CCNL Funzioni Locali 2022-2024 in Gazzetta Ufficiale, il nuovo contratto dei dipendenti comunali in dettaglio con FAQ

CCNL Funzioni Locali 2022-2024 in Gazzetta Ufficiale, il nuovo contratto dei dipendenti comunali in dettaglio con FAQ

CCNL Funzioni Locali: stipendi in aumento, settimana lavorativa su 4 giorni in via sperimentale, lavoro agile rafforzato, welfare integrativo, nuove tutele per malattia e genitorialità, age management e progressioni di carriera riviste. Il contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto funzioni locali per il triennio 2022-2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2026. In questo articolo analizziamo i 60 articoli del testo, paragrafo per paragrafo, e rispondiamo alle domande più frequenti (FAQ) di lavoratori e amministratori.

Che cos’è il CCNL Funzioni Locali 2022-2024 e quando è in vigore

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024 è stato sottoscritto il 23 febbraio 2026 presso la sede dell’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni).

Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 87 del 15 aprile 2026.

Il contratto copre il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, sia per la parte giuridica che per quella economica.

Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione; gli istituti a contenuto economico e normativo vincolato devono essere applicati dalle amministrazioni entro 30 giorni dalla firma.

Alla scadenza, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta da una delle parti con almeno 6 mesi di preavviso.

FIRMATARI DEL CONTRATTO

Per la parte sindacale hanno firmato: CISL FP e CISL (confederazione), UIL FPL e UIL (confederazione), CSA-RAL e CISAL. NON ha firmato FP CGIL con CGIL. La firma è avvenuta il 23 febbraio 2026 alle ore 12:30 nella sede ARAN.

Destinatari: dipendenti comunali, provinciali e delle città metropolitane

Il CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto funzioni locali.

In concreto, si tratta di:

  • Comuni e Unioni di Comuni
  • Province e Città Metropolitane
  • Comunità Montane e Comunità Isolane
  • Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
  • ASP (Aziende Speciali Pubbliche) e IPAB
  • Agenzie e altri enti del comparto, inclusi il personale addetto ad attività di informazione e comunicazione istituzionale

Questa platea rappresenta centinaia di migliaia di lavoratori pubblici in tutta Italia, comprese le figure professionali della polizia locale, del personale educativo e scolastico, dei tecnici e degli assistenti sociali.

Gli aumenti degli stipendi tabellari, quanto crescono gli stipendi

L’art. 56 del contratto disciplina gli incrementi degli stipendi tabellari.

L’aumento è strutturato in tre fasi:

  • Anno 2022: importi mensili lordi corrispondenti all’anticipazione già corrisposta ai sensi dell’art. 47-bis del d.lgs. n. 165/2001;
  • Anno 2023: incrementi mensili lordi per tredici mensilità, sempre a titolo di anticipazione contrattuale;
  • Dal 1° gennaio 2024: incrementi definiti nell’allegata Tabella A, colonna 1, che riassorbono e ricomprendono tutti i precedenti.

Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono rideterminati nelle misure della Tabella B, colonna 1 allegata al contratto.

Gli incrementi hanno effetto su tutti gli istituti economici che rinviano allo stipendio tabellare (tredicesima, TFR, buonuscita, ecc.).

A partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla sottoscrizione, scatterà anche il parziale conglobamento nello stipendio tabellare dell’indennità di comparto (art. 60), con ulteriore incremento degli stipendi e riduzione del Fondo risorse decentrate.

NOTA SUL FONDO RISORSE DECENTRATE

Dal 1° gennaio 2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate è incrementata dello 0,14% del monte salari 2021. Gli enti, in base alla propria capacità di bilancio, possono incrementare le risorse fino a un ulteriore 0,22% del monte salari (art. 58, co. 2 — risorse non soggette al tetto del d.lgs. n. 75/2017 art. 23 co. 2).

L’orario di lavoro, la settimana su quattro giorni entra in via sperimentale

Una delle novità più rilevanti del CCNL 2022-2024 riguarda l’articolazione dell’orario di lavoro.

L’art. 22 introduce, in via sperimentale, la possibilità per le amministrazioni di articolare l’orario ordinario di lavoro di 36 ore settimanali su quattro giorni, previo confronto sindacale.

L’adesione è strettamente volontaria da parte del lavoratore.

Chi opta per la settimana corta deve essere a conoscenza che:

  • le giornate di ferie annue vengono riproporzionate in relazione alla nuova articolazione;
  • tutte le altre assenze giornaliere dal servizio (malattia, permessi, ecc.) vengono analogamente adeguate;
  • fa eccezione il permesso per matrimonio, che resta invariato.

Accanto alla settimana corta, restano disciplinati l’orario multiperiodale (art. 23), che consente di concentrare l’orario in determinati periodi dell’anno, e l’orario flessibile (art. 24), con fasce di flessibilità in entrata e in uscita per conciliare vita lavorativa e familiare.

Il contratto amplia le categorie di lavoratori che hanno priorità nell’utilizzo dell’orario flessibile, includendo i familiari di studenti con DSA impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche.

Smart working e lavoro da remoto, nuove regole

Il Titolo IV, Capo VI regolamenta in modo organico il lavoro a distanza, integrandosi con le disposizioni del precedente CCNL del 16 novembre 2022.

Il contratto distingue  tra due modalità:

Lavoro Agile (art. 40-41)

L’adesione al lavoro agile è consensuale e volontaria, aperta a tutti i lavoratori indipendentemente dalla tipologia contrattuale (tempo pieno, parziale, indeterminato, determinato).

Le amministrazioni individuano preventivamente le attività compatibili con l’agile, escludendo i lavori in turno e quelli che richiedono strumentazioni non remotizzabili.

L’art. 41 disciplina in dettaglio l’articolazione della prestazione in modalità agile, prevedendo due fasce temporali distinte: la fascia di contattabilità (nella quale il lavoratore è raggiungibile e che non può superare l’orario medio giornaliero) e la fascia di inoperabilità (compresa nel periodo di undici ore di riposo consecutivo e nelle ore notturne tra le 22:00 e le 6:00).

È espressamente riconosciuto il diritto alla disconnessione.

Nelle giornate in lavoro agile non si può effettuare lavoro straordinario, trasferte o lavoro disagiato.

Lavoro da remoto (art. 42)

Il lavoro da remoto è una modalità distinta dall’agile: prevede un vincolo di tempo e rispetta gli obblighi di presenza derivanti dalla disciplina sull’orario di lavoro, ma consente di prestare l’attività in un luogo diverso dalla sede dell’ufficio, tipicamente il domicilio del dipendente o spazi di coworking.

L’amministrazione verifica periodicamente (almeno ogni sei mesi) l’idoneità del luogo di lavoro.

In ambedue le modalità, i lavoratori con particolari esigenze di salute, che assistono familiari con disabilità grave (Legge n. 104/1992) ovvero che godono di benefici per genitorialità, possono ottenere un numero di giornate di lavoro a distanza superiore a quello previsto per il resto del personale.

Ordinamento professionale, progressioni di carriera e incarichi EQ

Il Titolo III ridisegna il sistema di classificazione professionale, introducendo modifiche significative rispetto al CCNL 2022.

Progressioni tra le aree (art. 13)

Le progressioni tra aree si svolgono tramite procedura comparativa, con riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili all’accesso dall’esterno.

I criteri valutati sono: valutazione positiva degli ultimi tre anni, assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni, possesso di titoli o competenze aggiuntive, numero e tipologia degli incarichi rivestiti.

Il dipendente che passa all’area superiore è esonerato dal periodo di prova (con suo consenso) e conserva le ferie maturate e la RIA (Retribuzione Individuale di Anzianità).

Progressioni economiche orizzontali (art. 14)

I differenziali stipendiali vengono attribuiti mediante procedura selettiva annuale, basata su: media delle ultime tre valutazioni individuali (peso minimo 40%), esperienza professionale (peso massimo 40%), ulteriori criteri definiti in contrattazione integrativa.

Non si può attribuire più di un differenziale per dipendente per ciascuna procedura.

I dipendenti senza progressioni da almeno sei anni possono ricevere un punteggio aggiuntivo (massimo 5% del punteggio totale).

Incarichi di Elevata Qualificazione – EQ (artt. 15-17)

Il contratto disciplina organicamente gli incarichi EQ, già previsti dal 2022.

Si distinguono due tipologie:

  • posizioni di direzione di unità organizzative complesse,
  • posizioni ad alta professionalità specialistica.

La retribuzione di posizione varia da un minimo di 5.000 a un massimo di 22.000 euro lordi per tredici mensilità.

La retribuzione di risultato deve coprire almeno il 15% delle risorse complessivamente destinate a posizione, più risultato.

Ferie, permessi e malattia: regole aggiornate

Il contratto riscrive in modo organico numerosi istituti del rapporto di lavoro.

Ferie (art. 28)

Le ferie restano irrinunciabili e non monetizzabili durante il rapporto.

In orario su 5 giorni: 28 giorni lavorativi; su 6 giorni: 32 giorni.

I neo-assunti nella PA hanno 26 o 30 giorni rispettivamente, che aumentano dopo tre anni.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare al dipendente almeno 60 giorni prima la scadenza del periodo di comporto.

Il diniego delle ferie deve essere in forma scritta (anche digitale).

Permessi retribuiti (art. 31-32)

Restano i permessi classici: 15 giorni per matrimonio (da fruire entro 40 giorni), 3 giorni per lutto (entro 7 giorni lavorativi dal decesso o entro il mese successivo), 8 giorni per esami/concorsi.

I permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari sono confermati in 18 ore annue, fruibili per frazioni di ora dopo la prima.

Per il part-time si riproporziona il monte ore.

Assenze per malattia (art. 36)

Il periodo di conservazione del posto resta fissato in 18 mesi.

Il trattamento economico segue la scaletta classica: intera retribuzione per i primi 9 mesi (con alcune riduzioni per i periodi più brevi), 90% per i successivi 3 mesi, 50% per gli ultimi 6 mesi.

L’art. 30 tutela i dipendenti con gravi patologie che richiedono terapie salvavita (es. emodialisi, chemioterapia): i giorni di ricovero e di accesso ambulatoriale non vengono computati nel periodo di comporto.

Congedi genitori (art. 35)

Nel periodo di congedo obbligatorio di maternità/paternità spetta l’intera retribuzione fissa e le voci fisse e ricorrenti del trattamento accessorio, inclusa la retribuzione di posizione EQ.

I primi 30 giorni di congedo parentale per ciascun figlio (computati complessivamente tra i genitori) sono retribuiti per intero.

Age management e formazione, come gli enti valorizzano il personale senior

Il CCNL introduce per la prima volta un articolo specifico sull’age management (art. 38), riconoscendo che l’invecchiamento degli organici è un fenomeno strutturale che impatta l’organizzazione degli enti.

Gli strumenti previsti includono:

  • Dialogo intergenerazionale: affiancamento dei neoassunti da parte di personale senior
  • Formazione peer-to-peer per favorire il trasferimento di competenze tra generazioni
  • Maggiore flessibilità nella gestione dell’orario per il personale più anziano
  • Promozione di modalità di lavoro a distanza e di part-time
  • Monitoraggio annuale delle politiche di age management, con confronto sindacale

La formazione (art. 37) è finanziata con una quota non inferiore all’1% del monte salari.

Il contratto consente agli enti di impiegare personale interno qualificato come docente per i percorsi formativi interni, con possibile incentivo economico definito in contrattazione integrativa.

Welfare integrativo, cosa possono offrire i Comuni ai propri dipendenti

L’art. 45 riorganizza il welfare integrativo, elencando le iniziative che le amministrazioni possono attivare in sede di contrattazione collettiva integrativa:

  • Sostegno al reddito della famiglia
  • Supporto all’educazione e all’istruzione dei figli
  • Contributi per attività culturali, ricreative e sociali
  • Anticipazioni, sovvenzioni e prestiti ai dipendenti in difficoltà economica
  • Polizze sanitarie integrative del SSN
  • Incentivazione alla mobilità sostenibile
  • Altri beni e servizi fiscalmente agevolati che non concorrono al reddito da lavoro

Gli oneri sono sostenuti utilizzando le disponibilità del Fondo risorse decentrate (art. 79 CCNL 2022).

Le Camere di Commercio possono istituire o aderire a fondi di assistenza sanitaria integrativa.

Contratti a tempo determinato e part-time, nuove regole

Tempo determinato (artt. 51-52)

La durata massima dei contratti a termine resta di 36 mesi.

Il numero massimo di contratti TD e di somministrazione non può superare il 20% del personale a tempo indeterminato al 1° gennaio dell’anno di assunzione.

Sono previste numerose eccezioni esenti da limiti quantitativi: attivazione di nuovi servizi, nuove tecnologie, supplenze al personale docente ed educativo, funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali, personale su progetti finanziati con fondi UE/statali/regionali.

Part-time (artt. 53-55)

Il contingente di rapporti a tempo parziale è confermato al 25% della dotazione organica per area.

Le domande si presentano ogni semestre (giugno e dicembre).

L’ente ha 60 giorni per rispondere.

Il part-time non può essere inferiore al 30% dell’orario a tempo pieno.

I dipendenti con part-time non superiore al 50% possono svolgere altra attività lavorativa, nel rispetto delle norme sull’incompatibilità.

Il trattamento economico è sempre proporzionale alla prestazione.

Nuove relazioni sindacali: informazione, confronto e organismi paritetici

Il Titolo II aggiorna il sistema delle relazioni sindacali.

Il modello si articola su tre livelli:

  • informazione preventiva (trasmessa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti),
  • confronto (che si attiva entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni su richiesta di una o più OO.SS., per un massimo di 30 giorni),
  • contrattazione collettiva integrativa.

Viene istituito l’Organismo Paritetico per l’Innovazione (art. 6) in tutti gli enti con più di 70 dipendenti, da attivare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL.

Si riunisce almeno due volte l’anno e si occupa di innovazione tecnologica (compresa l’intelligenza artificiale), lavoro agile, benessere organizzativo, transizione ecologica e digitale.

La contrattazione integrativa ha cadenza triennale.

I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo si negoziano annualmente.

L’art. 10 introduce clausole di raffreddamento: nel primo mese di negoziato le parti non possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni dirette.

FAQ – DOMANDE E RISPOSTE SUL CCNL FUNZIONI LOCALI 2022-2024

Di seguito le risposte alle domande più frequenti di lavoratori, sindacalisti e funzionari pubblici sul nuovo contratto.

Da quando si applicano gli aumenti stipendiali previsti dal CCNL?

Gli incrementi tabellari decorrono dal 1° gennaio 2022 per la prima anticipazione, dal 1° gennaio 2023 per la seconda e dal 1° gennaio 2024 per gli incrementi definitivi come da Tabella A e B allegate al contratto. Gli istituti a contenuto economico vincolato devono essere applicati dalle amministrazioni entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto (23 febbraio 2026).

Tutti i Comuni devono applicare il CCNL firmato? Anche quelli non rappresentati dalle sigle firmatarie?

Sì. Il CCNL si applica a tutte le amministrazioni del comparto funzioni locali, indipendentemente dalle sigle firmatarie. L’art. 1 stabilisce che il contratto si applica a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni richiamate nel CCNQ sulla definizione dei comparti del 22 febbraio 2024. Il mancato accordo di FP CGIL non incide sull’applicabilità obbligatoria del contratto.

La settimana su quattro giorni è obbligatoria o facoltativa?

È doppiamente facoltativa: l’amministrazione decide se attivarla in via sperimentale, previo confronto sindacale, e il singolo lavoratore decide individualmente se aderire. Nessun dipendente può essere obbligato a lavorare su quattro giorni. L’orario settimanale rimane di 36 ore, concentrate in quattro giorni invece di cinque.

Chi può accedere al lavoro agile? Anche i dipendenti a tempo determinato?

Sì. Il lavoro agile è aperto a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale: tempo pieno, parziale, indeterminato e determinato. L’adesione è sempre volontaria. Le amministrazioni devono preventivamente individuare le attività compatibili, escludendo lavori in turno o che richiedono strumentazioni non remotizzabili.

Cos’è il diritto alla disconnessione nel lavoro agile?

L’art. 41 riconosce espressamente il diritto alla disconnessione. Al di fuori della fascia di contattabilità, il lavoratore in agile non è tenuto a rispondere a e-mail, telefonate o messaggi, né ad accedere ai sistemi informativi dell’ente. La fascia di inoperabilità comprende obbligatoriamente le 11 ore di riposo consecutivo e il periodo notturno (22:00-6:00). Nelle giornate di agile non si può svolgere lavoro straordinario.

Quanto vale la retribuzione di posizione per un incarico EQ?

La retribuzione di posizione varia da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 22.000 euro lordi annui per tredici mensilità, in base alla graduazione della posizione definita dall’ente. Negli enti privi di personale dell’area Funzionari e EQ, se l’incarico viene conferito a un istruttore, il range scende a 3.000-9.500 euro annui lordi per tredici mensilità. La retribuzione di risultato non può essere inferiore al 15% delle risorse totali destinate a posizione + risultato.

 

I giorni di chemioterapia o emodialisi contano nel periodo di comporto per malattia?

No. L’art. 30 prevede che i giorni di ricovero ospedaliero, di day-hospital, di accesso ambulatoriale e quelli direttamente connessi a terapie salvavita (chemioterapia, emodialisi, ecc.) siano esclusi dal computo delle assenze per malattia ai fini della maturazione del periodo di comporto. Il dipendente ha diritto all’intera retribuzione per tali giornate. Sono inclusi anche i giorni di assenza per effetti collaterali, se certificati dal medico di medicina generale.

Come funziona il parziale conglobamento dell’indennità di comparto nello stipendio tabellare?

L’art. 60 prevede che, dal 1° gennaio dell’anno successivo alla sottoscrizione del contratto (quindi dal 1° gennaio 2027), una quota dell’indennità di comparto venga conglobata nello stipendio tabellare secondo la Tabella C allegata. Questo aumenta lo stipendio di base (con effetti positivi su TFR, buonuscita e pensione tramite pro-rata), ma riduce corrispondentemente sia il Fondo risorse decentrate sia la quota di indennità di comparto rimasta fuori tabella.

Quando verrà rinnovato il CCNL per il triennio 2025-2027?

Le parti firmatarie (Dichiarazione congiunta n. 5) si sono impegnate ad avviare le trattative per il triennio 2025-2027 nel più breve tempo possibile, contestualmente alla firma dell’accordo 2022-2024, con l’obiettivo di concluderle entro il 2026, anche mediante anticipazione della sola parte economica. Il Ministro della Funzione Pubblica ha già trasmesso all’ARAN l’atto di indirizzo quadro per il nuovo triennio.

 

Cosa prevede il welfare integrativo? I buoni spesa e le polizze sanitarie sono finanziabili?

Sì. L’art. 45 elenca esplicitamente tra gli strumenti di welfare: polizze sanitarie integrative del SSN, anticipazioni e prestiti ai dipendenti in difficoltà, contributi per attività culturali e ricreative, incentivi alla mobilità sostenibile, sostegno all’istruzione dei figli e tutti gli altri benefit fiscalmente agevolati (che non concorrono al reddito da lavoro). Gli oneri sono a carico del Fondo risorse decentrate, nella quota definita in contrattazione integrativa.

 

Col nuovo CCNL il dipendente a tempo parziale può svolgere un secondo lavoro?

I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% dell’orario pieno possono svolgere un’altra attività lavorativa (subordinata o autonoma), nel rispetto delle norme sull’incompatibilità e il conflitto di interessi. Devono comunicare all’ente l’inizio o la variazione dell’attività esterna entro 15 giorni. Al momento della domanda di part-time devono già indicare se intendono svolgere altra attività.

Cosa cambia per le relazioni sindacali con il nuovo contratto?

Il sistema viene rafforzato su più livelli. L’Organismo Paritetico per l’Innovazione diventa obbligatorio per gli enti con più di 70 dipendenti e deve essere attivato entro 30 giorni dalla firma del CCNL. L’informazione preventiva deve avvenire almeno 5 giorni lavorativi prima degli atti. Il confronto può essere richiesto da qualsiasi OO.SS. (anche singolarmente) entro 5 giorni dall’informazione e deve svolgersi entro 10 giorni dalla richiesta. Viene istituito un Osservatorio paritetico presso l’ARAN per monitorare gli atti adottati unilateralmente dagli enti.

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