Enforcement Legal Decreto Sicurezza 2026, il Senato approva il ddl di conversione. Più poteri operativi, nuove tutele e riorganizzazione per le forze di polizia Laura Biarella 19 April 2026 Cds Italia News&Trend Safety & Security Decreto Sicurezza 2026, il 17 aprile il Senato ha approvato il testo del ddl di conversione. Più poteri operativi, nuove tutele e riorganizzazione per le forze di polizia. Il testo passa ora alla Camera. Dalle norme sul porto di armi improprie al DASPO urbano, dalle tutele per il personale ai concorsi straordinari: le misure che incidono direttamente sull’operatività di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie locali. Provvedimento cardine per la sicurezza, cosa ha approvato il Senato il 17 aprile 2026 Il 17 aprile 2026 il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, che interviene su sicurezza pubblica, attività di indagine, funzionalità delle forze di polizia, immigrazione e protezione internazionale. Il testo contiene decine di modifiche al decreto originario, molte delle quali incidono direttamente sull’operatività quotidiana delle forze dell’ordine. La Camera dovrà ora esaminarlo per la conversione definitiva. Porto di armi e strumenti da punta e taglio, norme più severe e più chiare Una parte centrale della riforma riguarda l’articolo 4 TULPS, con un ampliamento significativo degli strumenti vietati. Coltelli pieghevoli e strumenti a scatto Il ddl introduce una definizione più ampia di strumenti vietati, includendo: – coltelli pieghevoli con lama ≥ 5 cm, a punta acuta, con blocco o apertura a una mano (dal testo: «strumenti con lama pieghevole… pari o superiore a centimetri cinque… muniti di meccanismo di blocco… oppure apribili con una sola mano»). – strumenti a scatto, indipendentemente dal blocco della lama («muniti di meccanismo a scatto, indipendentemente dalla presenza del blocco della lama»). Estensione del divieto ai mezzi pubblici Il porto di tali strumenti diventa vietato anche: – all’interno dei convogli ferroviari, – sui mezzi di trasporto pubblico («nonché all’interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto»). Queste norme rafforzano la capacità preventiva delle forze dell’ordine in contesti urbani e ad alta frequentazione. DASPO urbano potenziato, più poteri al questore e sanzioni più dure Il provvedimento interviene sull’articolo 9 del decreto-legge n. 14/2017, ampliando il DASPO urbano. Divieti fino a 12 mesi e applicazione più flessibile Il questore potrà disporre: – divieti di accesso o stazionamento fino a 12 mesi, – anche limitati a specifiche fasce orarie, – con obbligo di indicare modalità compatibili con mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario. Il testo recita: «il questore può disporre… il divieto di accesso… anche limitato a specifiche fasce orarie… compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio». Sanzioni più severe Chi viola il divieto è punito con l’arresto da 6 mesi a 1 anno. In ipotesi di recidiva negli ultimi cinque anni, si applicano le sanzioni aggravate previste dal comma 3. Lesioni al personale di controllo, nuove aggravanti per chi aggredisce agenti e verificatori Il ddl modifica l’articolo 583-quater c.p., ampliando le categorie protette. Tutele estese al personale dei trasporti Oltre a polizia, personale scolastico e sanitario, la tutela si estende a: – personale che svolge attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni sui mezzi di trasporto pubblico. Il documento afferma: «si applicano le pene di cui al primo comma» per lesioni a personale che opera «a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio». La modifica risponde all’aumento delle aggressioni ai verificatori e agli addetti alla sicurezza del trasporto pubblico. Guardia di Finanza, nuove regole su avanzamenti, disciplina e idoneità Il nuovo articolo 21-bis introduce misure urgenti per la funzionalità del Corpo. Esclusione dagli avanzamenti per chi ha condanne non colpose Non può essere inserito nelle aliquote di avanzamento chi: – ha una sentenza di condanna in primo grado per delitto non colposo, anche con pena sospesa; – è sospeso dal servizio; – è sottoposto a procedimento disciplinare di stato. Il testo stabilisce che: «Non può essere inserito nell’aliquota di avanzamento l’ufficiale… nei cui confronti sia stata emessa… sentenza di condanna… anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa». Nuove regole per allievi, appuntati, finanzieri, ispettori e sovrintendenti Sono previste esclusioni automatiche dalle valutazioni di avanzamento in ipotesi di: – sospensione, – condanna non colposa, – procedimento disciplinare, – riduzione d’anzianità. Polizia di Stato: collocamento in disponibilità e concorsi tecnici L’articolo 19-bis modifica il d.lgs. n. 334/2000. Disponibilità ridotta e durata aumentata – la quota massima di dirigenti collocabili in disponibilità scende dal 5% al 3,5%; – la durata massima sale da 3 a 4 anni. Il testo aggiunge anche che il dirigente promosso durante la disponibilità «rientra in organico». Concorso straordinario per 451 ispettori tecnici Nel 2027 sarà bandito un concorso riservato al personale interno, come previsto dalla nuova lettera mm-quinquies. Polizie locali, vigilanza rafforzata e coordinamento con le forze statali Il ddl interviene su: – vigilanza rafforzata, – adeguamento delle procedure, – possibilità per i Comuni di attivare iniziative educative e preventive nei contesti vulnerabili (art. 5, comma 1-ter). Queste misure rafforzano il coordinamento operativo tra polizie locali e statali. Trasporto pubblico e aree sensibili, nuove zone riservate e contrasto ai parcheggiatori abusivi Due interventi incidono direttamente sull’operatività delle forze dell’ordine: Aree riservate ai veicoli portavalori L’articolo 8-bis introduce: – aree di carico/scarico riservate ai veicoli adibiti al trasporto valori, in prossimità di banche, uffici postali e obiettivi sensibili. Parcheggiatori abusivi, sanzioni raddoppiate e arresto Il nuovo comma 15-bis del Codice della Strada prevede: – sanzioni da 769 a 3.095 euro, – raddoppio in caso di recidiva, – arresto fino a 18 mesi se impiegati minori o in caso di reiterazione. Cambia l’operatività delle forze dell’ordine Il ddl di conversione del Decreto Sicurezza 2026 rappresenta una riforma ampia e strutturale. Le misure che riguardano le forze di polizia, quali porto di armi improprie, DASPO urbano, tutele per il personale, avanzamenti di carriera, nuove aree sensibili, contrasto ai parcheggiatori abusivi, delineano un quadro orientato a: – rafforzare la prevenzione, – aumentare la capacità di intervento, – tutelare il personale operativo, – migliorare il coordinamento tra forze statali e locali. Il testo passa ora alla Camera dei deputati, dove potrà essere ulteriormente modificato prima della conversione definitiva. LEGGI ANCHE Incentivi ai rimpatri, nuovo ruolo degli avvocati nel Decreto Sicurezza 2026. Cosa cambia per la gestione dei migranti