Riforma della Polizia Locale, il DDL 1716 approda in Aula il 27 aprile. Il punto dopo mesi di Commissione

Riforma della Polizia Locale, il DDL 1716 approda in Aula il 27 aprile. Il punto dopo mesi di Commissione

Riforma della Polizia Locale. La discussione in Assemblea sul disegno di legge delega C. 1716, che punta ad aggiornare dopo quarant’anni la legge quadro n. 65/1986, è calendarizzata per il 27 aprile 2026. Dopo le sedute emendative in I Commissione Affari Costituzionali (11 marzo, 25 marzo, 1° aprile e 15 aprile), il voto favorevole delle Commissioni consultive e il mandato alla relatrice, il testo che andrà in Aula è significativamente diverso da quello base adottato il 3 dicembre 2025. Bodycam, accesso a CED e SDI, requisiti uniformi di reclutamento, coordinamento Stato-Regioni. Ma restano nodi aperti: l’invarianza finanziaria frena le tutele, e il comparto è diviso tra chi considera il provvedimento un passo necessario e chi lo definisce una “non riforma”.

Dal Ministero Piantedosi alle Commissioni, due anni per arrivare in Aula

Il disegno di legge C. 1716 è stato presentato dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi il 16 febbraio 2024. Si tratta di una legge delega: il Parlamento non riscrive in modo diretto l’ordinamento della polizia locale, bensì autorizza il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi attuativi entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, fissando principi e criteri direttivi entro cui muoversi.

Il provvedimento è stato assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali della Camera, in sede referente, e abbinato a cinque proposte di legge parlamentari di analoga finalità: C. 125 (Bordonali, Lega), C. 600 (Rampelli, Fratelli d’Italia), C. 875 (Deborah Bergamini), C. 1727 (Paolo Emilio Russo) e C. 1862 (Caramiello). La relatrice designata è stata Augusta Montaruli (FdI); il presidente di Commissione Nazario Pagano.

La ragione della riforma è strutturale: la legge quadro n. 65 del 7 marzo 1986, di cui proprio quest’anno ricorre il quarantesimo anniversario, è anteriore alla riforma del Titolo V della Costituzione (2001), non riconosce il ruolo attuale di Comuni, Province e Città metropolitane e non intercetta le nuove dimensioni della sicurezza urbana integrata. Come la relatrice Montaruli ha dichiarato in Commissione, l’obiettivo è completare sia l’approvazione della delega sia l’adozione dei decreti attuativi entro la fine della legislatura.

La lunga fase di audizioni: sindacati, associazioni e categorie ascoltate

Prima dell’avvio della fase emendativa vera e propria, la I Commissione ha svolto un ciclo intenso di audizioni informali tra gennaio e settembre 2025.

Sono stati ascoltati sindacati (SULPL, DiCCAP, UGL Autonomie, FP-CGIL, UIL FPL, CSA RAL, SILPoL), associazioni di categoria (ANVU, ANCUPM, A-PL, MAPLI, FISU, OSPoL, APLRER, CISL), l’ANCI, Assoutenti, l’Osservatorio per la Polizia Locale e l’Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza (ANIVP).

Le posizioni emerse sono state eterogenee: sul piano della sicurezza urbana, convergenza sulla necessità di superare la legge del 1986; sul piano ordinamentale, profonde divergenze su quali strumenti, quindi accesso alle banche dati, porto d’arma fuori servizio, tutele assicurative e previdenziali, dotazioni organiche, dovessero trovare spazio in una legge delega o essere rinviati a una legge organica diretta.

Il testo base del 3 dicembre 2025 e l’avvio dell’esame emendativo

Il 3 dicembre 2025 la I Commissione ha adottato il testo base del DDL unificato, avviando formalmente la fase di votazione degli emendamenti. Il testo si articola in cinque articoli:

  • 1 – Conferimento della delega al Governo e disciplina dell’iter di adozione dei decreti legislativi, con possibilità di decreti correttivi entro dodici mesi dall’entrata in vigore dell’ultimo decreto attuativo.
  • 2 – Principi e criteri direttivi generali: individuazione delle funzioni fondamentali della polizia locale dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane; mantenimento della distinzione rispetto alle Forze di polizia statali ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera h) della Costituzione.
  • 3 – Principi e criteri direttivi specifici: qualità di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria, ruolo del Comandante di corpo, accesso alle banche dati, porto d’arma fuori servizio, coordinamento con le Forze di polizia statali, collegamento al NUE 112.
  • 4 -Principi e criteri direttivi relativi ai regolamenti del servizio di polizia locale (contenuto minimo, collaborazione intercomunale, dotazioni).
  • 5 – Clausola di invarianza finanziaria: nessun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica.

Le quattro sedute emendative, dall’11 marzo al 15 aprile 2026

L’esame degli emendamenti si è sviluppato in quattro sedute principali della I Commissione, tutte presiedute dall’on. Pagano, con la sottosegretaria Wanda Ferro a rappresentare il Governo.

11 marzo 2026 – Prima seduta di votazione degli emendamenti al testo base. Approvati i primi interventi sugli articoli 2 e 3 relativi alle funzioni fondamentali e al coordinamento interistituzionale.

25 marzo 2026 – Seconda sessione: approvati emendamenti qualificanti sull’articolo 3 relativi al porto d’arma fuori servizio, all’accesso al PRA e alla Motorizzazione civile, e alla valutazione disciplinare indipendente dall’esito del procedimento penale.

1° aprile 2026 – Terza seduta: approvati nove nuovi emendamenti agli articoli 3, 4 e 5. Tra le novità più rilevanti: le bodycam inserite tra le dotazioni minime obbligatorie; l’accesso diretto al CED (Centro Elaborazione Dati del Ministero dell’Interno) e all’SDI (Sistema di Indagine) con possibilità di alimentare gli archivi; l’introduzione del nuovo articolo 3-bis sul coordinamento Stato-Regioni in materia di formazione e banche dati; la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale all’articolo 5.

15 aprile 2026 – Seduta conclusiva dell’esame emendativo. La Commissione ha votato gli emendamenti residui accantonati: rafforzamento dei criteri uniformi di reclutamento a livello nazionale, con commissioni tecniche composte anche da personale con esperienza nella polizia locale; chiarimento sulla determinazione degli organici in capo agli enti locali nei limiti delle facoltà assunzionali; potenziamento delle tutele assicurative, infortunistiche e del patrocinio legale nei procedimenti connessi all’esercizio delle funzioni (rinviate alla normazione delegata per non generare oneri diretti); emendamenti sulle funzioni di prossimità (3.14 e 3.15) che rafforzano il ruolo della polizia locale come presidio di sicurezza urbana integrata. Al termine della seduta, il Presidente Pagano ha confermato la trasmissione del testo alle Commissioni consultive.

I pareri favorevoli delle 14 Commissioni consultive

Conclusa la fase emendativa in I Commissione, il testo è stato trasmesso alle Commissioni parlamentari chiamate a esprimere il proprio parere.

Il mandato alla relatrice Augusta Montaruli è stato formalmente conferito dalla I Commissione, completando così l’esame in sede referente. Il DDL è ora pronto per l’Assemblea.

27 aprile in Aula, cosa significa e cosa avverrà

La calendarizzazione del DDL C. 1716-A per il 27 aprile 2026 nell’Aula della Camera dei Deputati rappresenta il passaggio dalla fase referente a quella assembleare. È il momento in cui l’intero plenum della Camera discuterà il testo, potranno essere presentati emendamenti in Aula (in numero limitato rispetto alla fase di Commissione) e si voterà il provvedimento in prima lettura.

Se approvato alla Camera, il DDL passerà al Senato in seconda lettura, dove è già presente il DDL S. 883 a prima firma del senatore Maurizio Gasparri (Forza Italia), proposta parlamentare di struttura più radicale, che attende di conoscere l’esito dell’iter camerale prima di essere esaminata dalla Commissione di Palazzo Madama.

Testo emendato, cosa cambia rispetto al testo base

Rispetto al testo base del 3 dicembre 2025, il testo che andrà in Aula il 27 aprile presenta modifiche sostanziali su tutti e cinque gli articoli:

2 – Ridefinizione delle funzioni con formula giuridicamente più precisa sul riparto di competenze costituzionali tra Stato, Regioni ed enti locali.

3 – Disciplina più avanzata del porto d’arma fuori servizio; accesso diretto al CED/SDI e possibilità di alimentare gli archivi; accesso al PRA e alla Motorizzazione; valutazione disciplinare indipendente dalla condanna penale; nuovo articolo 3-bis sul coordinamento Stato-Regioni in materia di formazione e banche dati.

4 – Bodycam tra le dotazioni minime obbligatorie; collaborazione intercomunale estesa a servizi specifici e situazioni di urgenza; requisiti minimi uniformi per i concorsi.

5 – Clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale.

Nodi aperti, invarianza finanziaria e dibattito nel comparto

Non tutto il comparto della polizia locale accoglie il provvedimento con uguale soddisfazione. Permangono due linee critiche strutturali.

Il limite della natura delegante. Il DDL 1716 non riscrive direttamente l’ordinamento della polizia locale, ma delega al Governo la facoltà di farlo entro dodici mesi. La scrittura concreta delle norme, il vero contenuto della riforma, sarà affidata ai decreti legislativi attuativi. Una parte del comparto avrebbe preferito una legge organica diretta, capace di riscrivere immediatamente la disciplina senza lasciare margini interpretativi nell’esercizio della delega.

L’invarianza finanziaria come freno. La clausola dell’articolo 5, che vieta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non rappresenta un dettaglio tecnico: è stato il vincolo politico che ha determinato la bocciatura o il ritiro di decine di emendamenti su organici, indennità, tutele previdenziali e assicurative. Associazioni di categoria come ANVU hanno avvertito che il rischio concreto è quello di un intervento parziale che non risolva i nodi fondamentali.

Le posizioni nel comparto rimangono distinte: chi ritiene il DDL 1716 un passo avanti comunque necessario dopo quarant’anni di immobilismo normativo, chi lo giudica insufficiente rispetto alle istanze strutturali della categoria, e chi auspica che il DDL Gasparri al Senato possa colmare le lacune nella seconda lettura.

Cosa monitorare dopo il 27 aprile

Dopo la discussione in Aula alla Camera, gli step successivi da seguire saranno: l’eventuale presentazione e votazione di emendamenti in Assemblea; il voto finale in prima lettura; la trasmissione al Senato e l’avvio dell’iter in Commissione a Palazzo Madama; l’eventuale coordinamento con il DDL Gasparri; e, dopo l’approvazione definitiva di entrambe le Camere, la fase di esercizio della delega da parte del Governo con la scrittura dei decreti legislativi attuativi, che sarà il vero banco di prova dell’intera riforma.

Per comuni, enti locali, comandanti di corpo e operatori della polizia locale, il 27 aprile non è l’arrivo, bensì è il punto di partenza della fase più delicata.

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