bari ribadisce che la firma a stampa del responsabile del procedimento risulta pienamente valida in virtù dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993, che consente la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. Altrettanto valida è la notifica per verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, senza necessità della firma autografa del notificatore.

Decreto prefettizio non necessario per le postazioni mobili presidiate

Coerentemente con la giurisprudenza della Cassazione (richiamate le nn. 16622/2019, 776/2021 e 18560/2022), il Tribunale di Bari ribadisce che il decreto prefettizio serve esclusivamente per autorizzare l’uso “senza presidio” di apparecchiature automatiche. Per le postazioni mobili direttamente gestite da agenti operanti, come quella del caso in disamina, non è richiesto alcun provvedimento prefettizio.

Taratura regolare e approvazione ministeriale producono

L’apparecchiatura era regolarmente tarata da un laboratorio accreditato, con certificato prodotto in giudizio. Il Tribunale conferma che le verifiche di taratura eseguite da laboratori accreditati ai sensi del D.M. n. 282/2017 (Procedure per l’approvazione dei rilevatori di velocità e per le verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale) sono pienamente idonee. Il Comune aveva anche prodotto il certificato di approvazione ministeriale.

1.700 euro per la violazione grave

Considerata la gravità dell’infrazione (165,30 km/h contro il limite di 90 km/h), il Tribunale ridetermina la sanzione in 1.700 euro oltre spese postali e amministrative, condannando l’appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

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TAR Umbria n. 147/2026, il T-Red non richiede omologazione

La sentenza del TAR Umbria del 1° aprile 2026 aggiunge un ulteriore tassello favorevole ai Comuni. Un Comitato cittadino aveva impugnato la riattivazione di un sistema T-Red (rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche) sostenendo che il dispositivo fosse illegittimo in assenza di omologazione. Il TAR dichiara il ricorso irricevibile e, esaminando comunque il merito, chiarisce che i sistemi T-Red non rientrano nell’obbligo di omologazione previsto per gli autovelox.

Il Codice della strada (art. 45, comma 6, e art. 201, commi 1-ter e seguenti) fa riferimento a dispositivi “omologati ovvero approvati”: le due categorie risultano ambedue giuridicamente rilevanti. L’equivalenza necessaria tra approvazione e omologazione elaborata dalla Cassazione per gli autovelox, che misurano grandezze fisiche, non si estende automaticamente ai dispositivi T-Red, che operano su un piano normativo e funzionale differente.

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Denominatore comune è la compliance

Le quattro pronunce convergono su un messaggio chiaro per le amministrazioni locali:

1. Documentare l’omologazione e la taratura. Quando il Comune produce in giudizio il certificato di omologazione o approvazione, nonché il certificato di taratura periodica aggiornato, l’onere probatorio è assolto e la sanzione regge.

2. Usare postazioni mobili presidiate. Per le postazioni mobili con agenti operanti non è richiesto alcun decreto prefettizio. La contestazione differita è pienamente legittima. Il verbale non deve indicare né motivare ulteriormente questa modalità operativa.

3. Documentare la visibilità della postazione. Il verbale deve attestare che la postazione era visibile. Le fotografie, le relazioni di servizio e ogni altra documentazione prodotta in giudizio rafforzano la posizione del Comune, bensì non sono necessarie se il verbale attesta già la visibilità.

4. Il fotogramma non deve essere perfetto. È sufficiente che consenta di identificare il veicolo attraverso targa (anche parziale), modello, colore, giorno e ora. La valutazione spetta al giudice di merito.

Quadro normativo in evoluzione, il decreto MIT-MIMIT

Sul piano normativo, il draft di decreto interministeriale MIT-MIMIT in materia di omologazione degli autovelox è stata notificata alla Commissione europea nell’ambito della procedura TRIS (notifica n. 2026/027657/IT). Il periodo di standstill di 90 giorni si concluderà il 4 maggio 2026. Il decreto, quando entrerà in vigore, riordinerà una materia oggi frammentata, introducendo requisiti tecnici uniformi a livello nazionale e stabilendo che i dispositivi approvati dal 2017 in avanti siano considerati conformi. La certezza normativa attesa con il decreto renderà ancora più stabile la posizione dei Comuni che già oggi operano in conformità alle regole vigenti.

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Cosa devono fare i Comuni adesso

Alla luce delle pronunce di marzo 2026, ogni amministrazione locale che gestisce postazioni di rilevamento della velocità dovrebbe verificare i seguenti elementi prima di emettere, e soprattutto prima di difendere in giudizio, un verbale per eccesso di velocità:

  • Certificato di omologazione o approvazione ministeriale del dispositivo, con indicazione del modello e del numero di matricola.
  • Certificato di taratura periodica aggiornato, rilasciato da un laboratorio accreditato, con data di emissione che non superi l’anno rispetto alla data di accertamento dell’infrazione.
  • Per le postazioni fisse o automatiche senza presidio: decreto prefettizio di autorizzazione con indicazione nel verbale.
  • Per le postazioni mobili presidiate: nessun decreto prefettizio, bensì relazione di servizio che documenti le modalità operative e la visibilità della postazione.
  • Fotogramma identificativo del veicolo (targa, anche parziale, modello, colore, data e ora).

Safety road & compliance

La giurisprudenza del primo trimestre 2026 segna un cambio di direzione percepibile. La Cassazione non ha abbandonato il principio dell’omologazione quale requisito di legittimità degli accertamenti, tuttavia al contempo ha chiarito che un’Amministrazione diligente, che documenta le verifiche periodiche e opera nel rispetto delle procedure, può e deve vincere in giudizio. I Comuni che investono nella compliance amministrativa e nella corretta governance del ciclo di vita degli autovelox sono oggi nella posizione più solida degli ultimi anni. Il trend è favorevole: la sicurezza stradale e la certezza della sanzione possono coesistere.

Riferimenti giurisprudenziali citati nell’articolo

  • Cass., II Sez. Civ., ord. n. 7379/2026 del 27 marzo 2026 (Comune di Reggio Calabria)
  • Cass., II Sez. Civ., ord. n. 7374/2026 del 27 marzo 2026 (Comune di Pescara)
  • Tribunale di Bari, III Sez. Civ., sent. n. 1425/2026 del 4 marzo 2026
  • TAR Umbria, Sez. I, sent. n. 147/2026 del 1° aprile 2026
  • Cass., II Sez. Civ., ord. n. 10505/2024 del 18 aprile 2024
  • Cass., II Sez. Civ., ord. n. 26521/2025 del 1° ottobre 2025
  • Corte Costituzionale, sent. n. 113/2015
  • Cass. n. 16622/2019; Cass. n. 776/2021; Cass. n. 18560/2022; Cass. n. 14597/2021